Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15158 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 22/07/2016), n.15158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9139/2013 proposto da:

R.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Celimontana 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA

ALTINI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BAGNOLO DI PO – EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 467/2012 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale.

udito l’Avvocato Alessandro Ardizzi per delega Panariti, che si

riporta agli atti e alle conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con atto di appello ritualmente notificato, R.R. proponeva opposizione avverso la sentenza n. 97/2011, emessa dal Giudice di Pace di Lendinara nella causa n. 339/C/10 (con la quale veniva respinto il ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, volto all’accertamento dell’illegittimità della cartella di pagamento (OMISSIS) emessa da Equitalia Romagna spa per il pagamento di Euro 1.026,49, dovute a seguito di elevazione di contravvenzione per infrazione al C.d.S.), ritenendo errata la sunnominata sentenza per avere fornito piena prova di avere a suo tempo impugnato l’originario verbale di accertamento n. 328/2008 avanti al GdP di Lendinara (giudizio rubricato al 351/C/2008 RG.); avere e puntualmente illustrato e dimostrato come il Comune di Bagnolo di Po ed Equitalia non avessero la possibilità di effettuare il raddoppio della sanzione amministrativa; raddoppio che si è, pertanto, configurato come illegittimo; avere dato prova della mancata emissione e notifica della preventiva ordinanza-ingiunzione di pagamento, necessaria per poter applicare la sanzione accessoria della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6. Formulava pertanto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione del giudicato: nullità del provvedimento per illegittimo raddoppio della sanzione; carenza ed eccesso di potere manifesto. Violazione di legge e del giudicato civile. 2) Nullità insanabile per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 200 C.d.S. e della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7). 3). Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3 (statuto del Contribuente) in ordine alle somme richieste L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6”.

2. Il Tribunale di Rovigo rigettava l’appello principale del R. e accoglieva quello incidentale del Comune sulle spese.

2.1 – Riteneva il Tribunale che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, proposta dal R. avanti al Giudice di Pace di Lendinara, (procedimento il n. 351/C/08) si era conclusa “con il rigetto dell’opposizione e la convalida del verbale di accertamento”, non risultando impugnato tale provvedimento.

2.2 – Riteneva poi il Tribunale, quanto all’illegittimità dell’applicazione della sanzione, quanto segue. “La possibilità del contestato aumento della sanzione deriva dal fatto che quando non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, quando non si proponga ricorso, o quando – in ipotesi di presentazione del ricorso – il GdP lo respinga senza determinare l’entità della sanzione, il contribuente è tenuto a pagare una somma pari alla metà del massimo edittale, con applicazione del meccanismo previsto nel verbale che viene impugnato, così come affermato dalle sezioni Unite della Suprema corte nella propria sentenza n. 25304/2010, totalmente condivisa da questo ufficio. Inoltre l’art. 206 C.d.S., precisa che – in ipotesi di mancato pagamento della sanzione a sensi degli artt. 202 e 204 C.d.S. – la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sia regolata della L. n. 689 del 1981, art. 27, che stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione sia divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo sia trasmesso all’esattore, e la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è orientata a ritenere che – in ipotesi di mancato pagamento, come nel caso di specie il trasgressore sia tenuto a pagare la maggiorazione semestrale di cui al citato art. 27, comma 1 (…)”.

3. Impugna tale decisione il R., che formula cinque motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, in relazione all’art. 206 C.d.S. ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Osserva il ricorrente che “il Tribunale di Rovigo ha ritenuto erroneamente applicabile al caso di specie la maggiorazione pecuniaria prevista della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, dimenticando, però, che tale disposizione non si applica alle sanzioni derivanti dalle violazione delle norme del C.d.S., bensì solo ed esclusivamente alle procedure di predisposizione e trasmissione dei ruoli dall’ente creditore all’agente della riscossione una volta formatori il titolo esecutivo”. Richiama Cass. 2007 n. 3701, che afferma che “alle sanzioni derivanti dalle violazione del C.d.S. si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che in deroga della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, non prevede, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di iscrivere a ruolo gli aumenti semestrali del 10%”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 203 C.d.S., comma 3 e dell’art. 204 bis C.d.S., comma 6 (ante riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011). Violazione e falsa applicazione del principio del giudicato interno ed esterno ex art. 2909 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia”. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che “l’art. 203 C.d.S., prevede l’applicazione della sanzione nella misura della metà del massimo solo in due casi, tra loro alternativi: – a) quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta; – b) quando non è stato proposto ricorso, cosa invece avvenuta proprio nel caso di specie ove il ricorrente ha introdotto appunto, il procedimento n. 351/C/2008 innanzi al Giudice di Pace di Lendinara”. Aggiunge che “non avendo quest’ultimo, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., comma 5, ante riforma ex D.Lgs. n. 150 del 2011, rideterminato l’importo della sanzione amministrativa, il Tribunale di Rovigo doveva – in accoglimento dell’appello principale – annullare, la decisione impugnata, poichè nè il Comune di Bagnalo di Po quale ente impositore, nè l’agente di riscossione, potevano rideterminare l’entità della sanzione, se non violando l’autorità del giudicato reso dal Giudice di Pace di Lendinara all’esito del processo n. 3511C108, che aveva convalidato, appunto, senta aumenti, il verbale n. 328/2008″. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha violato alla costante interpretazione di questa Ecc.ma Corte di Cassazione, che in più di un’occasione ha statuito il principio di diritto secondo cui quando – come nel caso di specie – viene proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione non può più applicare la sanzione della metà del massimo, poichè il potere di determinare l’entità della sanzione passa al Giudice di Pace”. Secondo il ricorrente, “in difetto di espressa statuizione del Giudice di Pace non sussiste, in capo al Comune di Bagnolo di Po nè, tantomeno, ad Equitalia S.p.A., alcun potere di rideterminare l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente in quanto, occorre ribadirlo, l’art. 204 C.d.S., comma 5, prevede che la sanzione originaria può essere modificata soltanto dal giudice, ma giammai dall’amministrazione”. Non avendo il giudice modificato la sanzione, secondo il ricorrente “è tale importo che il trasgressore è tenuto semmai a pagare, non la metà del massimo…”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. e della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7. Violazione del principio di diritto della necessaria preventiva notifica dell’ordinanza-ingiunzione ai fini esecutivi-esattoriali. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Osserva il ricorrente che “il comune di Bagnolo di Po avrebbe in ogni caso dovuto preventivamente redigere il provvedimento applicativo della nuova e diversa sanzione pecuniaria (illegittimamente) irrogata della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6 e notificarlo al Sig. R.”, perchè “costituendo tale maggiorazione autonoma e specifica sanzione aggiuntiva, per poterla applicare occorre un provvedimento amministrativo che motivi in ordine alla decadenza ed ai calcoli effettuati, onde poter consentire all’intimato un informato e tempestivo diritto di difesa”. Rileva ancora il ricorrente che “la sanzione in questione va inquadrata tra quelle proporzionali” contemplate dalla seconda parte del comma 1, dell’art. 10 nonchè dalla L. n. 689 del 1981, art. 115, senza possibilità di unificazione con quella irrogata con il verbale di violazione di riferimento”. Tale sanzione doveva essere contestata, risultando altrimenti illegittima per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Aggiunge che “la cartella esattoriale doveva essere comunque annullata prescindendo, in ipotesi, dall’acclarato principio dell’inapplicabilità del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, a tutte le sanzioni, amministrative che derivano dalla violazione di disposizioni contenute nel C.d.S”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3 (c.d. Statuto del Contribuente) in relazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7. Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Rileva il ricorrente che “la decisione impugnata, inoltre, risulta ulteriormente errata laddove non ha ritenuto di avvalorare la nullità tempestivamente dedotta dall’appellante circa l’omessa esplicazione – nella cartella esattoriale opposta – delle modalità di calcolo della somma di Euro 222,75, il tutto in aperta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3 (c.d. Statuto del Contribuente), peraltro dichiarata espressamente inderogabile dal legislatore stesso ex art. 1, comma 1, della suddetta legge”. Aggiunge che risulta violata “tutta la normativa in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riferimento della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7, che impongono, appunto, congrua e intellegibile motivazione circa il contenuto delle decisioni prese col provvedimento amministrativo”, posto che “nella cartella esattoriale la richiesta di pagamento di Euro 222,75 giustificata come “contrav. cod. strada magg. L. n. 689 del 1981, amministrazione comunale”, ossia in modo del tutto incomprensibile e tutt’altro che confacente con il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3, sullo Statuto dei diritti del contribuente, inderogabile per l’Amministrazione a norma dell’art. 1, comma 1″.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, per aver il Tribunale liquidato “le spese processuali del giudizio di primo grado in favore del Comune di Bagnalo di Po, malgrado tale ente non avesse in tale grado assunto la difesa tecnica conferendo mandato ad apposito avvocato”.

2. Il ricorso è fondato quanto al quinto motivo, mentre gli altri sono infondati, per quanto di seguito si chiarisce.

2.1 – Il primo motivo è infondato. Il ricorrente richiama in suo favore l’arresto di questa Corte di cui alla sentenza 2007 n. 3701.

Tale precedente non è però condiviso da questa Corte, che ha avuto occasione, anche di recente, di affrontare nuovamente la questione delle maggiorazioni ex articolo 27, questione che viene oggi proposta dall’odierno ricorrente. Ritiene il Collegio di dare continuità alla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100), che ha ritenuto che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevedendosi poi (L. n. 689 del 1981, art. 27) che quella misura va aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non è trasmesso all’esattoria. Si osservava allora, e si conferma oggi, che si tratta di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussiste in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell’autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione. Da ciò consegue l’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile (e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, trattandosi di previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio) in caso di ulteriore ritardo nel pagamento. Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1. Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione.

2.2 – Anche il secondo motivo è infondato. L’interpretazione prospettata è errata in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia.

2.3 – Il terzo motivo è infondato per quanto già osservato con riguardo al precedente motivo. La sanzione non è stata nuovamente determinata, ma è stata applicata soltanto la specifica normativa che prevede la determinazione della sanzione in relazione alla situazione procedimentale in concreto verificatasi. Non vi è stata quindi applicazione di alcuna maggiorazione, nè di un’autonoma sanzione, ma soltanto mera applicazione del meccanismo normativo previsto.

2.4 – Anche il quarto motivo è infondato. Non vi è alcuna violazione dello statuto del contribuente, trattandosi di sanzione per violazione al codice della strada. Nè vi è violazione, che determina l’invocata nullità, della normativa in materia di trasparenza amministrativa quanto alle modalità di conteggio degli interessi sul dovuto, stante la riportata esplicita dizione riferita dallo stesso ricorrente, che semmai avrebbe potuto determinare qualche incertezza sul punto, ma non certo nullità.

2.5 – E’ fondato invece il quinto ultimo motivo. La liquidazione delle spese effettuata dal giudice di appello anche per il primo grado è illegittima perchè il giudice non ha tenuto conto che in quella sede l’amministrazione era rappresentata e difesa da un suo funzionario.

3. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio con riguardo al motivo accolto con decisione nel merito, potendosi annullare il capo relativo alla condanna alle spese di primo grado il favore del Comune.

4. L’esito del giudizio consente di disporre la compensazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto; cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e annulla il capo della sentenza impugnata che condanna il ricorrente alle spese di giudizio di primo grado in favore del Comune; spese compensate per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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