Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15157 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 22/07/2016), n.15157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.V., BA.Sa., BE.Fr.,

BI.Ma., L.P., L.R., M.P., N.G.,

R.A., S.P., rappresentati e difesi, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente

domiciliati in Roma, via dell’Acquedotto Paolo n. 22, presso Biagio

Marinelli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 526/14,

depositato il 20 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia in data 19 aprile 2011, B.V., BA.Sa., BE.Fr., BI.Ma., L.P., L.R., M.P., N.G., R.A., S.P., unitamente ad altre persone, chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel 1996 e definito con decreto di perenzione del 6 novembre 2009;

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che il giudizio presupposto era pendente alla data del 16 settembre 2010 e che in esso non era stata presentata la necessaria istanza di prelievo;

che per la cassazione di questo decreto S.V., BA.Sa., BE.Fr., BI.Ma., L.P., L.R., M.P., N.G., R.A., S.P. hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, della CEDU e del D.L. n. 112, art. 54, commi 1 e 2, convertito con L. n. 133 del 2008, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione, dolendosi che la Corte d’appello abbia fatto applicazione del citato art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, ad un giudizio amministrativo che si era concluso con decreto decisorio depositato il 6 novembre 2009;

che il ricorso è fondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4 – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”; f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta quindi del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015 nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2-ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), “del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – dello stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui della L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 1), trattandosi di domanda di equa riparazione relativa a giudizio amministrativo già conclusosi alla data del 16 settembre 2010;

che il decreto impugnato va quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della domanda alla luce del richiamato quadro normativo;

che il giudice di rinvio procederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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