Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15157 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 31/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15157

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23173 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

COCAMSA TRADING INC., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi, giusta procura

speciale notarile, dall’avvocato Andrea Riccio (C.F.: RCC NDR 70B14

H501V);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Massimo Minzi

(C.F.: MNZ MSM 46L10 H501B);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5045/2013 della Corte d’Appello

di Roma, depositata in data 27 settembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

31 gennaio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Andrea Riccio, per la società ricorrente;

l’avvocato Massimo Minzi, per il controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla società Pomona Seconda S.p.A. (oggi Cocamsa Trading Inc.) sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione promosso dall’ingiunto.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, ritenendo prescritto il diritto fatto valere, dichiarando quindi l’inefficacia dell’atto di precetto e di tutti gli atti esecutivi e disponendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria operata in forza del decreto ingiuntivo.

Ricorre Cocamsa Trading Inc., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il M..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2 – Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di effetto permanente dell’interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. – Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di decorrenza e durata della prescrizione ex art. 2953 c.c. – Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653, c.p.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “Comunque: mancanza totale di motivazione circa punti decisivi della controversia per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I due motivi del ricorso sono connessi, avendo ad oggetto entrambi la questione della decorrenza del termine di prescrizione. Possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La società creditrice Cocamsa Trading Inc. ha posto in esecuzione un decreto ingiuntivo ottenuto per un credito derivante dal mancato pagamento di canoni di locazione, decreto divenuto definitivo in seguito all’estinzione del giudizio di opposizione.

L’opponente M. ha eccepito la prescrizione.

Non è in discussione l’applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c.: la stessa corte di appello ha espressamente affermato che l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice ha determinato l’acquisizione degli effetti del giudicato per il suddetto decreto, e il punto non è oggetto di censura nella presente sede.

La questione controversa riguarda esclusivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell’actio iudicati, individuato dal giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 654 c.p.c., e dalla corte di appello, invece, nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa contenente la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto stesso.

La soluzione adottata dalla corte di appello in proposito non risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di conversione delle prescrizioni brevi a seguito del giudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

In base a tali principi “la prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall’art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza nè da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014, Rv. 631866 – 01). Con riguardo alla situazione – del tutto analoga a quella in esame – del passaggio in giudicato della pronunzia di primo grado in ipotesi di estinzione del giudizio di appello, si afferma addirittura che “in tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell’actio iudicati decorre non già dal momento in cui è intervenuto l’evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all’effetto estintivo, in quanto il combinato disposto dell’art. 2945 c.c., e art. 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonchè del principio del contraddittorio, impone che il dies a quo debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23156 del 11/10/2013, Rv. 628293 – 01; conf: Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005, Rv. 583529 – 01). Con particolare riguardo all’ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, si precisa specificamente che “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004, Rv. 574591 – 01; nel medesimo senso, possono altresì richiamarsi: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20176 del 03/09/2013, Rv. 627873 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005, Rv. 581434 – 01, che esprimono lo stesso concetto, anche se in fattispecie parzialmente differenti).

E’ d’altra parte appena il caso di osservare che non appare predicabile, già sul piano logico, l’affermazione per cui la prescrizione dell’actio iudicati, e cioè dell’azione che sorge in conseguenza del passaggio in giudicato della pronunzia giudiziale che afferma definitivamente l’esistenza di un determinato diritto, possa decorrere da un momento anteriore al momento in cui si forma il suddetto giudicato, e cioè da un momento in cui detta azione non sarebbe neanche astrattamente ipotizzabile, non sussistendone il presupposto.

La sentenza impugnata che, avendo ritenuto prescritto il diritto fatto valere in executivis ha accolto l’opposizione del M., va pertanto cassata.

L’eccezione di prescrizione dovrà essere valutata in sede di rinvio alla luce del seguente principio di diritto: “l’interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l’estinzione del giudizio di opposizione”.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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