Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15157 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1064-2009 proposto da:

TECA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO SINAGRA SABATINI SANCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI LORENZO VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1351/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/10/2008 r.g.n. 288/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA per delega FRANCO

SABATINI;

udito l’Avvocato DI LORENZO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Chieti, regolarmente notificato, Z.C., premesso di essere stato assunto dalla Teca s.r.l. nel gennaio 2003 quale Responsabile Marketing e di avere successivamente svolto ad interim anche le mansioni di Capo area estero, esponeva di essere stato illegittimamente licenziato il 28.2.2005 per giustificato motivo obiettivo sotto il profilo che le mansioni dallo stesso svolte erano state avocate dall’amministratore delegato. Assumendo la pretestuosità di tale motivazione, essendo state in realtà tali mansioni attribuite a personale successivamente assunto, chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento irrogatogli, con condanna della società datoriale alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dalla data del provvedimento impugnato sino all’effettiva reintegra.

Istauratosi il contraddittorio, la società convenuta contestava quanto dedotto dal ricorrente, confermando che le mansioni di Capo area estero, svolte in via esclusiva dal ricorrente dal 14.7.2003, erano state effettivamente assunte dall’amministratore delegato, e rilevando che le nuove assunzioni (per lo più avvenute con contratti a termine non rinnovati) avevano riguardato personale di categorie inferiori adibito o ad aree diverse o, nella medesima area, a compiti meramente esecutivi o di concetto.

Con sentenza in data 29.11.2007/22.1.2008, il Tribunale adito accoglieva la domanda. In particolare il giudice di primo grado rilevava che la società convenuta non aveva fornito la prova del dedotto “riassetto organizzativo e gestionale”, nè della impossibilità di utilizzare altrimenti il lavoratore.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Teca s.r.l. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 18.9/8.10.2008, accoglieva parzialmente il gravame in relazione all’entità del risarcimento riconosciuto al lavoratore, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Teca s.r.l.

con nove motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 1324 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale, nel ritenere l’illegittimità del licenziamento sotto il profilo che la società ricorrente non aveva fornito la prova del giustificato motivo oggettivo addotto oltrechè dell’impossibilità di riutilizzazione del lavoratore interessato, aveva operato una non corretta lettura ed interpretazione, non rispettosa dei criteri stabiliti dall’art. 1362 e segg. c.c., del testo della lettera di licenziamento, limitata al senso letterale delle parole, essendosi soffermata a considerare il primo enunciato di tale lettera, concernente l’esistenza di un “riassetto organizzativo e gestionale”, senza esaminare il successivo enunciato laddove veniva esplicitato il contenuto di tale riassetto con la precisazione che la funzione di capo area estero sarebbe stata assunta dall’Amministratore delegato con l’ausilio, per quel che riguarda gli aspetti operativi, di personale già in forza all’azienda.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali aveva disatteso l’enunciato contenuto nella lettera di licenziamento in cui la società aveva in buona sostanza precisato che la riorganizzazione aziendale aveva interessato il solo settore “vendita estero”.

Col terzo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, nell’affermare che il ricorrente svolgeva una pluralità di mansioni, oltre quelle di capo area estero, aveva fatto riferimento agli esiti “di una prova testimoniale non del tutto concordante”, omettendo peraltro di evidenziare quali fossero le fonti del proprio convincimento e di evidenziare le ragioni per cui aveva dato prevalenza ai risultati probatori di un determinato segno e non a quelli di segno opposto.

Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di esaminare i documenti prodotti dalla società appellante, allegati al ricorso per cassazione, dai quali emergeva che la funzione marketing, in cui si concretizzavano i compiti inizialmente assegnati allo Z., era stata affidata a soggetti esterni.

Col quinto motivo di ricorso lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il licenziamento non era giustificato per non avere parte datoriale fornito la prova del nesso causale tra l’asserita riorganizzazione aziendale ed il comminato licenziamento, aveva, in maniera contraddittoria, addebitato altresì alla società la mancata prova della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore nell’ambito organizzativo. Ciò in quanto la mancata prova del suddetto nesso causale assorbiva la questione relativa alla possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore.

Col sesto motivo di ricorso lamenta insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che in maniera contraddittoria la Corte territoriale, dopo aver rigettato l’appello della società sotto il profilo della mancanza di prova della giustificazione del licenziamento e del nesso causale, aveva rilevato altresì la mancata prova della impossibilità del repechage.

Col settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato come la omessa indicazione da parte del lavoratore delle diverse mansioni che allo stesso potevano essere attribuite si giustificava col fatto che il predetto continuava a svolgere le mansioni, non attinte dal licenziamento, di responsabile marketing, evidenziando che per contro il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna allegazione circa lo svolgimento delle mansioni in parola successivamente al 31.12.2003.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva, sempre con riferimento alla asserita mancata prova della impossibilità di repechage, che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare il contenuto della produzione documentale (libro matricola) operata dalla società e della deposizione della teste escussa all’udienza del 1 giugno 2006, dalle quali emergeva che il ricorrente era l’unico “quadro” in forza all’azienda.

Col nono motivo di ricorso lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva, in relazione all’aliunde perceptum, che la Corte territoriale aveva omesso di valutare i documenti prodotti dalla società dai quali emergeva che lo Z., successivamente al licenziamento intimatogli, aveva percepito dalla EOS s.r.l. la somma di Euro 6.672,00, e dalla CONSORFORM la somma di Euro 1.125,00.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Osserva in proposito il Collegio che, se pur è vero che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative o produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., tuttavia sul datore di lavoro incombe l’onere di fornire la prova della effettiva sussistenza del motivo addotto e quindi, nell’ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, della effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto.

Sul punto rimane sempre valido ed attuale il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4164 del 1991 in base al quale nel nostro ordinamento, che sancisce, nel limiti della L. n. 604 del 1966, il principio della stabilità del rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, il riassetto organizzativo dell’azienda in tanto costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento in quanto integri le previsioni di cui all’art. 3 della Legge suddetta. E pertanto il massimo consesso di questa Corte ha rilevato che “non basta, in merito, un generico programma di riduzione dei costi: la tutela di quella stabilità potrebbe praticamente vanificarsi, perchè la legge vuole, per il superamento della regola della stabilità stessa, “ragioni” che “giustifichino” il licenziamento, e cioè cause che con il loro peso si impongano sulla esigenza di stabilità e, come tali, siano serie e non convenientemente eludibili.

Il che comporta che il datore di lavoro deve fornire la prova delle ragioni poste a fondamento del dedotto riassetto organizzativo dell’azienda e della effettività del relativo processo. E tali ragioni, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza, non sono state nè provate nè indicate dalla società datoriale, non potendosi assolutamente condividere l’assunto di parte ricorrente secondo cui la spiegazione di tale processo sarebbe contenuta nella seconda parte della lettera di licenziamento, laddove viene esplicitato che la funzione di capo area estero, svolta dal ricorrente, sarebbe stata assunta direttamente dall’Amministratore delegato: tale proposizione costituisce invero la conclusione del processo di riassetto organizzativo, ma non la ragione dello stesso, di talchè alcuna violazione dei canoni interpretativi della suddetta comunicazione di licenziamento può ravvisarsi nella fattispecie, dovendosi ritenere assolutamente non censurabile la motivazione della Corte di merito laddove ha rilevato che tale prova non era stata fornita dalla parte datoriale.

Il suddetto motivo di ricorso non è fondato, ed in tale pronuncia rimangono assorbiti i motivi di cui ai successivi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8.

E’ per contro fondato l’ultimo motivo, avendo tra l’altro l’intimato confermato l’omissione in cui, sul punto, è incorsa la Corte territoriale.

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso (nono), la cassazione sul punto dell’impugnata sentenza, ferme restando le ulteriori statuizioni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento della domanda concernente la riduzione della condanna risarcitoria con la esclusione, oltre che delle retribuzioni percepite nel periodo luglio 2006/giugno 2008 dalla s.r.l. Ferri Elettroforniture, anche delle retribuzioni percepite nel 2006 dalla EOS s.r.l. per Euro 6.672,00 e dalla CONSORFORM, in relazioni a prestazioni occasionali, per Euro 1.125,00.

In ordine alle spese del giudizio, ritiene il Collegio di dover mantenere ferme le statuizioni dei giudici di merito.

Per quel che riguarda il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, ritiene il Collegio, tenuto conto del solo parziale e marginale accoglimento del ricorso proposto dalla società datoriale, rimasta soccombente sulla questione concernente la legittimità del licenziamento intimato, di dover condannare la società predetta al pagamento di tre quarti delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, nell’intero, come da dispositivo, compensando tra le parti il rimanente quarto. Va autorizzata la distrazione delle spese, nella misura liquidata, in favore del difensore dell’intimato, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il nono motivo del ricorso; rigetta il primo motivo, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce la condanna risarcitoria nei confronti della Teca s.r.l. con la esclusione delle somme percepite da Z.C. nel 2006 dalla EOS s.r.l. e dalla CONSORFORM; conferma le statuizioni sulle spese del giudizio di merito; condanna parte ricorrente alla rifusione di tre quarti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, nell’intero, in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

autorizza la distrazione delle spese, nella misura sopra liquidata, in favore dell’avv. Vincenzo Di Lorenzo, dichiaratosi antistatario;

compensa per il rimanente quarto le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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