Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15156 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 31/05/2021), n.15156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25974-2019 proposto da:

O.A., rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO TACCHI

VENTURI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro n tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1645/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso articolato in tre motivi il ricorrente impugna la sentenza n. 1645/2019 della Corte di Appello di Venezia, reiettiva del gravame da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 28.9.2017, con la quale era stato respinto il suon ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione, internazionale ed umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con atto notificato via p.e.c. all’Avvocatura Generale dello Stato in data 16.10.2020 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia al ricorso, notificata ma non accettata dalla parte controricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con spese a carico del rinunciante, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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