Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15156 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 15156 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21070-2014 per conflitto negativo di
giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO con
ordinanza n. 5335/2014
2015

causa tra:

340

MUCCIOLA PIERO S.P.A.;

depositata

il 21/05/2014 nella

– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

RETE

FERROVIARIA

ITALIANA

S.P.A.,

in

persona

Data pubblicazione: 20/07/2015

dell’institore pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA AURELIANA 25, presso lo studio

dell’avvocato MARIAFEDERICA DI LIBERO, che la
rappresenta e difende, per delega a margine dell’atto
di costituzione;

nonché contro

SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., ITALFERR
S.P.A., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE S.P.A., UGF
ASSICURAZIONI S.P.A., SACE BT S.P.A.;
– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale conclude che
va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

– resistente –

Premesso in fatto
che Mucciola Piero s.p.a. ha adito il Tribunale di Roma deducendo di aver
sofferto danni al proprio edificio a causa dei lavori per la realizzazione della
linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli nel tratto appaltato alla
Italiana Condotte d’Acqua s.p.a. e ha chiesto la condanna delle società
responsabili dei lavori al risarcimento dei danni patiti ex art. 2043 c.c. e/o il
pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 44 d.p.r. n. 321 del 2001;

amministrativo ed il TAR Lazio, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto
negativo di giurisdizione;
che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha depositato “atto di costituzione” ed il
P.G. ha concluso chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice
ordinario
Considerato in diritto
che nessuna delle parti si è costituita;
che non risulta in atti la prova della comunicazione alle parti costituite
dell’ordinanza pronunciata dal TAR Lazio nella camera di consiglio del 13
marzo 2014 con la quale è stato proposto regolamento d’ufficio
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di
richiedere al TAR Lazio la prova della comunicazione alle parti costituite
dell’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.

che il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice

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