Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15156 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 16/07/2020), n.15156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2548-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.L., N.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PALERMO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO FINETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 70/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 70/35/12, depositata il 3 dicembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, su ricorso dei contribuenti, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione ordinaria dell’imposta di registro dovuta in relazione alla compravendita di un terreno agricolo;

– il giudice del gravame ha rilevato che, – pur a fronte della natura perentoria del termine (triennale) previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, e ciò non di meno, – alcuna decadenza poteva ritenersi perfezionata nella fattispecie in quanto l’inosservanza di detto termine doveva imputarsi, – piuttosto che a fatto del contribuente, alla “colpa degli uffici competenti” che avevano “ritardato indebitamente il rilascio della documentazione necessaria… come risulta dagli atti di causa”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resistono con controricorso N.L. e N.R.. Considerato che:

1. – col motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo e, ad ogni modo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto l’inimputabilità ai contribuenti del ritardato rilascio del certificato definitivo, presentato poi in data 20 settembre 2007, sia pur a fronte di una sequenza degli atti rilevanti che evidenziava, – a fronte della registrazione del contratto di compravendita in data 31 maggio 2004, – una richiesta di quel certificato stesso formulata in data successiva (esattamente il 18 giugno 2007) alla maturazione del termine triennale in questione;

2. – il motivo è fondato e va accolto;

3. – la censura dell’Agenzia va, innanzitutto, ricondotta alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata in data 3 dicembre 2012), – alla cui stregua la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, – vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, – così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); e, sotto il profilo appena evidenziato, non sussiste affatto l’inammissibilità eccepita dai controricorrenti, posto che il motivo di ricorso (correttamente) denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e non sollecita affatto la mera revisione di un accertamento fattuale;

4. – secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta legge, art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., 26 luglio 2016, n. 15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953);

– e si è, altresì, rimarcato che a distinti presupposti risponde la procedura di rimborso che, disciplinata dalla L. n. 604 del 1954, art. 5, presuppone la mancata produzione dell’attestazione provvisoria (di cui all’art. 4, comma 1) e del certificato definitivo (di cui all’art. 3; v. Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953), sia pur implicando necessariamente la dichiarazione del contribuente, formulata nell’atto traslativo sottoposto a registrazione, di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato (Cass., 15 giugno 2018, n. 15863);

4.1 – con riferimento, poi, alla condizione integrante la cennata decadenza (omessa presentazione del certificato definitivo nel termine triennale) si è rilevato che non può imputarsi al contribuente il superamento di detto termine qualora ciò sia dovuto a colpa degli uffici competenti (e, dunque, all’indebito ritardato rilascio del certificato), purchè il contribuente offra la prova “di aver operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale” (così Cass., 16 aprile 2010, n. 9159; v. altresì, ex plurimis, Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941; Cass., 19 aprile 2017, n. 9842; Cass., 17 ottobre 2014, n. 21980; Cass., 12 maggio 2011, n. 10406; Cass., 12 luglio 2005, n. 14671);

4.2 – nella fattispecie, per converso, emerge che, a termine di decadenza già maturato (alla data del 31 maggio 2007), la richiesta del certificato definitivo veniva avanzata il 18 giugno 2007 e lo stesso certificato veniva presentato all’Agenzia delle Entrate (il 20 settembre 2007) a poco più di tre mesi da quella richiesta stessa;

5. – in conclusione, la gravata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno disciplinate secondo soccombenza di parti controricorrenti.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi dei contribuenti;

– compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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