Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15155 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 22/07/2016), n.15155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano President – –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3190-2014 proposto da:
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. Rep. 3416/2013 del TRIBUNALE di UDINE del
4/11/2013, depositata l’11/112013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione contro C.M., che non svolge difese in questa sede, avverso l’ordinanza del Giudice designato in funzioni presidenziali del Tribunale di Udine che ha accolto il ricorso in opposizione avverso il provvedimento del G.E. di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore con patrocinio a spese dello Stato attese la legittimazione della parte ad impugnare il contestato provvedimento e l’insussistenza delle ragioni addotte dal primo giudice per negare la liquidazione del compenso, a nulla rilevando l’esito negativo del pignoramento prezzo terzi per la dichiarazione negativa del terzo, con conseguente liquidazione di Euro 387,5 per compensi di avvocato (Euro 775/2) ed Euro 28,61 per spese del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 comma 1, art. 130.
Il ricorrente con unico motivo denunzia violazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134 comma 2, evidenziando la motivazione meramente apparente e concludendo nel senso che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è onerata del peso delle spese prenotate o anticipate in ragione del disinteresse manifestato nei confronti del giudizio per il quale aveva chiesto l’ammissione al beneficio e che quando non vi è stata alcuna anticipazione delle spese a carico dello Stato nessuna liquidazione può essere effettuata in favore del difensore e lamenta che il provvedimento impugnato consista in proposizioni tautologiche prive di efficacia argomentativa.
Quest’ultima argomentazione va condivisa e va anche rilevato che la norma invocata prevede espressamente il caso di estinzione del giudizio e la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa (Cass. 18.6.2014 n. 13925).
Vero è che l’estinzione del giudizio per inattività è ipotesi diversa da quella per dichiarazione negativa del terzo ma in entrambi i casi manca la soccombenza che giustifica la rivalsa ed il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese che non possono essere poste a carico del debitore (Cass. 18.9.2014 n. 19638, Cass. 12.4.2011 n. 8298, Cass. n. 23408/2007).
Del resto questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 95, 310 e 632 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono il rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente nel caso di dichiarazione negativa del terzo e non consentono che il giudice dell’esecuzione ponga dette spese a carico del debitore (Cass. 24.1.2003 n. 1109).
Donde l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito col rigetto dell’opposizione.
La particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016