Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15155 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/07/2020), n.15155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18592-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA V. BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

RILEVATO

che:

– G.P., titolare della Style Car (di seguito, il contribuente,) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 20 gennaio 2014, di parziale accoglimento dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi del contribuente per l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005-2006 per Iva, Irpeg e Irap;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio aveva rettificato il reddito imponibile e recuperato a tassazione i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti del contribuente, in relazione ad acquisti di autovetture da Auto & Auto Srl;

– ad avviso della CTR, non era contestato che:

– la suddetta Srl era evasore fiscale e risultava priva di strutture ed attrezzature;

– il rappresentante legale era irreperibile e le consegne avvenivano spesso presso il cliente finale;

– vendeva i veicoli ad un prezzo inferiore a quello di acquisto;

– queste circostanze, in considerazione dell’elevato numero delle transazioni, costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’esistenza delle operazioni fraudolente;

– la CTR disattendeva, per genericità E mancanza di prova, la tesi dell’esclusione della responsabilità del contribuente ritenendo irrilevante la circostanza che costui avesse operato a mezzo di rappresentanti, che non erano suoi dipendenti, e di non aver conosciuto i soggetti operanti nell’ambito della S.r.l.;

– accoglieva l’istanza di detrazione dei costi;

– il ricorso è affidato a due motivi, illustrati con memoria;

– l’agenzia si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, non avendo la CTR valutato la “totale assenza di anomalie aventi una portata indiziante della documentazione fiscale prodotta da Auto & Auto Srl” e che l’onere di provare la connivenza del cessionario nella frode del cedente gravava sull’amministrazione;

– la censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01);

– è superfluo precisare, trattandosi di principi generali in tema di prova, che la prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.);

– pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”, quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l’omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate;

– quest’ultima prova non potrà consistere, però, per quanto detto sopra, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, (v. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 20059 del 24/09/2014; Cass. n. 25778 del 05/12/2014; Cass. n. 10414 del 12/05/2011; nello stesso senso Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11);

– in relazione al tema delle fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, sorge, tuttavia, l’esigenza della tutela della buona fede del contribuente, anche in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenze 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C- 439/04 e C- 440/04; 21 giugno 2012, Mahagè ben e David, C- 80/11 e C- 142/11; 6 settembre 2012, Toth, C324/11; 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C642/11);

– in applicazione della citata giurisprudenza, questa Corte ha avuto occasione recentemente di affermare che spetta, in primo luogo, all’amministrazione finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, provare, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; ove l’amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, passa poi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 23560 del 2012);

– deve, al riguardo, precisarsi che, quanto meno nella ipotesi – più semplice e comune – di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, caratterizzata dalla interposizione di un soggetto italiano – fittizio nell’acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale acquirente), il detto onere probatorio dell’amministrazione ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sè, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poichè l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; con la conseguenza che, in tal caso, sarà poi il contribuente a dover provare – ipotesi poco verosimile, ma in assoluto da non potersi escludere – di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri (da ult., Cass. n. 6229 del 2013);

– il giudice tributario di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto di cui ai richiamati arresti giurisprudenziali, posto che, sulla base di elementi, non contestati tra le parti, la società venditrice delle autovetture era priva di una struttura di vendita e di attrezzature, e che la vendita avveniva sottocosto;

– conformemente ai criteri legali dello schema della prova presuntiva, ha quindi concluso circa l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e che il contribuente non aveva provato la sua buona fede in presenza di elementi oggettivi.

– Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” per aver la CTR escluso la sua buona fede non considerando che egli per gli acquisti si era avvalso di un institore, munito di procura speciale, e che la sua contabilità era stata tenuta regolarmente;

– il motivo è inammissibile;

– esso mira infatti a far emergere la non condivisione da parte del contribuente della motivazione della commissione territoriale sulle ragioni che avevano portato al rigetto dell’appello;

– se non che, la censura di ordine motivazionale è nella specie ammessa nei soli e ben più ristretti limiti dell”omesso esamè circa un fatto decisivo per il giudizio, sulla base della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (qui applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza di appello depositata successivamente all’11 settembre 2012);

– in ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre);

– nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’esercizio del proprio potere di valutazione, tra cui rientra anche quello del materiale probatorio acquisito agli atti, ha esposto esaustivamente le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la tesi difensiva, generica e non dimostrata, prospettata nell’impugnazione dal contribuente, evidenziando i plurimi elementi dai quali ricavare la sua consapevolezza in merito alle operazioni fraudolente poste in essere;

– risulta quindi indicato l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e le ragioni che hanno indotto la CTR a rigettare la tesi dell’appellante, così rendendo possibile il controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento;

– la parte ricorrente, quindi, deduce, non un “omesso esame”, bensì un “vizio di motivazione”;

– in conclusione il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 11.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore riparto a titolo di contributo nificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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