Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15154 del 20/07/2015
Civile Ord. Sez. U Num. 15154 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
Data pubblicazione: 20/07/2015
ORDINANZA
sul ricorso 4380-2014 proposto da:
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Corso
Vittorio Emanuele 11 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
v-
ATA Ali Trasporti Aerei s.p.a., ATA Ali Servizi s.p.a., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, CORSO VI i i ORIO EMANUELE II 349, presso lo
studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO
– controricorrenti per regolamento di giurisdizione relativo al procedimento pendente
R.g. 41834/2011 presso il TRIBUNALE di MILANO;
udito l’Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
MARCELLO MATERA, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione di dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Amministrativo, con le determinazioni di competenza.
Ric. 2014 n. 04380 sez. SU – ud. 09-06-2015
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VACCARELLA, giusta procura a margine del controricorso;
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R.G. 4.380/14
Premesso:
– che, con atto di citazione notificato il 4 luglio
2011, Argos Vip Private Handling s.r.l. (impresa che
fornisce servizi aeroportuali di assistenza a terra
o da imprese o persone fisiche, con aerei propri o
noleggiati, senza emissione di titolo di viaggio (cd.
Aviazione generale) convenne, davanti al Tribunale di
Milano,
Ali Trasporti Aerei – A.t.a.
s.p.a.
(subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture
dell’Aeroporto di Linate-Ovest) nonché la relativa
controllata A.t.a. Ali Servizi s.p.a.;
– che la società attrice lamentava: che – a fronte
di sue reiterate richieste di concessione di uno spazio
presso il Terminal di Aviazione generale dello scalo di
Linate – Ali Trasporti Aerei aveva più volte comunicato
(prima,
per vie brevi, poi, dopo il conseguimento
della certificazione E.n.a.c. ad operare sullo scalo,
con lettera 24.2.2011)
che non vi erano spazi
disponibili; che essa Argos aveva, invece, accertato
che, nel settembre 2010, si era reso disponibile presso
il predetto Terminal un piccolo spazio precedentemente
occupato da una banca;
– che – ravvisato nella descritta condotta di Ali
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nell’ambito del trasporto aereo effettuato da aerotaxi
R.G. 4.380/14
Trasporti
Aerei
comportamento
palesemente
discriminatorio – Argos chiedeva, quindi, che, rilevata
l’illegittimità dei comportamenti tenuti da Ali
Trasporti Aerei, il giudice adito: dichiarasse la
nullità, ai sensi dell’art 1418 c.c., del contratto con
controllata totalitaria Ali Servizi l’unico ufficio
operativo disponibile al momento in cui essa attrice
aveva chiesto la certificazione sullo scalo di Linate;
condannasse Ali Trasporti Aerei, ai sensi dell’art.
2932 c.c., a concludere il richiesto contratto di
utilizzo del suindicato Ufficio, con sentenza
che in caso di inottemperanza, tenesse luogo del
contratto medesimo a tutti gli effetti di legge;
condannasse, inoltre, Ali Trasporti Aerei al
risarcimento dei danni;
– che le società convenute si costituirono
in
giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel
merito, la pretesa avversaria;
rilevato:
– che, in pendenza del giudizio, Argos ha proposto
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
instando per l’affermazione della giurisdizione del
giudice ordinario;
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cui Ali Trasporti Aerei aveva subconcesso alla
R.G. 4.380/14
– che le società convenute hanno resistito ai fini
del regolamento, sostenendo la giurisdizione del
giudice amministrativo;
rilevato in particolare:
– che l’istante – sul presupposto della ricorrenza
al subgestore di poter usufruire di uno spazio
dentro l’Aerostazione generale, per poter svolgere
meglio la propria
lavorativa” –
attività
afferma la
giurisdizione del giudice ordinario, specificamente in
funzione della lesione di propri “diritti soggettivi”
causata della violazione, ad opera della controparte,
dell’obbligo, imposto al monopolista legale dall’art.
2597 c.c., di contrarre nel rispetto della parità di
trattamento nonché di quelli, specificamente sanciti
dagli artt. 16, comma 2, dir. 96/67/Ce e 10, lett. e
d.lgs. 18/1999 a carico del gestore di aree
aeroportuali, di mettere le correlative infrastrutture
a disposizione degli operatori in base a criteri
oggettivi, pertinenti, trasparenti e non
discriminatori;
osservato:
– che, ai fini del ripartizione della giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva,
non già la prospettazione della parte, bensì il
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di “un rapporto di utenza” in cui m ha chiesto e chiede
ri
RG. 4.380/14
cosiddetto
“petitum
sostanziale”,
il
quale
va
identificato non solo e non tanto in funzione della
concreta statuizione che si chiede al giudice, ma
soprattutto in funzione della
“causa petendi”,
ossia
dedotta in giudizio ed individuata con riguardo al
I
rapporto giuridico su cui la domanda si fonda e da cui
essa viene identificata (cfr., tra le altre: Cass.,
ss.uu., 20902/11, 15323/10, 19552/10, 10374/07);
rilevato:
– che è incontroverso che – in esito a Convenzione
intervenuta nel maggio 2008 tra la S.E.A. e Ali
Trasporti Aerei – quest’ultima è stata istituita
r
i
subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture
dell’Aeroporto
di
Linate-Ovest)
ed
è
stata,
conseguentemente, investita (ai sensi del d.lgs.
18/1999 attuativo della dir. 96/67/Ce) delle facoltà e
dei diritti riconducibili a rapporto pubblicistico di
concessione del bene in merito all’erogazione,
s ot t o
vigilanza E.n.a.c., dell’attività d’interesse generale
di assistenza a terra;
osservato:
– che, alla luce dall’esposto rilievo, il
sostanziale
della
domanda
inequivocamente inerire alla
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in
rassegna
petitum
appare
legittimità del diniego
Ì/Ac’
della intrinseca natura della posizione soggettiva
R.G. 4.380/14
opposto da Ali Trasporti Aerei, quale subgestore del
Piazzale Ovest dell’Aeroporto di Linate, alla richiesta
di Argos di assegnazione di spazi nel predetto
Piazzale, e, dunque, alla legittimità dell’esercizio da
parte Ali Trasporti Aerei dei poteri pubblicistici di
base alla citata Convenzione del maggio 2008;
considerato:
– che la controversia risulta, quindi, appartenere
alla giurisdizione del giudice amministrativo sia
perché incide sulle modalità di esercizio dei poteri
autoritativi conferiti alla società convenuta sia
perchè – vertendo su “atti e provvedimenti
relativi a
rapporti di concessione di beni pubblici” e “in materia
dì pubblici servizi” – è specificamente attratta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai
sensi dell’alt. 133, comma l lett. b e c, c.p.a
(giurisdizione che coinvolge ogni controversia, anche
in tema di diritti soggettivi, concernente l’esercizio
o il mancato esercizio del potere amministrativo, in
relazione a provvedimenti atti accordi o comportamenti,
anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni e
soggetti equiparati o comunque tenuti al rispetto dei
principi del processo amministrativo: v. art. 7, commi
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gestione del Piazzale medesimo delegatele da S.E.A. in
R.G. 4.380114
3
1 e 2, c.p.a.);
che in tal senso – proprio con specifico
riferimento al servizio di “handling” a norma del d.lgs,
18/1999 – risulta già affermato nella giurisprudenza di
queste Sezioni unite (cfr. Cass. ss.uu. 23322/09), che
servizio pubblico della gestione delle infrastrutture
aeroportuali”, in attuazione della dir. 96167/Ce, e
che, svolgendo
“alla stregua della richiamata
normativa, un complesso di attività finalizzate a
soddisfare gli interessi generali della collettività al
funzionamento delle aerostazioni ed all’apprestamento
delle
condizioni di efficienza degli aeromobili”
presenta
“la qualificazione di
organismo di diritto
pubblico, in ragione della sua finalizzazione
prevalente a perseguire interessi generali”;
ritenuto:
che,
conseguentemente,
va
affermata
la
ricorrenza, nella specie, della giurisdizione esclusiva
dei Giudice amministrativo ai sensi dell’alt. 133,
comma 1 lett. c, c.p.a. (che devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
“le
controversie in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,
l’ente di gestione aeroportuale è affidatario “del
R.G. 4.380/14
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio
…”) e
ciò anche in merito alla tutela di diritti
soggettivi, sia con riferimento all’invocato profilo
risarcitorio (ex art. 7 c.p.a.), sia con riferimento
specifica (ex art. 34 c.p.a.);
–
che – disatteso il ricorso per regolamento
preventivo promosso da Argos, va, quindi, dichiarata la
giurisdizione del giudice amministrativo.
–
che la natura della controversia ed alcune
peculiarità della vicenda processuale inducono a
compensare tra le parti le spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite,
dichiara la
giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al
quale rimette le parti; compensa le spese.
Roma, 9 giugno 2015.
alla richiesta di condanna di esecuzione in forma