Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15154 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 15154 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 4380-2014 proposto da:

ARGOS VIP PRIVATE HANDLING S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Corso
Vittorio Emanuele 11 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

v-

ATA Ali Trasporti Aerei s.p.a., ATA Ali Servizi s.p.a., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, CORSO VI i i ORIO EMANUELE II 349, presso lo
studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO

– controricorrenti per regolamento di giurisdizione relativo al procedimento pendente
R.g. 41834/2011 presso il TRIBUNALE di MILANO;
udito l’Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
MARCELLO MATERA, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione di dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Amministrativo, con le determinazioni di competenza.

Ric. 2014 n. 04380 sez. SU – ud. 09-06-2015
-2-

VACCARELLA, giusta procura a margine del controricorso;

-

R.G. 4.380/14

Premesso:
– che, con atto di citazione notificato il 4 luglio
2011, Argos Vip Private Handling s.r.l. (impresa che
fornisce servizi aeroportuali di assistenza a terra

o da imprese o persone fisiche, con aerei propri o
noleggiati, senza emissione di titolo di viaggio (cd.
Aviazione generale) convenne, davanti al Tribunale di
Milano,

Ali Trasporti Aerei – A.t.a.

s.p.a.

(subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture
dell’Aeroporto di Linate-Ovest) nonché la relativa
controllata A.t.a. Ali Servizi s.p.a.;
– che la società attrice lamentava: che – a fronte
di sue reiterate richieste di concessione di uno spazio
presso il Terminal di Aviazione generale dello scalo di
Linate – Ali Trasporti Aerei aveva più volte comunicato
(prima,

per vie brevi, poi, dopo il conseguimento

della certificazione E.n.a.c. ad operare sullo scalo,
con lettera 24.2.2011)

che non vi erano spazi

disponibili; che essa Argos aveva, invece, accertato
che, nel settembre 2010, si era reso disponibile presso
il predetto Terminal un piccolo spazio precedentemente
occupato da una banca;
– che – ravvisato nella descritta condotta di Ali

1

nell’ambito del trasporto aereo effettuato da aerotaxi

R.G. 4.380/14

Trasporti

Aerei

comportamento

palesemente

discriminatorio – Argos chiedeva, quindi, che, rilevata
l’illegittimità dei comportamenti tenuti da Ali
Trasporti Aerei, il giudice adito: dichiarasse la
nullità, ai sensi dell’art 1418 c.c., del contratto con

controllata totalitaria Ali Servizi l’unico ufficio
operativo disponibile al momento in cui essa attrice
aveva chiesto la certificazione sullo scalo di Linate;
condannasse Ali Trasporti Aerei, ai sensi dell’art.
2932 c.c., a concludere il richiesto contratto di
utilizzo del suindicato Ufficio, con sentenza
che in caso di inottemperanza, tenesse luogo del
contratto medesimo a tutti gli effetti di legge;
condannasse, inoltre, Ali Trasporti Aerei al
risarcimento dei danni;
– che le società convenute si costituirono

in

giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel
merito, la pretesa avversaria;
rilevato:
– che, in pendenza del giudizio, Argos ha proposto
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
instando per l’affermazione della giurisdizione del
giudice ordinario;

2

cui Ali Trasporti Aerei aveva subconcesso alla

R.G. 4.380/14

– che le società convenute hanno resistito ai fini
del regolamento, sostenendo la giurisdizione del
giudice amministrativo;
rilevato in particolare:
– che l’istante – sul presupposto della ricorrenza

al subgestore di poter usufruire di uno spazio
dentro l’Aerostazione generale, per poter svolgere
meglio la propria

lavorativa” –

attività

afferma la

giurisdizione del giudice ordinario, specificamente in
funzione della lesione di propri “diritti soggettivi”
causata della violazione, ad opera della controparte,
dell’obbligo, imposto al monopolista legale dall’art.
2597 c.c., di contrarre nel rispetto della parità di
trattamento nonché di quelli, specificamente sanciti
dagli artt. 16, comma 2, dir. 96/67/Ce e 10, lett. e
d.lgs. 18/1999 a carico del gestore di aree
aeroportuali, di mettere le correlative infrastrutture
a disposizione degli operatori in base a criteri
oggettivi, pertinenti, trasparenti e non
discriminatori;
osservato:
– che, ai fini del ripartizione della giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva,
non già la prospettazione della parte, bensì il

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di “un rapporto di utenza” in cui m ha chiesto e chiede

ri

RG. 4.380/14
cosiddetto

“petitum

sostanziale”,

il

quale

va

identificato non solo e non tanto in funzione della
concreta statuizione che si chiede al giudice, ma
soprattutto in funzione della

“causa petendi”,

ossia

dedotta in giudizio ed individuata con riguardo al

I

rapporto giuridico su cui la domanda si fonda e da cui
essa viene identificata (cfr., tra le altre: Cass.,
ss.uu., 20902/11, 15323/10, 19552/10, 10374/07);
rilevato:
– che è incontroverso che – in esito a Convenzione
intervenuta nel maggio 2008 tra la S.E.A. e Ali
Trasporti Aerei – quest’ultima è stata istituita
r
i

subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture
dell’Aeroporto

di

Linate-Ovest)

ed

è

stata,

conseguentemente, investita (ai sensi del d.lgs.
18/1999 attuativo della dir. 96/67/Ce) delle facoltà e
dei diritti riconducibili a rapporto pubblicistico di
concessione del bene in merito all’erogazione,

s ot t o

vigilanza E.n.a.c., dell’attività d’interesse generale
di assistenza a terra;
osservato:
– che, alla luce dall’esposto rilievo, il
sostanziale

della

domanda

inequivocamente inerire alla

4

in

rassegna

petitum
appare

legittimità del diniego

Ì/Ac’

della intrinseca natura della posizione soggettiva

R.G. 4.380/14
opposto da Ali Trasporti Aerei, quale subgestore del
Piazzale Ovest dell’Aeroporto di Linate, alla richiesta
di Argos di assegnazione di spazi nel predetto
Piazzale, e, dunque, alla legittimità dell’esercizio da
parte Ali Trasporti Aerei dei poteri pubblicistici di

base alla citata Convenzione del maggio 2008;
considerato:
– che la controversia risulta, quindi, appartenere
alla giurisdizione del giudice amministrativo sia
perché incide sulle modalità di esercizio dei poteri
autoritativi conferiti alla società convenuta sia
perchè – vertendo su “atti e provvedimenti

relativi a

rapporti di concessione di beni pubblici” e “in materia
dì pubblici servizi” – è specificamente attratta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai
sensi dell’alt. 133, comma l lett. b e c, c.p.a
(giurisdizione che coinvolge ogni controversia, anche
in tema di diritti soggettivi, concernente l’esercizio
o il mancato esercizio del potere amministrativo, in
relazione a provvedimenti atti accordi o comportamenti,
anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni e
soggetti equiparati o comunque tenuti al rispetto dei
principi del processo amministrativo: v. art. 7, commi

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gestione del Piazzale medesimo delegatele da S.E.A. in

R.G. 4.380114

3

1 e 2, c.p.a.);
che in tal senso – proprio con specifico
riferimento al servizio di “handling” a norma del d.lgs,
18/1999 – risulta già affermato nella giurisprudenza di
queste Sezioni unite (cfr. Cass. ss.uu. 23322/09), che

servizio pubblico della gestione delle infrastrutture
aeroportuali”, in attuazione della dir. 96167/Ce, e
che, svolgendo

“alla stregua della richiamata

normativa, un complesso di attività finalizzate a
soddisfare gli interessi generali della collettività al
funzionamento delle aerostazioni ed all’apprestamento
delle

condizioni di efficienza degli aeromobili”

presenta

“la qualificazione di

organismo di diritto

pubblico, in ragione della sua finalizzazione
prevalente a perseguire interessi generali”;
ritenuto:
che,

conseguentemente,

va

affermata

la

ricorrenza, nella specie, della giurisdizione esclusiva
dei Giudice amministrativo ai sensi dell’alt. 133,
comma 1 lett. c, c.p.a. (che devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

“le

controversie in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,

l’ente di gestione aeroportuale è affidatario “del

R.G. 4.380/14
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio
…”) e

ciò anche in merito alla tutela di diritti

soggettivi, sia con riferimento all’invocato profilo
risarcitorio (ex art. 7 c.p.a.), sia con riferimento

specifica (ex art. 34 c.p.a.);

che – disatteso il ricorso per regolamento

preventivo promosso da Argos, va, quindi, dichiarata la
giurisdizione del giudice amministrativo.

che la natura della controversia ed alcune

peculiarità della vicenda processuale inducono a
compensare tra le parti le spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite,

dichiara la

giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al
quale rimette le parti; compensa le spese.
Roma, 9 giugno 2015.

alla richiesta di condanna di esecuzione in forma

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