Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15154 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6395/2014 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LAMBERTI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BRA, in persona del Sindaco pro tempore prof.ssa

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PERIN giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 febbraio 2013, la Corte d’appello di Torino – confermando la decisione assunta, in data 23 marzo 2011, dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra – ha rigettato la domanda formulata da O.C. che, essendo divenuto nel frattempo maggiorenne, si era costituito personalmente nel giudizio avviato dai genitori O.G. e D.M.M. per il risarcimento, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., dei danni riportati a seguito di una caduta dal motociclo dovuta, secondo quanto sostenuto dagli attori, alla presenza di un’ampia buca nel manto stradale non segnalata.

Contro tale decisione l’ O. ricorre con un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Il Comune di Bra resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Secondo quanto risulta dalla sentenza d’appello, l’atto di citazione che ha instaurato il giudizio è stato notificato il 16 ottobre 2009. Consegue che al giudizio si applicano le modifiche al codice di rito previste dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

In particolare, per effetto della nuova disciplina, il termine di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., è stato ridotto a sei mesi.

Consegue che la presente impugnazione è stata proposta fuori termini, in quanto, a fronte di sentenza pubblicata il 14 febbraio 2013, il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 3 marzo 2014.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ritiene questa Corte ricorrano altresì i presupposti per condannare il ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il fondamento di tale decisione non sta soltanto nella tardività del ricorso, ma anche nella circostanza che il ricorrente ha espressamente affermato la tempestività della propria impugnazione, sostenendo che l’atto di citazione sarebbe stato notificato il 2 marzo 2009. In realtà, la procura alle liti risale al 2 marzo 2009, ma l’atto di citazione è datato 16 ottobre 2009 ed è stato notificato lo stesso giorno; il deposito dell’atto in cancelleria avvenuto in data 21 ottobre 2009.

La tardività del ricorso – peraltro contestata con argomenti di manifesta fragilità – è fatto processuale di assoluta gravità, non compatibile con i criteri di diligenza che devono governare la condotta dei soggetti del processo.

Il ricorrente va quindi condannato d’ufficio al pagamento, in favore del resistente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma è liquidata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 2.000,00.

Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè all’ulteriore somma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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