Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15154 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30028-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NORD ENGINEERING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6916/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Nord Engeneering Group s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto del contraddittorio, l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007. Secondo la CTR al momento della notifica dell’atto impositivo non era ancora decorso il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nemmeno potendosi ritenere che l’accesso finalizzato all’acquisizione dei documenti utili all’attività accertativa fosse escluso dalla accennata disposizione, invece dovendosi fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18110/2016 e Cass. n. 15624/2014.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR, nel ritenere applicabile la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non avrebbe considerato che all’atto dell’accesso presso i locali del contribuente non era stato nè acquisito nè consegnato alcun atto fra quelli richiesti dai verbalizzanti – per come risultava dal verbale appositamente redatto – avendo la parte contribuente, in epoca successiva, provveduto a consegnare, presso gli Uffici dell’amministrazione, i documenti richiesti. Tanto escludeva la necessità di applicare il termine dilatorio di cui alla L. 2 n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perchè la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività – cfr. Cass. n. 18103/2018 -.

A tale indirizzo, che merita di essere condiviso e che non è in contrasto con i precedenti posti a base della decisione qui impugnata, non si è adeguato il giudice di appello, il quale ha riconosciuto la violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza considerare che in sede di accesso presso i di lui locali non era stata acquisita alcuna documentazione, invece spontaneamente consegnata dalla stessa parte in epoca successiva e presso i locali degli organi di verifica, per come risulta dai due verbali riprodotti dalla ricorrente all’interno del ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

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