Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15154 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15154 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 8764-2012 proposto da:
TURSILIJ ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA
PARISI, rappresentato e difeso dagli avvocati ORIANA PRAGLIOLA,
GIOVANNI STENDARDO giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro in carica, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope kgis;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 947/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 17/02/2011, depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Lucera, Antonio
Tursilli, dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), prima inquadrato nella qualifica di Collaboratore
amministrativo, quindi in quella di Responsabile amministrativo e, da
ultimo, ai sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del comparto scuola, nel
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.),
con decorrenza dall’1/9/2000, esponeva che il passaggio nelle posizioni
stipendiali del nuovo profilo era avvenuto con l’applicazione del criterio
della c.d. «temporizzazione» in luogo di quello della ricostruzione
della carriera. Deduceva l’illegittimità del criterio adottato
dall’amministrazione e chiedeva che fosse riconosciuta l’intera anzianità
maturata -anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di
ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art.
8 del c.c.n.l. compatto scuola del 15/3/2001, facendo applicazione della
più favorevole norma dell’art. 66, c. 6, del c.c.n.l. compatto scuola del
4/8/1995, da ritenere ancora vigente. Il Tribunale rigettava la domanda.
Proposta impugnazione dal lavoratore, la Corte di appello di Bari
confermava la decisione di primo gado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonio Tursilli
prospettando un motivo di ricorso.

Ric. 2012 n. 08764 sez. ML – ud. 06-05-2014
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06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico provinciale di
Foggia.
Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia: «Violazione e
falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. compatto scuola del

1999, degli artt. 8 e 19 c.c.n.l. 15 marzo 2001, degli artt. 87 e 142 c.c.n.l.
24 luglio 2003, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc
civ.». Chiede a questa Corte se la soppressione della figura del
«responsabile amministrativo» e la istituzione nell’ambito dello stesso
compatto scuola di quella del «direttore dei servizi generali e
amministrativi» (DSGA) abbia dato luogo ad una nuova figura
professionale e quindi vada applicato l’art. 8 c.c.n.l. del 15/3/2001, che
prevede – in base al criterio della temporizzazione – una anzianità di
servizio convenzionale che non tiene conto di tutti gli anni di lavoro
prestati all’interno del comparto scuola, ritenuta norma speciale in
deroga a quella generale di cui all’art. 4 d.P.R. n. 399/88 in materia di
ricostruzione di carriera, oppure, come sostenuto in ricorso, se si tratti
della stessa figura professionale con accresciute competenze
(progressione di carriera) e, conseguentemente, se al personale ATA del
compatto scuola, già inquadrato nella figura del «responsabile
amministrativo» e transitato con effetto dall’1/9/2000 in quella di
DSGA debba essere riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed
economici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-ruolo nella
precedenti fasi del rapporto di lavoro, alla stregua del menzionato art. 4,
comma 13 d.P.R. n. 399 del 1988, operato dal combinato disposto degli
artt. 142 c.c.n.l. 24/7/2003 e 66, comma 6, comma c.c.n.l. 4/8/1995.
Il ricorso è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Cotte – da cui non vi è ragione di
Ric. 2012 n. 08764 sez. ML – ud. 06-05-2014
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4 agosto 1995, degli artt. 34 e 48 c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio

discostarsi – con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25306 (confermata
da numerose successive pronunce tra cui le più recenti Cass. 1 marzo
2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 9 dicembre 2010,
nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 23
giugno 2011, n. 13869; Cass. 4 aprile 2013, n. 14429; Cass. 7 giugno

L’attuale ricorrente è stato inquadrato nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi a decorrere dall’1/9/2000, con
riconoscimento di un trattamento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione iniziale di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale di
responsabile amministrativo; a seguito del c.c.n.l. 24 luglio 2003 è stato
attribuito al ricorrente il residuo 30% di differenziale, con conseguente
trasformazione del valore economico della retribuzione goduta in
anzianità di servizio per il collocamento all’interno della posizione
economica del profilo dei direttori amministrativi delle accademie e
conservatori.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte:
«In tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8,
del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002-2005
ed al primo biennio economico 2002-2003, che richiama l’art. 66,
comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del
d.P.R 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo
inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali
ed amministrativi istituito dall’art. 34 del c.c.n.l. comparto scuola 26
maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del
c.c.n.l. relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale
del compatto scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato c.c.n.l. 24
luglio 2003».
Ric. 2012 n. 08764 sez. ML – ud. 06-05-2014
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2013, n. 22556; Cass. 20 settembre 2013, n. 21631).

La disciplina contrattuale è stata interpretata nel senso di ritenere
che l’intento delle parti stipulanti sia stato quello di riservare «ai
DSGA, inquadrati in tale profilo in sede di prima applicazione» (come
l’attuale ricorrente), «in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante

inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio,
«regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo
stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettive)». La ratio di tale diversificazione è data dalla finalità
di «limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una
promozione di massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità
all’esito dei corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)» Cass. 24912 del 2010 cit., in motivazione -.
E’ stato, così, affermato il principio secondo il quale la specifica
norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 9/3/2001 – relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – disciplina il
trattamento economico spettante dall’1/9/2000 al personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di «direttore dei servizi generali e
amministrativi» in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34
c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, dovendo escludersi che operi,
per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore. E’ stato anche precisato che non è
configurabile alcun contrasto con norme imperative, atteso che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento
sottolineandosi, altresì, la specificità della situazione regolata, che nella
Ric. 2012 n. 08764 sez. ML – ud. 06-05-2014
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procedura concorsuale», un trattamento economico differenziato ed

specie è limitata alla fase di primo inquadramento nel profilo (cfr. anche
Cass. 25 luglio 2011, n. 16213 e Cass. 7 ottobre 2011, n. 20665).
Anche nel giudizio definito con la citata sentenza n. 4885 del 2010, i
ricorrenti addebitavano alla sentenza di appello di non avere considerato
che la tesi della non applicabilità dell’art. 142 del c.c.n.l. al personale

delle parti, visto che la stessa amministrazione ha applicato l’art. 66 del
c.c.n.l. 1995, richiamato dal detto art. 142, al personale inquadrato come
DSGA successivamente al 24 luglio 2003, data di stipulazione di tale
contratto. Al riguardo, però, questa Corte ha osservato che «la
specificità delle regole contrattuali circa il primo accesso al nuovo
profilo professionale, rende poi privi di rilevanza dal punto di vista
dell’interpretazione delle clausole,…, i comportamenti tenuti
dall’amministrazione in relazione ad inquadramenti successivi, mentre
l’oggettiva controvertibilità della questione rende parimenti non
significativo qualche singolo caso nel quale si sia provveduto
diversamente rispetto con riguardo al primo inquadramento».
Il fatto che per il personale inquadrato nel profilo di DSGA in epoca
successiva al 24 luglio 2003 si sia abbandonata la «temporizzazione»,
applicandosi invece la disciplina generale, dimostra, invero, che una
volta regolata con una sorta di regime «transitorio» l’istituzione della
nuova figura e l’immissione in essa di personale in servizio, si è tornati al
regime «generale».
Non possono, infatti, trarsi argomenti in contrario dalla circolare
ministeriale del 19/3/2007 (cui viene fatto espresso riferimento in
ricorso) evincendosi dalla stessa che <>. In sostanza
il diverso trattamento è frutto della differente la posizione dei soggetti
confluiti nel nuovo profilo professionale di Direttore dei Servizi generali
e amministrativi – provenienti dall’inferiore profilo professionale di
Responsabile amministrativo e immessi nel nuovo profilo senza
l’espletamento di procedure concorsuali, ma all’esito della mera
frequenza d’un corso modulare non selettivo con valutazione finale rispetto a quelli che, successivamente al 24 luglio 2003 e, dunque, fuori
del regime transitorio, hanno conseguito la posizione di DSGA per
effetto del superamento di concorsi selettivi (si vedano, sul punto, anche
le recenti Cass. 28 settembre 2013, n. 21372 e Cass. 24 febbraio 2014, n.
4311).
Poiché l’esame del ricorso non offre elementi per mutare il suddetto
orientamento, se ne propone il rigetto, con ordinanza, ai sensi dell’art.
375, n. 5, cod. proc. civ.”.
Ric. 2012 n. 08764 sez. ML – ud. 06-05-2014
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riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia dovendosi ulteriormente
sottolineare che non può l’istante, in forza del principio della parità di
trattamento, invocare la più favorevole regola generale che consente il

inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile
contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è
sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione
regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento
nel profilo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del Miur, delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di

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