Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15153 del 22/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 22/07/2016), n.15153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.P., ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Marco Dotta e

Eleonora Filippini, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino

depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2012 e non notificato;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2015 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 luglio 2012 presso la Corte d’appello di Torino, C.P. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata di un processo civile iniziato nel 1997, conclusosi in primo grado ed in secondo grado, ma non ancora definito in cassazione alla data di presentazione della domanda;

che il primo e il secondo grado del processo nel quale la ricorrente è stata coinvolta, si erano parzialmente sovrapposti a causa del gravame proposto avverso sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Genova;

che l’adita Corte d’appello, rilevato che il giudizio presupposto si era protratto per quattordici anni e dieci mesi in primo grado e per sei anni in grado di appello sulla sentenza non definitiva del tribunale, riteneva innanzitutto che dovesse essere escluso il cumulo dei due procedimenti simultanei;

che quindi, detratti la durata ragionevole, determinata in quattro anni per il primo grado e in tre anni per il grado di appello, nonchè un periodo di quattro mesi per i rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative, e tenuto altresì conto della speciale complessità della vicenda, quantificava la durata irragionevole del giudizio in sette anni e sei mesi circa, liquidando in favore della ricorrente un indennizzo di Euro 6.750,00 in applicazione del criterio di computo ragguagliato a 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;

che C.P. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato a tre motivi di ricorso;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese; che questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato;

che, adempiuto l’incombente, il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel giudicare complesso il procedimento presupposto in assenza di congrua motivazione;

che con il secondo motivo, la C. lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, denunciando la contraddittorietà della decisione impugnata per avere la Corte d’appello, nel calcolo dell’eccessiva durata del processo, considerato solo la durata del primo grado, mentre quando ha operato la detrazione della durata considerata ragionevole ha considerato distintamente e separatamente ambedue i gradi di giudizio;

che con l’ultima doglianza, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, e degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto equitativamente liquidare il danno patrimoniale pur se della entità dello stesso la parte non abbia fornito prova idonea;

che il primo motivo è infondato;

che, invero, occorre premettere che “la ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, non può ritenersi rigidamente predeterminata, ma va desunta dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. Ne consegue che il termine di durata di tre anni dei processi ordinari – e ciò per il primo grado di merito – non è da intendere in senso assoluto, atteso che la CEDU ha ritenuto valicabili i limiti indicati qualora i processi siano complessi perchè pongono problemi interpretativi di non facile soluzione e riguardano più imputati” (Cass. n. 8585 del 2005);

che, si è ulteriormente chiarito, “per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6 C.E., par. 1, dei diritti dell’uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione – ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità – così come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione” (Cass. n. 24399 del 2013);

che, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto ragionevole la durata di quattro anni per il giudizio di primo grado e di tre anni per quello di appello tenuto conto della speciale complessità della controversia, come del resto attestata dalla necessità di plurimi accertamenti peritali; dalla necessità di addivenire alla liquidazione delegata di cespiti immobiliari e dalla stessa emanazione, tanto in primo quanto in secondo grado, di sentenze non definitive;

che, pertanto, il giudice non si è ingiustificatamente discostato dal parametro CEDU di durata ragionevole di un processo, fondando il maggior termine riconosciuto ragionevole su congrua ed adeguata motivazione;

che il secondo motivo è fondato;

che, pur dovendosi condividere l’opzione della Corte d’appello nel senso di escludere la possibilità di cumulare la durata del giudizio di primo grado con quella del giudizio di appello svoltosi in parallelo sulla sentenza non definitiva adottata nel giudizio di primo grado, tenuto conto della sostanziale unitarietà del procedimento, della particolare connessione e del reciproco condizionamento delle decisioni adottabili nei due processi, tali da verosimilmente comportare un unico patema d’animo in capo alla C., non può invece essere condivisa l’opzione della Corte territoriale di detrarre anche il segmento di tre anni di durata ragionevole imputato al grado di appello;

che infatti, se unico è stato il procedimento, ancorchè articolatosi in una fase di appello sulla sentenza non definitiva, risulta evidente come sia del tutto erronea la detrazione dalla durata complessiva del giudizio di primo grado anche del segmento triennale relativo al giudizio di appello sulla sentenza non definitiva svoltosi contemporaneamente a quello di primo grado;

che, quindi, se unico è stato il procedimento protrattosi in primo grado per quattordici anni e sei mesi, risulta del tutto erronea la detrazione dalla durata complessiva di tale giudizio – che, peraltro, dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel provvedimento impugnato, non risulta essere stata influenzata dalla contemporanea pendenza del giudizio di appello sulla sentenza non definitiva – anche di tre anni per il grado di appello;

che, dunque, il motivo di gravame va accolto essendo errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha detratto dalla durata complessiva i tre anni imputati al giudizio di appello, pur avendo escluso la cumulabilità della durata del giudizio di appello e di quello di primo grado e considerato unicamente la durata del solo giudizio di primo grado;

che il terzo motivo di ricorso è infondato;

che “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata della violazione. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto” (Cass. n. 18239 del 2013);

che, nel caso in esame, si rileva che il danno patrimoniale non ha costituito oggetto di prova piena e rigorosa da parte della ricorrente, la quale si è limitata ad invocare un presunto aggravio delle spese processuali senza fornire elementi probatori e dati di fatto in merito ritenendo la prova richiesta dal giudice già insita nel ritardo nella ragionevole definizione del giudizio;

che non vale obiettare che spetterebbe al giudice il potere-dovere di liquidare tale componente risarcitoria in via puramente equitativa atteso che tale potere può operare, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, in via soltanto integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio;

che, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi a rideterminare il periodo di irragionevole protrazione del processo presupposto in anni 10 e mesi 6 e a liquidare l’indennizzo nella misura di Euro 9.750,00 sulla base del non contestato criterio di computo ragguagliato a 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo ciascuno e di Euro e di Euro 1.000,00 per ogni successivo;

che il Ministero della giustizia deve essere quindi condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 9.750,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese dell’intero giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 9.750,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; condanna, inoltre, il Ministero della giustizia al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 564,00, per compensi, oltre accessori di legge, e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 700,00, per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA