Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15153 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 15153 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 2799-2014 proposto da:
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO GIORDANO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

e

ALI TRASPORTI AEREI – A.T.A. – S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Corso

I

Vittorio Emanuele II 349, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROMANO VACCARELLA, giusta procura a margine del

– contradcorrente per regolamento di giurisdizione relativo al procedimento pendente
R.g. 26312/2012 presso il TRIBUNALE di MILANO;

udito l’Avvocato ROMANO VACCARELLA;
I

udita la relazione della causa svolta nella. camera di consiglio del

i

09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso
inammissibile.

i
I

Ric. 2014 n. 02799 sez. SU – ud. 09-06-2015
-2-

controricorso;

-

R.G. 2.799/14
PTemesso:
– che, su ricorso di Ali Trasporti Aerei – A.T.A.
s.p.a.

delle

(sub-gestore

dell’Aeroporto di Linate-Ovest),

il Tribunale di

emise, nei confronti di Argos Vip Private
ingiuntivo dell’importo

Handling s.r.1., decreto
capitale di

C 44.230,00, preteso dalla ricorrente, a

titolo di corrispettivi approvati da E.n.a.c., per
l’utilizzo da parte dell’ingiunta delle menzionate
infrastrutture aeroportuali;

che la società ingiunta promosse opposizione,

eccependo,

in via preliminare,

il

difetto

di

giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel
merito, la pretesa avversaria con riguardo sia alla
ricorrenza

dei

presupposti

relativi

sia

alla

legittimità delle Tariffe E.n.a.c. imposte da A.T.A. ed
alla loro conformità alla normativa comunitaria;

che, nella pendenza del giudizio, Argos ha,

quindi, proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione, instando per l’affermazione della
giurisdizione del giudice amministrativo
rilevato:
– che – diversamente da quanto prospettato nelle
requisitorie scritte del P.G.

il ricorso deve

ritenersi ammissibile, posto che, alla luce delle

1

Milano,

infrastrutture

R.G. 2399/14
risultanze del corrispondente avviso di ricevimento
(integrativamente allegato dalla società ricorrente)
emerge che la notificazione del ricorso, eseguita a
mezzo posta con raccomandata a.r. n. 76543444332, si è
perfezionata con consegna del plico al portiere dello

di A.T.A.), e conseguente spedizione di comunicazione
ex art. 7 1. 890/1982;
che la notifica del ricorso ha, peraltro,
raggiunto il suo scopo, posto che l’intimata si è
costituita, resistendo con controricorso;
osservato:
– che queste sezioni unite hanno già reiteratamente
affermato (cfr. Cass. 9413/13, 3044/13, 6407/10,
28868/08) il principio, secondo cui – mentre, ai sensi
dell’art. 39 bis d.l. 159/2007 (aggiunto dalla legge di
conversione 222/2007), compete al giudice ordinario la
giurisdizione sulla domanda proposta dal concessionario
della gestione di un aeroporto per il pagamento delle
tasse e dei diritti aeroportuali (posto che detta
domanda implica mera applicazione di parametri di
natura normativa in assenza di valutazione comparativa
degli interessi pubblici e privati in gioco) – spetta,
invece, al giudice amministrativo, ai sensi della
previsione di cui all’art. 133, comma l lett. c),

2

stabile del destinatario, avv. Luigi Giuri (difensore

R.G. 2.799/14
c.p.a., la giurisdizione sulla domanda (quale quella in
rassegna) avente ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi
concernenti l’uso delle infrastrutture e dei beni
dell’aerostazione;

vertendosi in tema di lite su corrispettivi
determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse
società, a capitale prevalentemente pubblico, titolari
della gestione dei servizi, con riguardo alla propria
natura di organismi di diritto pubblico ed alle
finalità ad essa specificamente connesse (e, poi,
sottoposte all’approvazione del Ministero dei
Trasporti ai sensi dell’art. l 1. 319/1991, richiamato
anche dall’art. 9 d.lgs. 18/1999) – non si discute
semplicemente dei presupposti economico-fattuali da cui
le tariffe applicate possano essere condizionate, ma
viene necessariamente in questione anche l’esercizio
di poteri discrezionali/valutativi immanenti alla
determinazione dell’an e del quantum correlativi;
considerato:
che, alla stregua delle osservazioni che
precedono, in accoglimento del ricorso per regolamento
preventivo di Argos, va dichiarata la giurisdizione del
giudice amministrativo;

3

– che, infatti, in relazione alla suddetta domanda

R.G. 2.799/14
che la natura della controversia ed alcune
peculiarità della vicenda processuale inducono a
compensare tra le parti le spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite,

dichiara la

quale rimette le parti; compensa le spese.
Roma, 9 giugno 2015.

giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al

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