Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15153 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26378-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO MAGNANI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 508/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro T.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto del contraddittorio, l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA per l’anno 2008.

Secondo la CTR l’obbligo del rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non adempiuto dall’Ufficio, dipendeva dal fatto che l’accertamento aveva avuto come oggetto anche una rettifica della maggiore IVA dovuta dal contribuente.

La parte intimata si è costituita al solo fine di ricevere la comunicazioni di rito.

La ricorrente, nel prestare acquiescenza alla decisione impugnata in ordine all’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’IVA, contesta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, indebitamente esteso, a suo dire, dalla CTR anche alla verifica concernente tributi non armonizzati, posto che non vi era stato accesso presso i locali del contribuente.

La censura è fondata.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – cfr. Cass., S.U. n. 24823/2015 -.

Peraltro, giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perchè la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività – cfr. Cass. n. 18103/2018 -.

Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere, quanto ai tributi non armonizzati, che in caso di consegna della documentazione precedentemente richiesta dall’Ufficio da parte del contribuente potesse applicarsi la disciplina di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, a ciò ostando quanto ritenuto dalle S.U. appena ricordate e dalla giurisprudenza parimenti sopra richiamata.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

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