Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15152 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23904-2019 proposto da:

M.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), IN PERSONA DL MINISTRO PRO-TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4942/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CEPONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza del 17.7.2019, la Corte d’appello di Roma rigetto l’impugnazione proposta nell’interesse di M.M.I., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

– la corte territoriale ha, in primo luogo, osservato che l’appellante aveva omesso di versare in atti il fascicolo di parte di primo grado, sicchè il giudice d’appello aveva preso unicamente in considerazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero;

sulla base delle informazioni tratte dal sito Viaggiare sicuri e dall’UNHCR escluse che in Bangladesh vi fosse una situazione di conflitto generalizzato e non ravvisò le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo stati prospettati profili di fragilità personali o legati alla situazione generale del paese di provenienza;

– avverso la sentenza d’appello è stato proposto ricorso per cassazione da M.M.I. affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, “l’omesso esame dei motivi d’appello, la mancata applicazione del potere officioso del giudice, la mancata valutazione delle prove, l’errata valutazione della norma procedurale e l’omessa audizione”; il ricorrente deduce che il giudice d’appello avrebbe errato nel decidere la causa sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale innanzi al Tribunale senza verificare il contenuto delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione ed il provvedimento dell’organo amministrativo; la corte d’appello avrebbe dovuto disporre la ricerca del fascicolo e, in caso di dubbio sul contenuto delle dichiarazioni, disporre nuovamente l’audizione del ricorrente;

con il secondo motivo di ricorso si deduce “la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine”, ai fini della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 10 Cost.;

con il terzo motivo di ricorso sì deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti;

con il quarto motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame delle fonti informative;

il ricorso è inammissibile;

– com’è noto, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità dei ricorso. con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, va osservato che tale requisito è posto non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte;

l’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso;

il giudice, attraverso l’esposizione dei fatti deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo, soprattutto considerando che il nuovo testo dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17) non prescrive più che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”, limitandosi a prescrivere che essa contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

in altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; questa valutazione è possibile solo se chi esaminai motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una “sintesi” dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili;

va quindi data continuità all’orientamento consolidato delle Sezioni Unite del 22/05/2014, n. 11308, con cui è stato affermato che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n. 10072) nel caso di specie, il ricorso difetta dell’esposizione sommaria dei fatti, con riferimento alla vicenda narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, all’articolazione della domanda di protezione internazionale, alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio paese, alle sue condizioni di vita personali ed al contenuto della decisione dell’organo amministrativo;

detti elementi erano necessari per comprendere le censure mosse alla decisione della corte di merito in relazione ai fatti posti a fondamento della protezione internazionale, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di omessa motivazione.

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002);

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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