Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15152 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 22/07/2016), n.15152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21963-2013 proposto da:

AGENZIA PER EROGAZIONI AGRICOLTURA AGEA (OMISSIS), in persona legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

M.L., SERIT SICILIA SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Dott. PARZIALE IPPOLISTO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’AGEA impugna per cassazione l’ordinanza n. 943/13 della Corte di appello di Messina del 6-13.5.2013 e la sentenza n. 114/12 del Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello del 2528.6.2012, impugnata ai sensi del combinato disposto dell’art. 348 bis c.p.c., comma 4, art. 360 c.p.c..

2. Chiarisce in fatto che “la signora M.L. adiva il Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata Militello – per sentir accogliere la propria opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla Serit Sicilia s.p.a. per il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di premio comunitario corrisposto dall’ALMA (oggi A.G.E.A.), per l’importo complessivo di Euro 9.924,83. Il Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello – accoglieva la predetta opposizione, in ragione dell’intervenuta prescrizione del credito dell’AGEA, condannando quest’ultima, in solido con la SERIT Sicilia s.p.a., al rimborso delle spese processuali. La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dalla SERIT Sicilia s.p.a.; l’AGEA, nel costituirsi in giudizio, proponeva appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, contestando l’assunto dell’intervenuta prescrizione della pretesa azionata mediante l’ingiunzione posta a fondamento della cartella esattoriale in questione, sul presupposto dell’applicabilità, nel caso di specie, del termine ordinario di prescrizione (dieci anni), in forza del combinato disposto dell’artt. 2033 e 2946 c.c.”.

3. Aggiunge la ricorrente che “la Corte di appello di Messina, ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava con ordinanza del 6-13.5.2013, l’inammissibilità tanto dell’appello principale, quanto dell’appello incidentale, avendo escluso la ragionevole probabilità dell’accoglimento di entrambe i gravami).

4. La ricorrente formula un unico motivo di ricorso col quale denuncia la “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Osserva che “la sentenza di primo grado ha fondato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione della pretesa alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla controparte,… sul disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, a norma del quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. n. 689 del 1981, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, in quanto richiamato espressamente dalla L. n. 898 del 1986, art. 4”. Aggiunge che “tale argomentazione è stata pedissequamente recepita dalla Corte di appello di Messina nell’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’AGEA”. Rileva l’erroneità di tali argomentazioni, posto che la pretesa a fondamento della cartella riguardava la restituzione all’AGEA di somme indebitamente percepite a titolo di premi comunitari, ex art. 2033 c.c.. Restava, quindi, applicabile il termine di prescrizione di dieci anni dal momento della corresponsione delle somme.

5. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate.

6. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il suo appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.. L’art. 348 ter c.p.c., comma 3, prevede che “Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.

E’ stato richiesto, d’ufficio, alla Corte di appello di Messina di fornire indicazioni sulla data della comunicazione dell’ordinanza in questione e la Corte locale ha chiarito che la comunicazione è pervenuta, via pec, all’Avvocatura dello Stato in data 15 maggio 2013 ore 11.53 (comunicazione da ritenersi utile a tale fine, vedi Cass. n. 13622 del 02/07/2015 – Rv. 635912).

Il termine breve veniva a scadere, quindi, il 14 luglio 2013, mentre l’impugnazione, come si è detto, è del 19 settembre 2013.

7. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede delle parti intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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