Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15152 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23106-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di D.M.A. per l’anno 2008, ritenendo che non fosse stato depositato, entro il termine di legge, l’avviso di spedizione dell’atto di appello presso la Segreteria della Commissione, non potendo tale deposito essere surrogato nè dalla costituzione in giudizio dell’appellato, nè dalla produzione dell’avviso di ricevimento dell’atto o da altri documenti recanti segni postale relativi al deposito del plico. Il giudice di appello ha inoltre compensato le spese del giudizio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’avviso anzidetto ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe esaminato ex officio la questione concernente l’ammissibilità dell’appello in assenza di contraddittorio.

Tale doglianza va esaminata con priorità per ragioni di ordine logico ed è infondata.

Ed invero, questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali – cfr. Cass. n. 19372/2015 -. Erra dunque la ricorrente nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all’ammissibilità dell’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che (…)”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione ed escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento. Se ciò avesse fatto il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che dall’avviso di ricevimento della raccomandata, riprodotto ai fini dell’autosufficienza, unitamente al deposito dei plichi raccomandati – anch’esso vidimato, come il primo, con timbro postale a secco risultava la ricezione dell’atto di impugnazione (spedito in data 2.2.2015) in data 4.2.2015. Elementi, questi ultimi, che risultavano incompatibili con la ritenuta inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado depositata il 16.6.2014, andando a scadere il termine lungo di impugnazione in data 2.2.2015 (essendo il giorno 1.2.2015 festivo), non risultando dotate di alcuna fede le attestazioni postali risultanti aliunde – cfr. Cass. n. 23213 del 31/10/2014 -.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e (-invia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

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