Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15152 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15152 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 20622-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
USR ABRUZZO – CONVITTO NAZIONALE “G.B. VICO” DI
CHIETI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
DI TORO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
LIBURNI 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BIZ,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI TORO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– controrícorrente-

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza n. 176/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 7/02/2011, depositata il 06/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, Anna Di
Toro, dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), prima inquadrata nella qualifica di Collaboratore
amministrativo, quindi in quella di Responsabile amministrativo e, da
ultimo, ai sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del comparto scuola, nel
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.),
con decorrenza dall’1/9/2000, esponeva che il passaggio nelle posizioni
stipendiali del nuovo profilo era avvenuto con l’applicazione del criterio
della c.d. «temporizzazione» in luogo di quello della ricostruzione
della carriera. Deduceva l’illegittimità del criterio adottato
dall’amministrazione e chiedeva che fosse riconosciuta l’intera anzianità
maturata. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva
confermata dalla Corte di appello di L’Aquila che, ritenendo applicabile
la più favorevole disciplina di cui al comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n.
399/88, confermava il diritto dell’odierna controricorrente alla maggiore
retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile
prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo
l’anzianità convenzionale e il sistema della «temporizzazione» previsti
dall’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo e la Direzione Didattica del 5° Circolo di Chieti
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Ric. 2011 n. 20622 sez. ML – ud. 06-05-2014
-2-

contenuto:

La Di Toro ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. comparto scuola
quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;
degli artt. 34 e 48 del c.c.n.l. compatto scuola del 26 maggio 1999

c.c.n.l. 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142
del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e
primo biennio economico.
Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver
ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del
c.c.n.l. comparto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel
profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle
ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo
all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata né nuova
assunzione né passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la
specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo
accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte – da cui non vi è ragione di
discostarsi – con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25306 (confermata
da numerose successive pronunce tra cui le più recenti Cass. 1 marzo
2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 9 dicembre 2010,
nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 23
giugno 2011, n. 13869; Cass. 4 aprile 2013, n. 14429; Cass. 7 giugno
2013, n. 22556; Cass. 20 settembre 2013, n. 21631).
La decisione della Corte territoriale contrasta, infatti, con il principio
affermato nelle citate decisioni secondo il quale la specifica norma di cui
Ric. 2011 n. 20622 sez. ML – ud. 06-05-2014
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quadriennio normativo, primo biennio economico; degli ara. 8 e 19 del

all’art. 8 del c.c.n.l. 9/3/2001 – relativo al secondo biennio economico
2000-2001 del personale del comparto scuola – disciplina il trattamento
economico spettante dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato nel
profilo professionale di «direttore dei servizi generali e
amministrativi» in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34

per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore. E’ stato, in particolare, precisato
che non è configurabile alcun contrasto con norme imperative, atteso
che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento
sottolineandosi, altresì, la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase di primo inquadramento nel profilo (cfr. anche
Cass. 25 luglio 2011, n. 16213 e Cass. 7 ottobre 2011, n. 20665).
Poiché l’esame del controricorso non offre elementi per mutare il
suddetto orientamento, si propone l’accoglimento del ricorso, la
cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito a norma dell’art.
384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’azionata domanda
proposta, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Ai
sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari

Ric. 2011 n. 20622 sez. ML – ud. 06-05-2014
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c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, dovendo escludersi che operi,

accertamenti di fatto, si decide la causa nel merito con rigetto della
domanda della Di Toro.
4 – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza, mentre si compensano per intero quelle dei
gradi di merito, atteso che la giurisprudenza si è consolidata

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa le spese
dei due gradi di merito e condanna la resistente al pagamento, in favore
delle amministrazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2014
Il Presidente

successivamente all’epoca di introduzione della presente controversia.

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