Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15151 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25135-2019 proposto da:

I.R.T.F.T., rappresentato e difeso dell’avvocato

Antonella Consolo, con studio in Roma, Viale Manzoni, 81;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), ex lege domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– I.R.T.F.T., cittadino egiziano, impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Roma con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;

-a sostegno delle domande il richiedente asilo ha allegato di avere lasciato l’Egitto nel tentativo di sottrarsi alle violenze perpetrate dalla sua famiglia, che lo faceva lavorare sin da piccolo per molte ore al giorno e poi per sfuggire alla leva obbligatoria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere adeguatamente valutato l’attività lavorativa allegata dal richiedente asilo à ni del riconoscimento della protezione umanitaria;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la motivazione circa l’insussistenza dei presupposti per il rilasciod el permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– infatti il tribunale ha argomentato il rigetto affermando che il richiedente asilo non aveva documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa (cfr. pag. 6 del decreto impugnato) e tale argomentazione non è smentita dalla produzione di documentazione allegata (cfr. doc. n. 2) al ricorso, inammissibile ex art. 372 c.p.c., oltre che irrilevante rispetto alla valutazione di fatto svolta dal Tribunale di Roma e rispetto alla quale il ricorrente non ha neppure indicato quando e dove l’asserita produzione documentale sarebbe stata effettuata;

– il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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