Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15151 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 08/10/2015, dep. 22/07/2016), n.15151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13413/2014 proposto da:
SAICO SRL, in persona dell’amministratore delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA SERRA, ANTONIO SERRA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO 1DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI,
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATFA di SASSARI del 15/02/2013, depositata
i122/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Fabrizio Verbani Neri difensore del controricorrente
che si riporta ai motivi scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
SAICO srl propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro il Ministero delle politiche agricole, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, che ha respinto l’appello alla sentenza n. 5/2007 del tribunale di Sassari che aveva respinto l’opposizione ad o.i. per l’importo di Euro 211.988,80 per indebito percepimento di compensazioni finanziarie per la trasformazione di pomodori deducendo l’irrilevanza di un giudicato con l’AGEA, richiamando il principio che il verbale di accertamento fa prova fino a querela di falso ma il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice di merito e valorizzando la circostanza che la lunghezza della percorrenza rendeva impossibile che gli autisti avessero effettuato cinque viaggi per giorno e concludendo che erano state emesse false fatture e bolle di consegna per forniture di pomodori freschi mai pervenute. La ricorrente lamenta 1) violazione dell’art. 2700 c.c., perchè pur ammettendo il giudicato la Corte di appello non lo ha applicato ed ha disapplicato l’art. 2700, sul valore delle prove documentali. 2) violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato.
Ciò premesso si osserva:
Le censure non sono risolutive in quanto il giudicato con l’AGEA non fa stato nei confronti del Ministero ed il richiamo all’art. 2700 c.c., omette di considerare che la sentenza si fonda su una pluralità di elementi che hanno consentito di pervenire alla conclusione che erano state emesse fatture false.
In particolare la decisione impugnata ha richiamato il principio che il verbale di accertamento fa prova fino a querela di falso, ma il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice di merito, ha valorizzato la circostanza che la lunghezza della percorrenza rendeva impossibile che gli autisti avessero effettuato cinque viaggi per giorno, concludendo che erano state emesse false fatture e bolle di consegna per forniture di pomodori freschi mai pervenute. La sentenza ha evidenziato specifiche circostanze di fatto come le modalità di compilazione delle bolle di accompagnamento, i trasferimenti del prodotto tramite autoarticolato, la firma sulle bolle di unica persona per due conducenti (diversa da quella di questi ultimi), le dichiarazioni dei destinatari degli scarti di prodotto in realtà mai ricevuto nelle quantità esposte, sostanzialmente incontestate ed incompatibili con le risultanze contabili della società.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1500 oltre spad, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016