Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15151 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15151 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

SENTENZA
sul ricorso 22428-2013 proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del dirigente della Direzione finanze
e tributi pro-tempore, in qualità di rappresentante dell’Ente,
elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana 38, presso lo
studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso

dagli avvocati GLORIA LAZZERI, SUSANNA CAPONI e
GIUSEPPINA GIGLIOTTI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 967/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l’Avvocato BENITO PANARITI per delega degli Avvocati
GIUSEPPINA GIGLIOTTI e GLORIA LAZZERI e l’Avvocato
DIANA RANUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Ric. 2013 n. 22428 sez. SU – ud. 09-06-2015
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

R.G. 22.428/13
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23 dicembre 2002, il
Comune di Pisa convenne, dinanzi al Tribunale di
Firenze, il Ministero della Giustizia per ottenerne la
condanna alla corresponsione della somma di

di rimborso, ai sensi dell’art. 2 1. 392/1941, delle
spese sostenute dall’i gennaio 1992 al 31 dicembre
2001, in forza della previsione di cui all’art. 1 della
legge medesima,

per

la

gestione

degli

uffici

giudiziari.
Il Tribunale declinò la giurisdizione, evocando la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sulle controversie in tema di pubblici servizi, sancita
dalla previsione dell’art. 33, comma l, d.lgs. 80/1998
(vigente all’atto della proposizione della domanda);
ciò, reputando inquadrabile, in tale giurisdizione,
anche le controversie sull’erogazione dei mezzi
finanziari per l’espletamento del pubblico servizio.
La decisione è stata confermata dalla Corte
d’Appello, ancorché nella diversa prospettiva di cui al
tradizionale criterio discretivo fondato sulla natura
(diritto soggettivo o interesse legittimo) della
situazione soggettiva fatta valere.
Avverso la decisione di appello, il Comune di

1

2.241.707,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo

R.G. 22.428/13

Firenze propone ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 360, coma l n. l, c.p.c., in unico motivo.
In particolare, rivendica la natura di diritto
soggettivo della situazione dedotta in controversia,

costituzionalmente

orientata

della

normativa

di

resiste

con

riferimento.
Il

Ministero

della

Giustizia

controricorso.
Motivi delle decisione.
L’art. l 1. 392/1941, stabilisce che le spese di
gestione degli Uffici giudiziari gravano
obbligatoriamente sui comuni in cui detti uffici hanno
sede (ciò, peraltro, solo fino al 31 agosto 2015,
giacché, ai sensi del secondo comma della disposizione
come sostituito dall’art. l, comma 526 lett. a, 1.
190/2014, tali spese, a decorrere dall’i settembre
2015, sono trasferite al Ministero della Giustizia).
Il successivo articolo 2 prevede, a favore dei
comuni gravati ai sensi della disposizione precedente,
un mero “contributo” a carico dello Stato, che, in
esito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma l, e
ss. d.p.r. 187/1998, è annualmente determinato dal
Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e

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almeno in prospettiva di interpretazione

R.G. 22.428/13

dell’Interno, in riferimento alle “spese effettivamente

sostenute dal comuni nel corso di ciascun anno” ed agli
“stanziamenti del bilancio di previsione della spesa
del Ministero della giustizia”.
Alla luce degli esposti dati normativi, il ricorso

del Comune di Pisa si rivela infondato e va disatteso.
Deve, invero, convenirsi con i giudici del gravame
che l’esclusione di un diritto soggettivo dei comuni
all’integrale rimborso delle spese sostenute e
l’autoritativa determinazione del

quantum

del

contributo ad opera dello Stato Amministrazione,
costituiscono, in funzione dell’ordinario canone basato
sulla natura della situazione giuridica fatta valere,
sintomi inequivoci della devoluzione alla giurisdizione
del giudice amministrativo delle controversie aventi ad
oggetto il rimborso delle spese in rassegna.
Né ad una diversa soluzione può indurre la
circostanza che il Comune attore prospetti la
situazione fatta valere quale diritto soggettivo.
Al riguardo, va premesso che anche in
considerazione della non assoluta estraneità delle
spese in oggetto a specifici interessi della comunità
locale – la tenuta costituzionale del relativo regime
normativo, così come riconosciuta da C.cost. 150/86,
non appare incrinata dalle successive modifiche

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3

R.G. 22.428/13
apportate alla Costituzione in tema di autonomie
locali.
In disparte tale rilievo,
rilevare

che,

ai

fini

del

occorre,

peraltro,

ripartizione

della

giurisdizione tra giudice ordinario e giudice

prospettazione della parte, bensì al cosiddetto
“petitum

sostanziale”. Ed, inoltre, che questo si

identifica, non tanto in funzione della concreta
statuizione che si chiede al giudice, ma, soprattutto,
in funzione della

“causa petendi”,

ossia della

intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in
giudizio ed individuata con riguardo al rapporto
giuridico su cui la domanda si fonda e da cui essa
viene qualificata (cfr., tra le altre: Cass., ss.uu.,
20902/11, 15323/10, 19552/10, 10374/07).
Da ciò discende – per quanto in precedenza rilevato
in merito al regime normativo delle spese in oggetto ed
alle relative proiezioni soggettive – che, nelle
specie, l’azione del Comune non può dirsi
sostanzialmente

sorretta da una situazione di diritto

soggetto e che, conseguentemente, non può configurarsi
la ricorrenza della giurisdizione del giudice
ordinario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,

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amministrativo, va fatto riferimento, non già alla

R.G. 22.428/13

dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo,
s’impone il rigetto del ricorso.
Per la soccombenza, il Comune ricorrente va
condannato alla refusione delle spese del giudizio,
liquidate come in dispositivo.
M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna
il Comune di Firenze alla refusione delle spese di
giudizio in favore del Ministero della Giustizia,
liquidate in complessivi 10.000,00, oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, di cui all’art. 13, comma l
quater,

d.p.r. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma

17, 1. 228/2012.
Roma, 9 giugno 2015.

P. Q.

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