Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15151 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 16/07/2020), n.15151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7255/2013 R.G. proposto da:

FOODNET S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Claudio Savelli del Foro di Rimini e dall’avv. Marco Catelli del

Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera, n.

29, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 9/9/12 pronunciata il 18.1.2012 e depositata

il 14.3.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La FOODNET S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 9/9/12 pronunciata il 18.1.2012 e depositata il 14.3.2012, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Rimini avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il recupero di IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2003;

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

3. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

4. In data 30.10.2017 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che non è stato notificato all’Agenzia controricorrente, nè comunicato all’Avvocatura dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Conseguentemente, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 390 cit., l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo; tuttavia, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v. Sez. Un. Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).

3. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2 ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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