Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15151 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 03/06/2019), n.15151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23074-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S.D. MARINA CALCIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 988/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della a.s.d. Marina Calcio (che non si è costituita), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2006 – è stato accolto l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente. Secondo la CTR l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, in assenza di comunicazione di reato, trovando applicazione il regime normativo di cui alla L. n. 208 del 2015, risultando il raddoppio dei termini ammissibile solo se la denuncia di reato fosse stata inviata prima della scadenza dei termini ordinari.

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015, comma 3 e art. 11 preleggi. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini dell’azione accertativa dipendesse dalla comunicazione di reato in epoca anteriore al decorso del termine di accertamento ordinario, per di più applicando retroattivamente il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, in vigore dal 2.9.2015.

La censura è fondata.

Occorre rammentare che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 -cfr. Cass. n. 11117/2016, Cass. n. 30092/2017 -.

Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” – Cass. n. 26037/2016 -.

Inoltre, questa Corte ha anche chiarito che in tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per VIVA, non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi) – Cass. n. 10345/2017-, aggiungendo, ancora, che i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass. n. 26037/2016).

Essendo pacifico che trattasi di un avviso di accertamento notificato prima del 2 settembre 2015, la sentenza impugnata contrasta univocamente con tutti i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo affermato la necessità della comunicazione della notizia di reato afferente l’oggetto della lite entro i termini decadenziali ordinari anche per effetto del citato jus superveniens.

Nella specie, infatti, il giudice d’appello, non ritenendo operante il raddoppio dei termini in relazione alla ritenuta necessità dell’invio di una denunzia penale in epoca anteriore al decorso del termine ordinario di accertamento, non si è conformato ai superiori principi rispetto alla vicenda concreta, relativa ad un accertamento notificato il 10.9.2014 e relativo all’anno di imposta 2006 per il quale, dunque, non era nemmeno profilabile l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna che pure provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad esaminare le eccezioni ritualmente proposta dalla società contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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