Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15150 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., res.te a (OMISSIS);

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2 0/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 20, in data 19/12/2008, depositata il

11 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 10991/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 61/20/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 20 il 19.12.2008 e DEPOSITATA il 11 marzo 2009.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad imposta di REGISTRO dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione, in quanto non avrebbe tenuto conto della ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 05.11.2 007 e del fatto che, stante la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella emessa dal concessionario della riscossione, la stessa era a ritenersi nulla.

2 – Considerato che l’atto in esame, non appare idoneo ad incardinare un regolare processo dal momento che: non risulta indicata la parte contro la quale l’impugnazione è proposta, non risulta notificato ad alcuna controparte, non risulta formulato secondo le disposizioni di legge; è privo di quesiti, non risulta sottoscritto da Avvocato abilitato all’esercizio davanti la Cassazione.

3 – Considerato, altresì, che nessuno ha svolto difese, quale controparte.

4 – Considerato che, per le ragioni anzi esplicitate, l’atto di che trattasi risulta, al contempo, proposto in violazione degli artt. 366, 366 bis e 369 c.p.c..

5 – Ciò posto e considerato, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di improcedibilità. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile e che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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