Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15150 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15150 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

Data pubblicazione: 20/07/2015

SENTENZA
sul ricorso 24931-2008 proposto da:

OPEN SPACE S.R.L., in persona de I legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via degli Scipioni 40,
presso lo studio dell’avvocato LORENZO SACCHI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANIELLO TAMBASCO, giusta procura a
margine del ricorso;

< - - ricorrente contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore, r I elettivamente domiciliato in ROMA, Lungotevere Marzio 3, presso lo unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO, ANTONELLA FRASCHINI e RUGGERO MERONI dell'Avvocatura comunale di Milano, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e contro MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a ROMA, via i i Leonida Bissolati 76, presso lo studio dell'avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO DEL CONTE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; INA ASSITALIA S.P.A., in qualità di società incorporante ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A., in persona del Procuratore Speciale dell'Amministratore Delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -via Giuseppe Ferrari 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e r I difende unitamente all'avvocato ALBERTO SCIUME', giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro R.A.S. S.P.A. - intimata Ric. 2008 n. 24931 sez. SU - ud. 09-06-2015 -2i studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende avverso la sentenza n. 1625/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA; udito l'Avvocato LUIGI VINCENZO per delega dell'Avvocato dell'Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto dei ricorsi. Ric. 2008 n. 24931 sez. SU - ud. 09-06-2015 -3- ANIELLO TAMBASCO e l'Avvocato ENRICA FASOLA per delega R.G. 24.931/08 Svolgimento del processo Open space s.r.l. - società operante nel settore della pubblicità e titolare di numerose concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari - instaurò, davanti al Tribunale di Milano, giudizio teso al ripetizione di quanto asseritamente versato in eccesso, a titolo di canone per occupazione di suolo pubblico ex art. 63 d.lgs. 446197 e successive modificazioni (c.o.s.a.p.), per le annualità dal 1997 al 2001. Confermando la decisione dell'adito Tribunale, la Corte di Appello dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la giurisdizione del Giudice amministrativo in merito al profilo della domanda teso alla determinazione, previa definizione della relativa corretta modalità di calcolo, dell'ammontare del corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico effettivamente dovuto; respinse, invece, il profilo della domanda fondato sull'appartenenza a terzi di alcuni degli impianti in contestazione. Avverso la sentenza d'appello (con esclusivo riguardo alla declaratoria di parziale difetto di giurisdizione) la società propose ricorso per cessazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. l, c.p.c., per motivi attinenti alla 1 giurisdizione, conseguimento della condanna del Comune alla R.G. 24.931108 • deducendo, violazione dell'art. 5 1. 1034/1971, anche alla luce della sentenza C. cost. 64/08 (che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, coma 2 secondo periodo, d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis, coma 1 lettera b, d.l. 203/2005, conv. in 1. 248/2005, quanto alla devoluzione alla giurisdizione tributaria delle controversie attinenti al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Il Comune e le società assicurative resistono con controricorso, le seconde proponendo, altresì, ricorso incidentale. Motivi delle decisione. 1. - La decisione impugnata muove dal rilievo che, in citazione, la società ricorrente - lamentato che il Comune aveva determinato il corrispettivo preteso per i poster pubblicitari oggetto del giudizio in funzione dei criteri definiti in pregressi illegittimi provvedimenti (le delibere 4774/98, 5029/97, 3660/98, 3192/99) - ha richiesto di "accertare e dichiarare, in ogni caso, quale sia la corretta modalità di calcolo da applicarsi per la determinazione dei corrispettivi" e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto per ciascun impianto negli anni interessati, con condanna del Comune alla 2 fr'\ R.G. 24.931/08 restituzione di quanto indebitamente percepito oltre il dovuto. Riscontrato il contenuto "ampiamente impugnatorio" dell'atto di citazione della società ricorrente (rivelato dal fatto che l'oggetto della contestazione in primis, costituito dalle delibere tariffarie in funzione delle quali il Comune aveva determinato il corrispettivo preteso), la decisione - pienamente condividendo l'impostazione di quella di primo grado - afferma quindi, in parte qua, la giurisdizione del Giudice amministrativo; ciò, peraltro, evidenziando l'irrilevanza, anche quale inammissibile mutati() libelli, della richiesta, manifestata per la prima volta con memoria ex art. 180 c.p.c., di esaminare solo in via incidentale l'illegittimità dei provvedimenti posti a base della pretesa comunale. 2. - A fronte della riportata decisione, la società ricorrente deduce, nella prospettiva di cui all'art. 360, comma 1 n. l, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. 1034/1971. In particolare - premesso di aver proposto domanda tesa alla ripetizione di quanto versato in eccesso al Comune di Milano a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico - richiama, oltre la decisione Corte 3 in esso sviluppata era, R.G. 24.931/08 cost. 64/08, - la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15603/01), secondo cui "la controversia avente ad oggetto canoni e corrispettivi dovuti al Comune nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblicità è devoluta, in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre ordinario, 11 quale è abilitato a pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza, sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione comunale ha fissato i ! i criteri per la quantificazione canoni e del detti corrispettivi". 3. - Il ricorso va disatteso, giacché svolge censure che non colgono la ratio effettiva della decisione impugnata. Occorre, invero, premettere che - secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte - in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri 4 i i 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice R.G. 24.931/08 discrezional-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del Giudice amministrativo, come nel caso in cui venga in rilievo il provvedimento determinativo del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr., tra le Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie diversamente da quanto dimostra di opinare la società ricorrente - i giudici di merito non hanno contraddetto il criterio ermeneutico sopra evidenziato né violato il principio secondo cui, a norma dell'art. 5 1. n. 1034/1971 (vigente ratione temporis), le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Detti giudici hanno, invece, interpretato la domanda proposta dalla società, ritenendo (a torto o a ragione) che essa tendesse, in via principale, ad impugnare gli atti con cui l'amministrazione aveva definito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, i criteri di computo del canone dovuto. Hanno, così, posto in essere un tipico accertamento in fatto riservato alla cognizione del giudice del merito (essendo, in sede di legittimità, consentito solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata: v. Cass. 14784/07, 5 altre, Cass. 13940/14, 20939/11). R.G. 24.931/08 14486/07,15603/06). Alla luce degli esposti rilievi, il ricorso principale promosso da Open space s.r.l. si rivela radicalmente inammissibile. L'interpretazione della Commissione regionale circa il contenuto delle della ratio decidendi della decisione impugnata) non risulta, infatti, minimamente censurato sul piano del vizio di motivazione (e di una siffatta censura non risulta, del resto, traccia neanche nell'epigrafe dei proposti motivi né nei relativi quesiti). Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quelli incidentali. Per la soccombenza, la società ricorrente va condannata alla refusione delle spese nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo. P. Q. M. la Corte, a sezioni unite, dichiara l'inammissibilità del il ricorso principale, assorbiti quelli incidentali. Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di causa in favore delle parti costituite, liquidate, per ciascuna, liquidate in complessivi 5.200,00 (di cui C 5.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge. 6 originarie domande (costituente il nucleo essenziale R.G. 24.931/08 Roma, 9 giugno 2015.

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