Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15150 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15150 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15135-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA,
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’AGRICOLTURA
E L’AMBIENTE ARRIGO SERPIERI DI AVEZZANO,
80185250588, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
POLLA DOMENICO (PLLDNC31P05A100Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO,
186, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CANTELMI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 340/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 31/03/2011, depositata 11 22/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano,
Domenico Polla, dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), prima inquadrato nella qualifica
di Collaboratore amministrativo, quindi in quella di Responsabile
amministrativo e, da ultimo, ai sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del
comparto scuola, nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi (D.S.G.A.), con decorrenza dall’1/9/2000, esponeva che
il passaggio nelle posizioni stipendiali del nuovo profilo era avvenuto
con l’applicazione del criterio della c.d. «temportzzazione» in luogo di
quello della ricostruzione della carriera. Deduceva l’illegittimità del
criterio adottato dall’amministrazione e chiedeva che fosse riconosciuta
l’intera anzianità maturata. Il Tribunale accoglieva la domanda e la
decisione veniva confermata dalla Corte di appello di L’Aquila che,
ritenendo applicabile la più favorevole disciplina di cui al comma 13
dell’art. 4 del d.P.R. n. 399/88, confermava il diritto dell’odierno
controricorrente alla maggiore retribuzione derivante dal computo
dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata
data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il
sistema della «temporizzazione» previsti dall’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001.
Avverso tale sentenza della Cotte territoriale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Istituto professionale di

Ric. 2011 n. 15135 sez. ML – ud. 06-05-2014
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06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MARG1 1A.

Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente «Arrigo Serpieri» di Avezzano
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il Polla ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. compatto scuola

degli artt. 34 e 48 del c.c.n.l. computo scuola del 26 maggio 1999
quadriennio normativo, primo biennio economico; degli artt. 8 e 19 del
c.c.n.l. 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142
del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e
primo biennio economico.
Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver
ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del
c.c.n.l. compatto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel
profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle
ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo
all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata né nuova
assunzione né passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la
specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo
accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte – da cui non vi è ragione di
discostarsi – con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25306 (confermata
da numerose successive pronunce tra cui le più recenti Cass. 1 marzo
2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 9 dicembre 2010,
nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 23
giugno 2011, n. 13869; Cass. 4 aprile 2013, n. 14429; Cass. 7 giugno
2013, n. 22556; Cass. 20 settembre 2013, n. 21631).
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quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;

La decisione della Corte territoriale contrasta, infatti, con il principio
affermato nelle citate decisioni secondo il quale la specifica norma di cui
all’art. 8 del c.c.n.l. 9/3/2001 – relativo al secondo biennio economico
2000-2001 del personale del comparto scuola – disciplina il trattamento
economico spettante dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato nel

amministrativi» in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34
c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, dovendo escludersi che operi,
per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore. Dunque, nel primo
inquadramento del profilo professionale di «direttore dei servizi
generali ed amministrativi», non trova applicazione l’art. 142, lett. f),
punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al primo biennio economico 2002-2003, che richiama
l’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama
l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. E’ stato anche precisato che
non è configurabile alcun contrasto con norme imperative, atteso che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento
sottolineandosi, altresì, la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase di primo inquadramento nel profilo (cfr. anche
Cass. 25 luglio 2011, n. 16213 e Cass. 7 ottobre 2011, n. 20665)”.
Il fatto, poi, che per il personale inquadrato nel profilo di DSGA

in

epoca successiva al 24 luglio 2003 si sia abbandonata la
«temporizzazione», applicandosi invece la disciplina generale,
dimostra che una volta regolata con una sorta di regime «transitorio»
l’istituzione della nuova figura e l’immissione in essa di personale in
servizio, si è tornati al regime «generale».
Ric. 2011 n. 15135 sez. ML – ud. 06-05-2014
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profilo professionale di «direttore dei servizi generali e

Non possono, infatti, trarsi argomenti in contrario dalla circolare
ministeriale del 19/3/2007 (prodotta dal lavoratore nel giudizio di
merito e richiamata in sede di controricorso) evincendosi dalla stessa
che <>. In sostanza il diverso trattamento è frutto della differente la
posizione dei soggetti confluiti nel nuovo profilo professionale di
Direttore dei Servizi generali e amministrativi – provenienti dall’inferiore
profilo professionale di Responsabile amministrativo e immessi nel
nuovo profilo senza l’espletamento di procedure concorsuali, ma
all’esito della mera frequenza d’un corso modulare non selettivo con
valutazione finale – rispetto a quelli che, successivamente al 24 luglio
2003 e, dunque, fuori del regime transitorio, hanno conseguito la
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previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego,

posizione di DSGA per effetto del superamento di concorsi selettivi (si
vedano anche le recenti Cass. 28 settembre 2013, n. 21372 e Cass. 24
febbraio 2014, n. 4311).
Poiché l’esame del controricorso non offre elementi per mutare il
sopra indicato orientamento, si propone l’accoglimento del ricorso, la

accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito a norma dell’art.
384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’azionata domanda
proposta, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Ai
sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari
accertamenti di fatto, si decide la causa nel merito con rigetto della
domanda del Polla.
4- Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza, mentre si compensano per intero quelle dei
gradi di merito, atteso che la giurisprudenza si è consolidata
successivamente all’epoca di introduzione della presente controversia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa le spese
dei due gradi di merito e condanna il resistente al pagamento, in favore
delle amministrazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ric. 2011 n. 15135 sez. ML – ud. 06-05-2014
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cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

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