Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 26/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via
Luigi Luciani 1, presso l’avv. Vandoni Cristiana, che la rappresenta
e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– intimati costituiti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 4, n. 11/4/01 del 3 aprile 2001, depositata il 24 aprile
2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio per condono.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista la documentazione prodotta dal contribuente comprovante l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;
Ritenuto che la procedura di definizione ex L. n. 289 del 2002, art. 12 non richiede l’attestazione dell’Ufficio; Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010