Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via

Luigi Luciani 1, presso l’avv. Vandoni Cristiana, che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– intimati costituiti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 4, n. 11/4/01 del 3 aprile 2001, depositata il 24 aprile

2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

l’estinzione del giudizio per condono.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente comprovante l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

Ritenuto che la procedura di definizione ex L. n. 289 del 2002, art. 12 non richiede l’attestazione dell’Ufficio; Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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