Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 25/01/2021), n.1515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35147-2018 proposto da:

F.S., G.M.C., M.P., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– controricorrente –

e contro

H2H S.R.L., (già MANUTENCOOP PRIVATE SECTOR SOLUTIONS S.P.A.; già

M.P. FACILITY S.p.A.) D.M.R., Z.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 12632/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 4015/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI;

udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata in data 1 agosto 2016, la Corte di Appello di Torino – per quanto qui interessa – in accoglimento dell’appello proposto da Telecom Italia Spa rigettò le domande proposte da G.M.C., F.S. e M.P., volte a far accertare “l’inefficacia” nei loro confronti del trasferimento del ramo d’azienda “Manutenzioni e Servizi Ambientali”, intervenuto tra M.P. Facility Spa (poi MPSS s.p.a.) e Telecom, “per l’inesistenza dei presupposti necessari per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.”.

2. Secondo la Corte territoriale – in sintesi – “il totale silenzio serbato da G.M., F.,… e M. nel periodo compreso tra il febbraio 2007 ed il giugno 2012, accompagnato dalla continuità della prestazione lavorativa a favore della MP FACILITY valga a far ritenere superate le originarie obiezioni e contestazioni e tacitamente accettati la cessione del complesso aziendale a MP FACILITY ed il passaggio alle dipendenze di tale datore di lavoro, con risoluzione (per mutuo consenso tacito) del rapporto di lavoro con Telecom”.

3. Con ordinanza n. 12632 del 2018, la Sesta Sezione civile di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai soccombenti.

Dopo aver “rilevato in fatto” che, “con sentenza depositata il 1.8.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado”, il Collegio decidente ha esaminato in diritto il primo motivo di ricorso, con cui veniva denunciata la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1406 e 2112 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il silenzio da loro serbato nel periodo compreso tra il febbraio 2007 e il giugno 2012, unitamente all’avere essi reso le loro prestazioni lavorative in favore di MP FACILITY Spa, valesse a configurare il loro consenso alla cessione del ramo d’azienda”.

L’ordinanza, rammentato il consolidato principio “secondo cui, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta al giudice del merito di individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico e di apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria”, citando precedenti di legittimità (“Cass. n. 29781 del 2017, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 21961 del 2016”), ha argomentato: “nel caso di specie, i ricorrenti, lungi dal dolersi dell’omesso esame di un qualche fatto decisivo, lamentano che alla condotta da loro tenuta nel quinquennio dianzi ricordato sia stato complessivamente attribuito il significato di una volontà adesiva rispetto all’avvenuta cessione del ramo d’azienda, per modo che le loro censure, incentrandosi sulla proposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, finiscono con il sollecitare un’inammissibile rivisitazione di merito”. La Corte ha poi ritenuto che l’inammissibilità del primo motivo determinasse “l’assorbimento” di altri due motivi relativi ad altra lavoratrice.

4. Per la revocazione di tale ordinanza hanno proposto ricorso F.S., G.M.C. e M.P., con unico motivo; ha resistito con controricorso Telecom Italia Spa; non hanno svolto attività difensiva H2H S.r.l., D.R. e Z.G..

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., in riferimento all’art. 395 c.p.c., n. 4, i ricorrenti individuano l'”errore di percezione” o l'”errore materiale” in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata nel fatto che avrebbe considerato che “le domande degli odierni ricorrenti fossero state respinte sia in primo grado che in secondo grado”, mentre invece il Tribunale le aveva accolte.

Si sostiene che “sulla base di questo erroneo presupposto” la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che “il vizio di violazione di legge lamentato determinasse una inammissibile rivisitazione nel merito”.

Si deduce: “evidentemente, per un mero errore di fatto o materiale che ha indotto a presupporre l’esistenza di una “doppia conforme”, il Collegio della Suprema Corte ha ritenuto di dover rendere una pronuncia nel merito”.

2. Il ricorso per revocazione è infondato.

2.1. Opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al l’art. 395 c.p.c., n. 4.

Invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016).

Pertanto in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017).

In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità.

2.2. Tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, vengono del tutto trascurati dai ricorrenti.

Essi infatti individuano l’errore revocatorio nella circostanza che nell’ordinanza impugnata, nella parte dedicata al “rilevato in fatto”, si afferma che la Corte di Appello di Torino avrebbe “confermato” la sentenza di primo grado che aveva “rigettato” le domande dei ricorrenti; si evidenzia, invece, che tali domande erano state accolte in primo grado.

Orbene, l’erroneità del fatto processuale affermato è privo di qualsivoglia decisività rispetto alla statuizione di inammissibilità poi assunta dalla Corte.

In punto di decisività infatti, ai fini dell’errore revocatorio, occorre ancora una volta ribadire (v. Cass. n. 24283 del 2016 in motivazione) che “tale requisito ricorre allorchè vi sia un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati (cfr. Cass. n. 11657 del 2006; Cass. n. 75 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 6881 del 2014; Cass., n. 3935 del 2009; Cass. n. 6367 del 1996)”.

Più di recente (Cass. n. 8051 del 2020) si è chiarito che, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; solo ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento.

Nella specie, anche laddove il provvedimento impugnato venisse emendato dell’errore compiuto nel resoconto della vicenda processuale, l’ordinanza manterrebbe intatta la sua base logico-giuridica, fondata interamente sulla valutazione del motivo di ricorso per cassazione in relazione con la motivazione della sentenza di secondo grado, che è l’unica a costituire oggetto del giudizio di cassazione, peraltro sulla scorta di un oramai cospicuo orientamento di legittimità secondo cui l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito (cfr. Cass. n. 29781 del 2017, in relazione a Cass. SS.UU. n. 21961 del 2016; tra le innumerevoli successive v. Cass. n. 13660 e 13661 del 2018; Cass. n. 13958 del 2018; Cass. n. 16948 del 2018; Cass. n. 3130 del 2019; con applicazioni anche in materia di trasferimento d’azienda, da ultimo Cass. n. 4870 del 2020).

Nè parte ricorrente individua adeguatamente il rapporto di causalità necessaria tra l’errore rilevato e la decisione adottata, piuttosto evocando l’ipotesi di una “doppia conforme” di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato, per cui l’assunto in base al quale l’ordinanza n. 12632/18 avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso per cassazione in ragione di tale presupposto, appare il frutto esclusivo di una errata percezione da parte degli odierni ricorrenti; così come pure manca “una pronuncia nel merito”, avendo questa Corte in quella occasione adottato una pronuncia di inammissibilità di mero rito.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Non occorre invece provvedere sulle spese per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per revocazione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA