Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1515 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 29105-2016 proposto da:
MOSTACCI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
O. DI MONTECELIO 19, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO DAVOLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati i\ LkNUEL COSTANTINO,
GIULIANO MONTERISI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3681/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 09/06/2016;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 29105 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

29105/2016

La Corte

rilevato che, per quanto qui interessa, con decreto ingiuntivo del Pretore di Roma emesso su
ricorso di Enel S.p.A. e notificato a Stefano Mostacci a quest’ultimo veniva ordinato il
pagamento di L. 22.137.079 – ora C 11.432,84 -, oltre interessi e spese, per corrispettivo di
forniture di energia elettrica, e che con atto di citazione notificato il 6 agosto 1997 l’ingiunto si
opponeva, controparte costituendosi insistendo nella sua pretesa;

rilevato che era proposto appello da parte del Mostacci, impugnazione cui resisteva Enel
Distribuzione S.p.A.;
rilevato che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 giugno 2016, accogliendo
parzialmenté’ ravame, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l’appellante a pagare
all’appellata la somma di 10.895,021, oltre interessi legali, e compensava le spese del grado;
rilevato che il Mostacci ha presentato ricorso, da cui si difende con controricorso Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A., già Enel Servizio Elettrico S.p.A.;
rilevato che il ricorrente ha altresì depositato memoria;
rilevato che il ricorso, dopo aver esposto la vicenda processuale, sotto l’intitolazione “Motivi”
espone doglianze (pagine 3-9 del ricorso) senza denunciare quali dei tassativi mezzi previsti
dall’articolo 360 c.p.c. siano stati utilizzati, percorrendo la questione fattuale, non indicando le
norme che avrebbe violato il giudice d’appello, muovendo critiche sul piano direttamente
probatorio, proponendo valutazioni alternative rispetto all’accertamento di merito effettuato
dalla corte territoriale – in particolare in ordine al concreto consumo dell’energia elettrica -, e
concludendo infine nel senso che la sentenza deve essere cassata perché controparte, “alla
luce delle semplici deduzioni sopra indicate e che fondano su dati documentali ignorati dalla
Corte di Appello, non ha in alcun modo dimostrato il proprio credito, né la sentenza impugnata
risulta essere motivata su specifici punti della controversia che – già solo logicamente avrebbero condotto ad una diversa statuizione”;
rilevato che pertanto il ricorso risulta inammissibile per omessa indicazione specifica dei motivi
che sarebbero proposti e comunque per contenuto in questa sede inammissibilmente fattuale;
la fattualità emerge ad abundantiam persino dalla conclusione del ricorso: “si chiede a codesta
Ecc.ma Corte d’Appello di voler annullare la sentenza impugnata” per le omesse dimostrazioni
che sarebbero sussistenti;
ritenuto che a ciò consegue condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

rilevato che il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 maggio 2007, respingeva l’opposizione;

ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

P.Q.M.

spese processuali, liquidate in complessivi C 2500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per
spese generali, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le

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