Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 21/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 21/01/2019), n.1515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3351/2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., IN LIQUIDAZIONE in e.p., in persona dei

Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

SANTA COSTANZA 13, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

CAVALLARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANA

QUATTROMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7216/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2016 R.G.N. 161/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato

MARCELLO DE LUCA TAMAJO;

udito l’Avvocato ENZO PORCELLI per delega Avvocato GIULIANA

QUATTROMINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da S.d.V.G. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 29/10/2014 ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, dalla s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione, successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 326/2015 del 22/12/2015. Condannava la società alla reintegra dello S.d.V. nel posto di lavoro, dichiarando l’incompetenza per materia del giudice adito sulle domande di condanna al pagamento delle somme rivendicate in conseguenza della illegittimità del recesso.

La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni – in estrema sintesi muovendo dal rilievo che dal quadro istruttorio delineato era emersa in guisa inequivoca, anche successivamente alla declaratoria fallimentare, la mancata cessazione della attività d’impresa che era perdurata, pur in forma sensibilmente ridotta. Era stato infatti acclarato che la società aveva provveduto a riassumere con contratti a termine, alcuni lavoratori già licenziati, e ne aveva assunti altri, onde rispettare entro le scadenze previste, gli impegni produttivi di cui si era fatta carico già nel periodo settembre-ottobre 2014, in epoca anteriore alla irrogazione, dei provvedimenti espulsivi.

Dall’istanza di ammissione al concordato preventivo del 16/9/2015, si evinceva poi, che la società aveva ottenuto il 13/11/2014 il rinnovo sino al 31/12/2015 della concessione demaniale marittima per il sito produttivo e che aveva presentato istanza per l’ulteriore rinnovo fino al 31/12/2019.

Le descritte acquisizioni probatorie definivano, dunque, in termini simulatori, la prospettata cessazione della attività produttiva con evidenti ricadute sul piano della regolarità della procedura di licenziamento e della sua legittimità.

In mancanza di una effettiva dismissione della attività, si imponeva il rispetto della cadenza procedimentale di cui alla L. n. 223 del 1991, con individuazione dei criteri di scelta del personale da espungere dall’assetto organizzativo aziendale, secondo modalità rimaste, tuttavia, nella specie inattuate.

Avverso tale decisione il Fallimento (OMISSIS) in liquidazione interpone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, L. n. 183 del 2010, art. 30 e art. 41 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che i giudici del gravame, invece di limitare il proprio scrutinio al profilo procedurale dell’operazione di riduzione del personale attuata, entro i limiti tracciati dai consolidati dicta della giurisprudenza di legittimità, abbiano esteso il controllo giudiziale al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive riservate esclusivamente al datore di lavoro.

Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver travalicato i limiti della insindacabilità delle esigenze tecnico-organizzative poste a base dei licenziamenti collettivi, entrando nel merito della scelta della società di cessare l’attività produttiva e vagliandone l’effettività, sulla base dei comportamenti posti in essere dalla società successivamente alla avvenuta cessazione di attività.

2. Il secondo motivo concerne la violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 e 2, L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si prospetta l’erronea esegesi del comportamento datoriale successivo alla chiusura della procedura di mobilità e qualificato in termini di non coerenza con la asserita cessazione della attività, per non avere la Corte di merito considerato che le disposizioni di legge enunciate sancivano un vero e proprio diritto di precedenza dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, nella riassunzione presso la medesima azienda, entro il termine di sei mesi, diritto che rinveniva sostanziale conferma anche in seguito alla entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che dell’art. 4, comma 12, alla cui stregua “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva”.

3. Con la terza critica è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di considerare che la ridotta attività di commercializzazione e di assistenza svolta dalla società era inscritta nell’ambito dell’esercizio provvisorio L. Fall., ex art. 104, in cui versava l’azienda, oltre che della presentazione dell’istanza per “concordato preventivo” ex art. 186 bis (prima ammesso e poi revocato), ed era coerente con le richiamate disposizioni oltre che con l’affermata cessazione della attività posta a base dei licenziamenti.

Le limitate prospettive di continuità aziendale, circoscritte alla attività di commercializzazione del prodotto finito, di cui alla proposta per il piano concordatario presentata al giudice per la tutela dei creditori, si poneva in linea con i contenuti di cui alla informativa sindacale oggetto di comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4 e con la effettiva cessazione della attività produttiva preesistente alla procedura di licenziamento.

Anche la circostanza, rilevata dai giudici del gravame, della avvenuta presentazione dell’istanza per l’ulteriore rinnovo della concessione in relazione al periodo 1/1-31/12/2016, lungi dall’essere in contrasto con la cessata attività aziendale, andava letta nell’ottica di una finalizzazione alla sola commercializzazione di quanto già esistente in azienda.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, art. 1441 c.c. e art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale è stata disposta la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Si deduce che la sanzione della invalidità dei licenziamenti sussisterebbe solo in caso di criteri di scelta adottati in violazione di legge o in difformità rispetto alle previsioni legali o collettive e non anche, come nella specie, nel caso di loro omissione. Ed il lavoratore, di tanto onerato, non avrebbe dimostrato la violazione dei criteri di scelta legali e convenzionali dalla quale, peraltro, neanche avrebbe dimostrato di aver subito un danno effettivo.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

Talune considerazioni di ordine generale si impongono in relazione alla specificità dell’intervento legislativo del 1991, volto a dare un preciso quadro di riferimento legale ad una materia per l’innanzi affidata esclusivamente alla regolazione contrattuale e giurisprudenziale, secondo la lettura che del nuovo contesto normativo ha progressivamente offerto la giurisprudenza di questa Suprema Corte.

A tal riguardo, può dirsi ormai acquisita l’affermazione che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si caratterizza, con riferimento alle imprese aventi una determinata base occupazionale, essenzialmente per la presenza di requisiti quantitativi e spaziali, oltre che per la finalizzazione della procedura, attraverso il controllo preventivo di soggetti pubblici e collettivi, ad un equilibrato contemperamento fra la tutela dell’occupazione e il soddisfacimento dell’esigenza che le imprese possano dimensionare la struttura aziendale in termini compatibili con la necessità ò della sopravvivenza e della crescita (vedi Cass. 23/6/2006 n. 14638, Cass. 23/3/2004 n. 5794, Cass. 6/7/2000 n. 9045).

Nell’ottica descritta, è stato più volte affermato che la scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa Legge, e in particolare l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo, ma non consentono che vengano prospettati in concreto rimedi che possano evitare la collocazione in mobilità che non siano la prosecuzione da parte dell’imprenditore del rischio di impresa, divenuto insostenibile, alla quale, stante la volontà contraria dell’interessato, osta l’art. 41 Cost. (vedi ex plurimis, Cass. 22/3/2004 n. 5700).

Nel pervenire a tali approdi ed in sintonia con le generali acquisizioni dottrinarie sulla tematica delibata, è stato sostenuto che in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (vedi, per tutte, Cass. 12/10/1999 n. 11455, Cass. 6/10/2006 n. 21541, Cass. 3/3/2009 n. 5089).

La qualificazione del licenziamento in base al progetto di riduzione del personale con effetti sociali rilevanti comporta quindi, in attuazione dell’art. 41 Cost., che l’imprenditore sia vincolato non nell’an della decisione ma nel quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all’art. 4, che si risolve in una procedimentalizzazione del potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede; l’operazione imprenditoriale diretta a ridimensionare l’organico si scompone, poi, nei singoli licenziamenti, ciascuno giustificato dal rispetto dei criteri di scelta, legali o stabiliti da accordi sindacali, ma entro una cerchia di soggetti delimitati dal “nesso di causalità”, ossia dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (arg. ex art. 5, comma 1, primo periodo); corrispondendo l’ambito del controllo giudiziale, ai due livelli descritti, l’uno collettivo-procedurale, l’altro individuale – causale, cui è estranea, come detto, la verifica dell’effettività delle ragioni che giustificano la riduzione di personale.

6. Posti tali principi, da intendersi quale strumento ermeneutico fondamentale per una corretta indagine della materia, va rimarcato che in ogni caso, secondo i richiamati dicta giurisprudenziali, anche la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del personale (vedi Cass. cit. n. 11455/1999), consente che il giudice possa accertare l’intento elusivo del datore di lavoro laddove abbia fatto ricorso alla procedura di licenziamento collettivo, ammettendo la possibilità di espletare un accertamento di fatto dell’intera vicenda del licenziamento, dalla quale l’intento elusivo può essere desunto (vedi ex aliis, Cass. 19/4/2003 n. 6385).

Orbene, la pronuncia impugnata, nell’espletare il doveroso scrutinio in ordine alla sussistenza dei presupposti relativi alla legittimità del licenziamento collettivo de quo, pervenendo all’accertamento di un intento elusivo per l’insussistenza del nesso di causalità tra il prògettato ridimensionamento del personale ed il provvedimento di recesso, si è collocata nel solco del ricordato insegnamento.

Come fatto cenno nello storico di lite, la Corte distrettuale, all’esito di un’approfondita ricognizione del materiale probatorio acquisito, ha rimarcato come la società – perdurante la procedura di mobilità – nel periodo settembre-ottobre 2014 avesse acquisito ulteriori commesse, nella ovvia consapevolezza di doverle ultimare, appaltando parte dei lavori a ditte esterne subito dopo la chiusura della procedura di mobilità, e riassumendo parte dei lavoratori in precedenza occupati; e ciò in epoca anteriore sia alla presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (settembre 2015), che alla declaratoria di fallimento del dicembre 2015, che all’esercizio provvisorio dell’impresa, autorizzato nel 2016.

Sulla scorta di tali rilievi in fatto, congruamente motivati ed insindacabili in questa sede di legittimità, è pervenuta ad un argomentato giudizio, in diritto, in ordine alla simulazione della asserita totale cessazione della attività – elemento addotto dalla società a giustificazione della mancata adozione di alcun criterio di scelta – ed alla conseguente violazione della cadenza procedimentale che connota il licenziamento disciplinato ex lege n. 223 del 1991.

7. E’ bene ribadire, allora, che la Corte di merito non è incorsa nelle denunciate violazioni di legge per aver proceduto ad una verifica ex post dell’effettività delle ragioni che giustificavano la riduzione di personale (rectius, il licenziamento dell’intera compagine della forza lavoro), ma si è limitata ad indagare sulla sussistenza dell’imprescindibile nesso causale fra la progettata cessazione della attività di impresa, ed il singolo recesso, in sintonia con i summenzionati dicta giurisprudenziali.

In tale prospettiva, ha stigmatizzato il mancato rispetto da parte aziendale, della cadenza procedimentale predisposta dal richiamato corpus normativo, rimarcando che l’individuazione e l’applicazione dei criteri di scelta fanno parte di detta procedura, e nello specifico, non risultava fossero stati rispettati giacchè, sin dalla fase che attiene alla informazione sindacale, era mancata l’enunciazione dei criteri di selezione del personale in eccedenza; personale indubbiamente da vagliare, alla stregua dei criteri da individuare in sede di accordo sindacale o in mancanza, in base ai dettami di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5.

In proposito non può mancarsi di considerare come gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, si pongano sulla scia delle linee tracciate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha avuto modo di rimarcare il ruolo fondamentale che riveste il diritto all’informazione ed alla consultazione di cui sono destinatari i rappresentanti sindacali – i quali esclusivamente lo possono esercitare – nel contesto delle procedure di licenziamento collettivo, sottolineando in particolare (vedi sentenza 16/7/09 C-12/08) che l’art. 2 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso di impedire ad una normativa nazionale di ridurre gli obblighi del datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento collettivo rispetto a quanto statuito dallo stesso art. 2 della direttiva (punto 3 del dispositivo della suddetta sentenza); principi confermati successivamente dalla sentenza 13/2/14 C-596/12 secondo cui, armonizzando le norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore comunitario ha inteso, nel medesimo tempo, garantire una protezione di livello comparabile dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri e uniformare gli oneri che tali norme di tutela comportano per le imprese della Comunità (v. sentenze dell’8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-383/92, Racc. pag. 1-2479, punto 16, e del 12 ottobre 2004, Commissione/Portogallo, C-55/02, Racc. pag. 1-9387, punto 48).

La articolata procedura che scandisce i licenziamenti collettivi assicura, quindi, una tutela a tutti i lavoratori nella fase di risoluzione del rapporto, che risulta garantita dalla completezza del sistema informativo, e da tutti gli ulteriori adempimenti prescritti, assumendo l’obbligo di consultazione sindacale, valenza di elemento identificativo della procedura di licenziamento collettivo. In siffatto contesto normativo, l’omessa indicazione dei criteri di scelta del personale in eccedenza da parte datoriale nella fase di consultazione, si è tradotto in evidente vulnus agli obblighi su tale parte gravanti, riverberando i propri riflessi sulla legittimità del provvedimento espulsivo irrogato.

Non appare quindi configurabile alcun error in judicando nella pronuncia impugnata, perchè lo stigma del giudice del gravame – accertata la natura fittizia della totale cessazione di attività – concerne proprio la violazione dell’obbligo da parte datoriale, di comunicazione dei criteri di scelta, che hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sulla scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la ripresa della attività produttiva (vedi Cass. 5516/2003, Cass. n. 5700/2004); obbligo cui la parte datoriale sarebbe stata astretta anche ove avesse inteso cessare l’attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, dovendo egualmente effettuare, secondo i dicta di questa Corte – la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l’unicità del criterio adottato ancorchè concordato con le organizzazioni sindacali (Cass. del 28/10/2010 n. 22033).

La vicenda scrutinata è stata, dunque, correttamente sussunta nell’ambito dell’archetipo normativo di riferimento, in quanto ricondotta nell’alveo della violazione delle disposizioni che disciplinano il controllo devoluto dal legislatore “ex ante” alle organizzazioni sindacali, sul ridimensionamento dell’impresa.

8. L’omessa individuazione ed applicazione dei criteri di selezione previsti dalla procedura (L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 5), si sostanziava, quindi, in una violazione della scansione procedimentale predisposta dalla legge; e questa violazione – tenuto conto del comportamento complessivo assunto dalla società in epoca anteriore e successiva alla irrogazione del provvedimento espulsivo, a prescindere anche dalla ritualità e legittimità del concordato preventivo, della declaratoria fallimentare e dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa – era così grave ed assoluta, da giustificare l’applicazione della tutela reintegratoria ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, secondo cui in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui della L. 20 maggio 1970, n. 300, medesimo art. 18, comma 4, quindi giudice “annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione”, in una misura non superiore alle dodici mensilità.

Trascurando l’ipotesi, che qui non interessa, del licenziamento “intimato senza l’osservanza della forma scritta” di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, citato comma 46, va infatti distinto il “caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12” dal “caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1”.

La differenza è resa apprezzabile dal rilievo che, nel caso di violazione dell’obbligo procedurale, il lavoratore può essere comunque destinatario di un licenziamento che lo selezioni sulla base di criteri di scelta in concreto correttamente applicati, mentre, nel caso di violazione di criteri di scelta, il lavoratore non può essere in alcun modo incluso nel novero dei lavoratori licenziati (vedi in motivazione Cass. 2/2/2018 n. 2587, cui adde Cass. 17/7/2018 n. 19010).

Nello specifico, la assoluta omessa enunciazione di alcun criterio di scelta conseguente ad una prospettata ma fittizia cessazione di attività – nella fase di informazione e consultazione sindacale – radica un difetto (per così dire) ontologico del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal legislatore del 2012.

In tal senso, la pronuncia della Corte distrettuale si sottrae alle critiche formulate (segnatamente, con il primo, il terzo ed il quarto motivo, restando il secondo – modulato anche con riferimento alla disposizione abrogata di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8 – comunque logicamente assorbito).

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione in favore dell’avv. Giuliana Quattromini.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Giuliana Quattromini.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2019

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