Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo nn. 46-48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Bari in data 28 maggio

2009, nel procedimento n. 75/09 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.G. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 28 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Bari – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, promosso dallo stesso C. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ravvisando la competenza della Corte di appello di Roma compensando integralmente le spese del grado di giudizio;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto attivita’ difensiva;

OSSERVA:

2. il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha considerato che egli risiede in (OMISSIS), sicche’ si configura la competenza anche della Corte di appello di Bari, secondo il disposto dell’art. 25 c.p.c., per il quale e’ competente territorialmente anche il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione;

3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10, hanno affermato il principio che la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, – che stabilisce che la domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte di appello del distretto in cui il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e’ concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata – si applica anche nei giudizi svoltisi davanti a giudice diversi da quello ordinario e, per quel che in questa sede rileva, anche davanti al giudice amministrativo;

3.1. in base a tale orientamento, nel caso di specie, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al davanti al TAR del Lazio, appare competente la Corte di appello di Perugia, secondo il criterio fissato dall’art. 11 c.p.p.;

4. si ritiene pertanto che il proposto regolamento di competenza da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis e 380 ter c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”.;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la quale ha chiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza e che, a seguito della discussione tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella menzionata memoria, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6307/10, pienamente condiviso dal collegio e avverso il quale il ricorrente non ha addotto argomenti che inducano a differenti conclusioni o ad un riesame della questione, e non ricorrendo i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato debba essere annullato, con conseguente dichiarazione di competenza della Corte di appello di Perugia, e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del regolamento di competenza, non avendo trovato accoglimento la domanda del ricorrente di dichiarare la competenza della Corte di appello di Bari e non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul regolamento di competenza, annulla il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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