Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1515 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16773-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TACARO CONSORTILE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato NATOLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, assorbito il 2^.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società consortile Ta.Ca.Ro. a responsabilità limitata un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2002, con il quale determinava le maggiori imposte Irpeg ed Irap dovute a seguito del disconoscimento di costi.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 126 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo dichiarava inammissibile con sentenza del 11.5.2009, sul rilevo che non vi era prova circa l’esistenza della autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 per la proposizione dell’appello da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inapplicabilità sopravvenuta dell’istituto della autorizzazione.; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha ritenuto valida l’autorizzazione all’appello apposta in calce all’atto di impugnazione.

La società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

La disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie fiscali. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle Agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali. (Sez. U, Sentenza n. 604 del 14/01/2005, Rv. 581015).

2. Il secondo motivo è assorbito.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio perchè proceda a nuovo giudizio, all’esito del quale saranno regolate le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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