Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15149 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 08/10/2015, dep. 22/07/2016), n.15149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3902/2014 proposto da:

R.G., RU.GI., R.A.,

R.C., R.A., R.S., tutti elettivamente

domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato MARCO PARISI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CORES SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 678/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

06/11/2012, depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/10/2015 dal Consigliere Dott. Relatore VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.S., A., Gi., A., C. e G. propongono ricorso per cassazione contro CO.RES. srl, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20.11.2012 che ha rigettato il gravame alla sentenza del Tribunale di Messina del 23.8.2010 che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato.

R.N., dante causa degli odierni ricorrenti, aveva chiesto al Pretore di Messina di essere reintegrato nel possesso di un piccolo fondo limitrofo ad un immobile di sua proprietà che la CO.RES aveva indebitamente recintato.

Il Pretore aveva ordinato la reintegra, condannando la CO.RES alle spese, provvedimento dalla stessa reclamato.

Nelle more della decisione sul reclamo il R. aveva convenuto in giudizio la CO.RES per il riconoscimento del suo possesso ma nel frattempo il Tribunale aveva accolto il reclamo.

Nel giudizio incoato il R. aveva dedotto di possedere da oltre venti anni animo domini chiedendo una pronunzia di intervenuto acquisto per usucapione.

La Corte di appello richiamava S.U. 480 e 924 del 1999 circa la natura di sentenza del provvedimento possessorio che respinga od accolga il ricorso senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa nel merito.

Analogamente la decisione sul reclamo andava qualificata come sentenza ricorribile in cassazione.

Vi era assoluta identità di soggetti, petitum e causa petendi della causa possessoria e di quella avviata con la citazione del 1996 avente ad oggetto il riconoscimento del possesso e la convalida del provvedimento di reintegra.

I ricorrenti denunziano: 1) violazione degli artt. 101, 190 e 352 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost. e del principio del contraddittorio perchè la mancata concessione dei termini integra il mancato esercizio del diritto di difesa e la Corte di appello ha deciso la sentenza senza assegnare il termine per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle conclusionali; 2) violazione degli artt. 112, 669 octies, novies, quaterdecies, 289, 307 e 703 c.p.c., perchè la decisione in sede di reclamo non poteva essere sentenza; 3) violazione dell’art. 1168 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione alla natura di sentenza del provvedimento sul reclamo; 4) violazione di legge, vizio di ultra ed extra petita, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizi di motivazione in ordine al potere del giudice di interpretazione della domanda. 5) vizi di motivazione, violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma e degli artt. 1140, 1141, 1158 e 1697 c.c.. 6) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 2, in tema di liquidazione delle spese.

Osserva questa Corte Suprema:

A prescindere dalla contestuale deduzione di vari vizi di violazione di legge e di motivazione, caratteristica di diversi motivi, senza rispettare l’obbligo della necessaria specificità dell’impugnazione (Cass. 25.11.2008 n. 28066), è pacifico ed incontestato che alla data di proposizione della ci azione nel presente giudizio era pendente il procedimento possessorio.

La Corte di appello ha rilevato l’identità sostanziale delle due cause donde il rigetto del gravame rispetto alla dichiarata improcedibilità per intervenuto giudicato.

Sul primo motivo è sufficiente osservare che la Corte di appello a pagina quattro ha indicato che erano state precisate le conclusioni e disposta la discussione orale. Interrotto il processo per il decesso del R., lo stesso veniva riassunto dagli eredi e, dopo la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione.

Poichè la riassunzione riporta il processo nella fase in cui si era interrotto la censura è infondata.

Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo va ricordato che la incertezza interpretativa, atteneva alla fase successiva al provvedimento interdet tale e riguardava la bifasicità o meno del giudizio possessorio, se cioè concesse o negate le misure interdèttali, il giudizio dovesse proseguire o meno davanti allo stesso giudice all’udienza da questi fissata, senza bisogno di nuova citazione (cfr. Cass. 24.2.1998 n. 1984, Cass. 15.4.2002 n. 5426).

Nella specie, in pendenza del giudizio possessorio, non poteva darsi luogo ad altro giudizio sostanzialmente identico.

In ogni caso, il vizio di motivazione devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Come ripetutamente evidenziato, poi, da questa Corte, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

Non viene adeguatamente contestata l’affermazione di pagina sette della sentenza che con la citazione dell’ottobre 1996 si chiedeva il riconoscimento del possesso e la convalida del provvedimento di reintegra, domande sulle quali l’accoglimento del reclamo valeva come giudicato cautelare.

In ogni caso la dedotta richiesta declaratoria di usucapione presupponeva l’esistenza di un possesso negato dal reclamo, donde la non decisività delle censure, fermo restando il principio che un provvedimento che definisce il giudizio e condanna alle spese ha natura di sentenza.

Il sesto motivo è infondato attesa la soccombenza e generico in mancanza di espressa indicazione della violazione dei massimi tabellari, unica censura deducibile in sede di legittimità.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, data la mancata costituzione di controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza ex D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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