Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15149 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 15149 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

ORDINANZA

sul ricorso 12956-2014 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA,

ARTIGIANATO ED

AGRICOLTURA DI LECCE, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI
TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA LAZZARETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO CAPRIOLI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/07/2015

LUIGI SAVOIA S.R.L.;
– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio n.112956/21571del TRIBUNALE di LECCE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

DI IASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede
dichiararsi la giurisdizione dell’adito Tribunale di
Lecce.

consiglio del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA

Premesso in fatto
che la CCIAA di Lecce -nella controversia proposta da Luigi Savoia s.r.l.
dinanzi al Tribunale della medesima città per ottenere l’annullamento della
determinazione dirigenziale che inibiva alla predetta società la prosecuzione
delle attività indicate alle lettere e) e g) di cui all’art. 1 co. 2 d.m. 37/2008ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione;
che risulta depositata in data 7 aprile 2015 dichiarazione di rinuncia al

interesse essendo la società medio tempore fallita;
Ritenuto in diritto
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo
anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere
“accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere
produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a
contrastare l’impugnazione (v. cass. n. 3971 del 2015 e 9857 del 2011);
che non vi è stata attività difensiva della controparte
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara l’estinzione del processo
Così deciso in Roma il 12.05.2015

ricorso con compensazione delle spese per sopravvenuta mancanza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA