Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15149 del 11/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17209-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 426/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 09/06/2006 R.G.N. 804/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PAOLO TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 9 giugno 2006, ha ritenuto nulla, per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e la C., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 dal 6 giugno 2002 al 30 settembre 2002.
Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
La C. restava intimata.
Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale (del 23 settembre 2007) della presentente controversia.
Nulla per le spese, essendo la C. rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011