Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15149 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15149 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 9764-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DE ‘UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’ABRUZZO, SCUOLA STALE SECONDARIA DI I GRADO “G.
MEZZANOTTE” DI CHIETI, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti

Contro
COLASANTI GIOVAN BATTISTA CLSGBT47P24D810D)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI LIBURNI 2, presso lo
studio dell’avvocato RICCARDO BIZ, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 02/07/2014

dall’avvocato MICHELE DI TORO giusta procura speciale a margine
del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 327/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, Giovan
Battista Colasanti, dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), prima inquadrato nella qualifica
di Collaboratore amministrativo, quindi in quella di Responsabile
amministrativo e, da ultimo, ai sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del
comparto scuola, nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi (D.S.G.A.), con decorrenza dall’1/9/2000, esponeva che
il passaggio nelle posizioni stipendiali del nuovo profilo era avvenuto
con l’applicazione del criterio della c.d. «temporizzazione» in luogo di
quello della ricostruzione della cartiera. Deduceva l’illegittimità del
criterio adottato dall’amministrazione e chiedeva che fosse riconosciuta
l’intera anzianità maturata. Il Tribunale accoglieva la domanda e la
decisione veniva confermata dalla Corte di appello di L’Aquila che,
ritenendo applicabile la più favorevole disciplina di cui al comma 13
dell’art. 4 del d.P.R. n. 399/88, confermava il diritto dell’odierno
controricorrente alla maggiore retribuzione derivante dal computo
dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata
data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il
sistema della « temporizzazione» previsti dall’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001.
Ric. 2011 n. 09764 sez. ML – ud. 06-05-2014
-2-

L’AQUILA dell’Il /03/2010 depositata F08/04/2010;

Avverso tale sentenza della Corte territoriale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo e la Scuola Statale Secondaria di I grado “G.
Mezzanotte” di Chieti hanno proposto ricorso per cassazione affidato
ad un motivo.

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. comparto scuola
quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;
degli artt. 34 e 48 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999
quadriennio normativo, primo biennio economico; degli artt. 8 e 19 del
c.c.n.l. 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142
del c.c.n.l. compatto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e
primo biennio economico.
Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver
ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del
c.c.n.l. compatto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel
profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle
ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo
all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata né nuova
assunzione né passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la
specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo
accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte – da cui non vi è ragione di
discostarsi – con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25306 (confermata
da numerose successive pronunce tra cui le più recenti Cass. 1 marzo
2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 9 dicembre 2010,
Ric. 2011 n. 09764 sez. ML – ud. 06-05-2014
-3-

Il Colasanti ha resistito con controricorso.

nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 23
giugno 2011, n. 13869; Cass. 4 aprile 2013, n. 14429; Cass. 7 giugno
2013, n. 22556; Cass. 20 settembre 2013, n. 21631).
La decisione della Corte territoriale contrasta, infatti, con il principio
affermato nelle citate decisioni secondo il quale la specifica norma di cui

2000-2001 del personale del comparto scuola – disciplina il trattamento
economico spettante dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato nel
profilo professionale di «direttore dei servizi generali e
amministrativi» in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34
c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, dovendo escludersi che operi,
per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore. Dunque, nel primo
inquadramento del profilo professionale di «direttore dei servizi
generali ed amministrativi», non trova applicazione l’art. 142, lett. f),
punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al primo biennio economico 2002-2003, che richiama
l’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama
l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. E’ stato anche precisato che
non è configurabile alcun contrasto con norme imperative, atteso che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento
sottolineandosi, altresì, la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase di primo inquadramento nel profilo (cfr. anche
Cass. 25 luglio 2011, n. 16213 e Cass. 7 ottobre 2011, n. 20665).
Il fatto, poi, che per il personale inquadrato nel profilo di DSGA in
epoca successiva al 24 luglio 2003 si sia abbandonata la
«temporizzazione», applicandosi invece la disciplina generale,
Ric. 2011 n. 09764 sez. ML – ud. 06-05-2014
-4-

all’art. 8 del c.c.n.l. 9/3/2001 – relativo al secondo biennio economico

dimostra che una volta regolata con una sorta di regime «transitorio»
l’istituzione della nuova figura e l’immissione in essa di personale in
servizio, si è tornati al regime «generale».
Non possono, infatti, trarsi argomenti in contrario dalla circolare
ministeriale del 19/3/2007 (allegata dal controricorrente e riprodotta nel

l’articolo 142 del c.c.n.1./2003 del comparto scuola, attuativo
dell’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato
previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute
inapplicabili, nel compatto scuola, a far data dalla sottoscrizione
definitiva dello stesso contratto, ad eccezione di quelle espressamente
citate nel medesimo testo contrattuale. Tra queste ultime viene
specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6 e 7 del c.c.n.l. siglato il
4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a
favore del personale della Scuola. Di conseguenza, al personale immesso
in ruolo e inquadrato nel profilo di D.S.G.A. successivamente al 24
luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di computo, si
applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la
normativa prevista dal citato articolo 66 c.c.n.1./95 e non l’istituto della

tempoliunione in quanto abrogato dall’articolo 142 in argomento. Per
quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo
antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il
meccanismo della tempotiunione, contemplata dal citato D.P.R. n.
399/88>>. In sostanza il diverso trattamento è frutto della differente la
posizione dei soggetti confluiti nel nuovo profilo professionale di
Direttore dei Servizi generali e amministrativi – provenienti dall’inferiore
profilo professionale di Responsabile amministrativo e immessi nel
nuovo profilo senza l’espletamento di procedure concorsuali, ma
Ric. 2011 n. 09764 sez. ML – ud. 06-05-2014
-5-

testo nella parte ritenuta di interesse) evincendosi dalla stessa che <

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