Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15148 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24904-2019 proposto da:

D.Y., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, N. 38, presso lo

studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositata il

19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– D.Y., cittadino della (OMISSIS), impugna il diniego deciso dalla commissione territoriale in ordine alla richiesta di protezione internazionale ed in subordine di carattere umanitario;

– a sostegno della domanda aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese a causa di una ingiusta accusa di furto di una somma di danaro di proprietà dell’azienda per cui lavorava;

temendo di essere arrestato era fuggito in Libia da dove poi si era imbarcato in Italia;

-il Tribunale di Perugia all’esito dell’udienza nel corso della quale la difesa del ricorrente si rimetteva al giudice circa la possibilità di audizione personale, confermava con il decreto qui impugnato il diniego delle formulate domande di protezione;

-la cassazione del decreto del tribunale è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi;

– nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, 11, per avere il tribunale escluso la necessità di procedere all’audizione del ricorrente;

-la denuncia è inammissibile perchè la critica del ricorrente non considera la motivazione del tribunale che, come sopra evidenziato, dà conto della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e della condotta processuale del difensore del ricorrente che si rimetteva al giudice circa la possibilità di audizione personale (cfr. pag. 2 quinto capoverso del decreto);

– ciò posto non ricorrono i presupposti per invocare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte secondo il quale nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020; id. 22409/2020; id. 26124/2020).

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata consultazione delle fonti e la violazione dell’onere probatorio in relazione alla domanda di protezione sussidiaria fondata sulla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS);

– il motivo è fondato in ragione dell’errata affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo la quale è il richiedente asilo a dover allegare lo specifico rischio connesso alla situazione del Paese da cui proviene (cfr. pag. 8, terzo capoverso del decreto);

– per effetto di tale errata interpretazione dell’onere probatorio in materia, il tribunale ha omesso di consultare le fonti informative come pure previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8;

– la statuizione del Tribunale di Perugia è sbagliata perchè ricollega alla protezione prevista dall’art. 14 lett. c) un onere di allegazione esteso alla situazione Paese in violazione della costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulla diversità dei presupposti e della portata dell’onere di allegazione in correlazione alle differenti forme di protezione prevista dall’art. 14 e cioè quelle c.d. invidualizzate di cui alle lett. a) e b) e quella strettamente connessa alla situazione oggettiva del paese di origine e descritta nella lett. c);

– nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità/attendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. Cass. 16122/2020; id.10286/2020; id.13940/2020);

– poichè il tribunale ha omesso di consultare le fonti informative sulla situazione sociale della (OMISSIS), la censura sul diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) va accolta;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per l’omesso riconoscimento della protezione umanitaria;

– la censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo;

– in definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, che provvederà in conformità al principio sopra richiamato in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e previa acquisizione delle fonti informative ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo ed assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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