Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15148 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 15/09/2015, dep. 22/07/2016), n.15148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.P. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Susanna Chiabotto,

presso lo studio della quale in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n.

16, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 648/14,

depositato in data 14 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Paolo Bonaiuto per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia nel 2013, G.P. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per Pensioni Militari di Roma nel 1985, proseguito presso la Sezione giurisdizionale Puglia e conclusosi con sentenza pubblicata in data 3 novembre 2009;

che il Consigliere delegato dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, essendo lo stesso stato depositato in data 13 novembre 2013, mentre la sentenza della Corte dei Conti, in primo grado, era stata depositata nel 2009;

che avverso tale decreto il ricorrente proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, sostenendo che la sentenza della Corte dei Conti doveva essere considerata passata in giudicato solo con il decorso del termine di tre anni, previsto del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, sicchè il ricorso per equa riparazione, considerati i periodi di sospensione feriale e il termine semestrale di cui della L. n. 89 del 2001, art. 4, avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo;

che si costituiva il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo il rigetto dell’opposizione;

che la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, con decreto depositato il 14 aprile 2014, rigettava l’opposizione, rilevando che il termine triennale opera solo con riguardo alle sentenze della Corte dei conti pronunciate in grado di appello, mentre per le sentenze pronunciate in primo grado si doveva avere riguardo alla disciplina di cui all’art. 324 c.p.c., dovendo l’errore di fatto revocatorio essere fatto valere come motivo di appello;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 4, con del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a e del R.D. n. 1038 del 1933, art. 137 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente rileva, innanzitutto, che il decreto impugnato muove dalla erronea premessa che la domanda di equa riparazione sia stata depositata il 13 novembre 2013, mentre in realtà il deposito era stato fatto il 12 agosto 2013; data, questa, rispetto alla quale la domanda di equa riparazione sarebbe stata tempestiva considerando che la sentenza di primo grado era suscettibile di revocazione ordinaria, proponibile nel termine di tre anni, maggiorato di tre periodi di sospensione feriale, sicchè, alla data della domanda, il giudizio presupposto risultava definito con sentenza divenuta irrevocabile e non era ancora decorso il semestre di cui della L. n. 89 del 2001, art. 4;

che il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del carattere di specialità che riveste il rimedio della revocazione proponibile dinnanzi alla Corte dei conti rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile, atteso che lo stesso è proponibile anche avverso le sentenze pronunciate in primo grado, stante la particolare configurazione dell’appello nei giudizi pensionistici;

che, in proposito, il ricorrente ipotizza che nel giudizio pensionistico la prima fase contenziosa sarebbe quella amministrativa, sicchè il giudizio di primo grado costituirebbe un giudizio di appello e il giudizio di appello, previsto solo per motivi di legittimità, sarebbe assimilabile al giudizio di cassazione;

che il ricorso è infondato;

che, invero, questa Corte ha affermato che “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si verifichi in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e definito con sentenza della sezione regionale contro la quale non sia proposto appello, il termine di decadenza per proporre la domanda di cui della citata L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data di scadenza del termine per proporre appello, poichè, al compimento di quest’ultimo, la sentenza pronunciata dalla predetta sezione, al pari di quella del giudice ordinario, acquista autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell’art. 324 c.p.c., non potendo essere più impugnata con un mezzo ordinario, in quanto il rimedio di revocazione ordinaria previsto del R.D. 12 luglio 1933, n. 1214, art. 68, lett. a), è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l’errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l’appello” (Cass. n. 9843 del 2012);

che, si è chiarito, “se la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, definito in primo grado con sentenza della sezione regionale nei confronti della quale non sia stato proposto appello alla sezione centrale, anche nel caso in cui sia ipotizzabile e sia stata in concreto proposta revocazione ordinaria per errore di fatto (ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 68, lett. a) in pendenza del termine di appello, il termine semestrale di decadenza previsto della L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla scadenza di quello per proporre appello, con conseguente formazione della cosa giudicata formale. Invero, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., da intendersi richiamato del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26, nei confronti della sentenza di primo grado è esperibile solo la revocazione straordinaria, e non quella ordinaria, dal momento che tale vizio si converte in motivo di nullità deducibile soltanto con l’appello” (Casa. n. 8917 del 2012);

che la Corte d’appello si è attenuta a tali principi, sicchè il ricorso va rigettato;

che non può essere condiviso l’assunto dei ricorrenti, secondo cui nel giudizio pensionistico la decisione di primo grado, in quanto successiva ad una precedente e necessaria fase amministrativa, integrerebbe una sorta di giudizio di appello riguardo alle determinazioni adottate dalla competente autorità all’esito della fase amministrativa, e il giudizio di appello, essendo limitato ai soli motivi di diritto, sarebbe assimilabile ad un giudizio di legittimità, con la conseguenza che la revocazione sarebbe comunque ammissibile anche nei confronti delle decisioni di primo grado;

che, in primo luogo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai fini del computo non si tiene conto del tempo occorso per il procedimento amministrativo che abbia preceduto il giudizio, anche quando il preventivo esperimento del procedimento sia normativamente prescritto senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 (il quale prevede, in difetto di specifiche disposizioni, un generalizzato termine massimo di trenta giorni), non partecipando siffatto procedimento della natura giurisdizionale del processo, che è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice. Si deve, invece, tener conto, nel computo della durata del processo, dei tempi occorsi per l’espletamento di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell’apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonchè delle protrazioni del processo dovute all’operato di altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul relativo corso” (Cass., S.U., n. 4429 del 2014);

che, inoltre, da un lato, appare difficile superare il rilievo, formulato da Cass. n. 9843 del 2012, per cui la revocazione è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l’errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l’appello; dall’altro, non può non rilevarsi che la eccezionalità del termine triennale nel quadro dei rimedi impugnatori vale a connotare la revocazione prevista del R.D. n. 1214 del 1933, art. 68, come termine che non può essere preso in considerazione nella sua interezza ai fini della valutazione della pendenza del procedimento in ordine alla tempestività (vecchia formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) ovvero alla proponibilità (L. n. 89 del 2001, art. 4, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012) della domanda di equa riparazione, stante proprio la sua eccezionalità;

che, dunque, a fronte di una sentenza di primo grado, la parte che ritenga sussistente un vizio revocatorio o propone il rimedio dell’appello, in forza del richiamato principio, ovvero intraprende il procedimento revocatorio; ciò che è certo è che, ai fini della definitività del provvedimento non può tenersi conto dell’intero termine triennale previsto per la revocazione dal citato art. 68;

che, pertanto, nei confronti della parte che intenda fare valere il vizio revocatorio anche nei confronti di una decisione di primo grado (ove un simile rimedio sia ritenuto ammissibile nel procedimento giurisdizionale dinnanzi alla Corte dei conti), ai fini della pendenza del giudizio non può tenersi conto dell’intero triennio, essendo invece la parte onerata di proporre nei sei mesi dalla definitività della sentenza di primo grado, perchè non appellata, o la domanda di revocazione ovvero la domanda di equa riparazione; con la conseguenza che la eventuale proposizione della domanda di revocazione ordinaria potrà comportare, ove strettamente connessa al giudizio concluso con la sentenza oggetto di revocazione, la possibilità di considerazione unitaria del giudizio ordinario e di quello di revocazione;

che deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, se la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, definito in primo grado con sentenza della sezione regionale nei confronti della quale non sia stato proposto appello alla sezione centrale, anche nel caso in cui sia ipotizzabile e sia stata in concreto proposta revocazione ordinaria per errore di fatto (ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 68, lett. a) in pendenza del termine di appello, il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla scadenza di quello per proporre appello, con conseguente formazione della cosa giudicata formale. Invero, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., da intendersi richiamato dal R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26, nei confronti della sentenza di primo grado è esperibile solo la revocazione straordinaria, e non quella ordinaria, dal momento che tale vizio si converte in motivo di nullità deducibile soltanto con l’appello”;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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