Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15148 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 15148 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6787-2014 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI con
ordinanza n. 1307/2014 emessa il 07/02/2014 (r.g. n.
2015

22277/2011) nella causa tra:

114

ROMANO AURELIO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

COMUNE DI NAPOLI;

Data pubblicazione: 20/07/2015

- resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Generale dott. Sergio Del Core, il quale conclude che

Premesso in fatto
che il Giudice di Pace di Napoli, adito da Aurelio Romano con ricorso ai sensi
dell’art. 22 I. n. 689 del 1981 avverso ordinanza-ingiunzione del Comune di
Napoli relativa al pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico,
declinava la propria giurisdizione;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, successivamente adita,
ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato conflitto negativo

che il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della
giurisdizione del giudice ordinario
Considerato in diritto
che nessuna delle parti si è costituita;
che non risulta in atti la prova della comunicazione alle parti costituite
dell’ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 con
la quale la C.T.P. di Napoli ha proposto il regolamento d’ufficio
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di
richiedere alla C.T.P. di Napoli prova della comunicazione alle parti costituite
dell’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.

di giurisdizione proponendo regolamento d’ufficio;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA