Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15148 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15148 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 9759-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO,
ISTITUTO COMPRENSIVO ORSOGNA, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
DE INNOCENTIIS SILVANA (DNNSVN51A43D592H),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI LIBURNI 2, presso lo
studio dell’avvocato BIZ RICCARDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE DI TORO giusta procura speciale a margine
del controricorso;

4085

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricarrente avverso la sentenza n. 325/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata 1’08/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, Silvana
De Innocentis, dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), prima inquadrata nella qualifica di Collaboratore
amministrativo, quindi in quella di Responsabile amministrativo e, da
ultimo, ai sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del comparto scuola, nel
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.),
con decorrenza dall’1/9/2000, esponeva che il passaggio nelle posizioni
stipendiali del nuovo profilo era avvenuto con l’applicazione del criterio
della c.d. «temporizzazione» in luogo di quello della ricostruzione
della carriera. Deduceva l’illegittimità del criterio adottato
dall’amministrazione e chiedeva che fosse riconosciuta l’intera anzianità
maturata. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva
confermata dalla Corte di appello di L’Aquila che, ritenendo applicabile
la più favorevole disciplina di cui al comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n.
399/88, confermava il diritto dell’odierna controricorrente alla maggiore
retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile
prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo
l’anzianità convenzionale e il sistema della «temporizzazione» previsti
dall’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale il Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico

Ric. 2011 n. 09759 sez. ML – ud. 06-05-2014
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06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Regionale per l’Abruzzo e l’Istituto Comprensivo di Orsogna hanno
proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
La De Innocentis ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. comparto scuola

degli artt. 34 e 48 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999
quadriennio normativo, primo biennio economico; degli artt. 8 e 19 del
c.c.n.l. 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142
del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e
primo biennio economico.
Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver
ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del
c.c.n.l. compatto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel
profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle
ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo
all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata né nuova
assunzione né passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la
specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo
accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte – da cui non vi è ragione di
discostarsi – con la sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25306 (confermata
da numerose successive pronunce tra cui le più recenti Cass. 1 marzo
2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 9 dicembre 2010,
nn. 24912, 24913 e 24914; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 23
giugno 2011, n. 13869; Cass. 4 aprile 2013, n. 14429; Cass. 7 giugno
2013, n. 22556; Cass. 20 settembre 2013, n. 21631).
Ric. 2011 n. 09759 sez. ML – ud. 06-05-2014
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quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;

La decisione della Corte territoriale contrasta, infatti, con il principio
affermato nelle citate decisioni secondo il quale la specifica norma di cui
all’art. 8 del c.c.n.l. 9/3/2001 – relativo al secondo biennio economico
2000-2001 del personale del comparto scuola – disciplina il trattamento
economico spettante dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato nel

amministrativi» in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34
c.c.n.l. compatto scuola 26 maggio 1999, dovendo escludersi che operi,
per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore. Dunque, nel primo
inquadramento del profilo professionale di «direttore dei servizi
generali ed amministrativi», non trova applicazione l’art. 142, lett. f),
punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al primo biennio economico 2002-2003, che richiama
l’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama
l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. E’ stato anche precisato che
«non è configurabile alcun contrasto con norme imperative, atteso che
il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento
sottolineandosi, altresì, la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase di primo inquadramento nel profilo (cfr. anche
Cass. 25 luglio 2011, n. 16213 e Cass. 7 ottobre 2011, n. 20665)».
Il fatto, poi, che per il personale inquadrato nel profilo di DSGA in
epoca successiva al 24 luglio 2003 si sia abbandonata la
«temporizzazione», applicandosi invece la disciplina generale,
dimostra che una volta regolata con una sorta di regime «transitorio»
l’istituzione della nuova figura e l’immissione in essa di personale in
servizio, si è tornati al regime «generale».
Ric. 2011 n. 09759 sez. ML – ud. 06-05-2014
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profilo professionale di «direttore dei servizi generali e

Non possono, infatti, trarsi argomenti in contrario dalla circolare
ministeriale del 19/3/2007 (allegata dal controricorrente e riprodotta nel
testo nella parte ritenuta di interesse) evincendosi dalla stessa che <>. In sostanza il diverso trattamento è frutto della differente la
posizione dei soggetti confluiti nel nuovo profilo professionale di
Direttore dei Servizi generali e amministrativi – provenienti dall’inferiore
profilo professionale di Responsabile amministrativo e immessi nel
nuovo profilo senza l’espletamento di procedure concorsuali, ma
all’esito della mera frequenza d’un corso modulare non selettivo con
valutazione finale – rispetto a quelli che, successivamente al 24 luglio
2003 e, dunque, fuori del regime transitorio, hanno conseguito la
Ric. 2011 n. 09759 sez. ML – ud. 06-05-2014
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previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego,

posizione di DSGA per effetto del superamento di concorsi selettivi (si
vedano anche le recenti Cass. 28 settembre 2013, n. 21372 e Cass. 24
febbraio 2014, n. 4311).
Poiché l’esame del controricorso non offre elementi per mutare il
sopra indicato orientamento, si propone l’accoglimento del ricorso, la

accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito a norma dell’art.
384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’azionata domanda
proposta, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Ai
sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari
accertamenti di fatto, si decide la causa nel merito con rigetto della
domanda della De Innocentiis.
4 – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza, mentre si compensano per intero quelle dei
gradi di merito, atteso che la giurisprudenza si è consolidata
successivamente all’epoca di introduzione della presente controversia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa le spese
dei due gradi di merito e condanna la resistente al pagamento, in favore
delle amministrazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ric. 2011 n. 09759 sez. ML – ud. 06-05-2014
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cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

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