Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15147 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 15/09/2015, dep. 22/07/2016), n.15147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Susanna Chiabotto,

presso lo studio della quale in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n.

16, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 648/14,

depositato in data 14 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Paolo Bonaiuto per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia 4 febbraio 2013, L.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per Pensioni Militari di Roma nel 1984, proseguito presso la Sezione giurisdizionale Campania, deciso in primo grado con sentenza depositata l’11 settembre 2008 e proseguito in appello, ove veniva definito con sentenza pubblicata in data 2 luglio 2012;

che il Consigliere delegato dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che lo stesso fosse stato presentato prima che la citata sentenza fosse divenuta irrevocabile, essendo ancora proponibile il ricorso per motivi di giurisdizione, e applicava la sanzione pecuniaria di 1.000,00 Euro ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater;

che avverso tale decreto il ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della medesima legge;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione ritenendo che la sentenza emessa in sede di appello non fosse passata in giudicato, non perchè avverso la stessa era proponibile il ricorso per motivi di giurisdizione, ma perchè la stessa era soggetta al rimedio della revocazione ordinaria, sicchè la stessa poteva essere considerata passata in giudicato solo con il decorso del termine di tre anni, previsto dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, nella specie non decorso;

che la Corte distrettuale condannava altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 5-quater, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il L. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente rileva la erroneità della affermazione contenuta nel decreto impugnato circa la non definitività della sentenza di appello, invocando il principio affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da “rapporto di unicità” con il precedente giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 24358 del 2006); nonchè quello per cui “il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, della sentenza conclusiva del processo presupposto, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 14970 del 2012);

che, osserva il ricorrente, le sentenze pronunciate dalla Corte dei conti in sede di appello debbono ritenersi equiparate a quelle della Corte di cassazione, atteso che in materia pensionistica l’appello è proponibile solo per motivi di diritto, considerandosi espressamente motivi di fatto quelli attinenti alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelli relativi alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni;

che, ad avviso del ricorrente, troverebbero applicazione i principi affermati in relazione alla definitività delle sentenza della Corte di cassazione, secondo cui “ai fini della decorrenza del termine di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, il cui dies a quo è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento, nell’ambito del quale la violazione si assume verificata, occorre aver riguardo al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione, la quale, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.” (Cass. n. 21863 del 2012);

che il ricorso è infondato;

che se è vero che la Corte d’appello, in composizione collegiale, ha errato nel ritenere che ai fini della definitività della sentenza di appello che ha concluso il giudizio pensionistico presupposto dovesse aversi riguardo al termine triennale di revocazione, di cui del R.D. n. 1214 del 1933, art. 68, lett. a), stante la natura oggettivamente straordinaria del rimedio, in considerazione della lunghezza del termine di proposizione, è altrettanto vero che, correttamente il consigliere designato aveva individuato quale causa di non definitività della domanda la pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;

che questa Corte ha, infatti, affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento della cui ragionevole durata si dubiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost.) (Cass. n. 13287 del 2006; Cass. n. 13259 del 2014);

che nella sentenza n. 8530 del 2015 questa Corte, con riguardo alla proposizione della domanda di equa riparazione nella vigenza della L. n. 89 del 2001, nuovo art. 4, ha anche affermato che, trattandosi della individuazione di un termine rilevante ai fini della decorrenza di altro termine per la proposizione di una domanda giudiziale, deve aversi riguardo ad elementi formali certi e insuscettibili di apprezzamenti differenti, e che quindi, anche nella nuova disciplina dell’equa riparazione, nella quale la irrevocabilità del provvedimento che definisce il giudizio presupposto costituisce un requisito di proponibilità della domanda, deve escludersi possa rilevare la circostanza dell’avvenuta formazione di un giudicato implicito nell’ambito del giudizio presupposto, tale da precludere la proposizione di uno specifico mezzo di impugnazione, atteso che la relativa valutazione ad altri non può competere che al giudice della proposta impugnazione (in senso conforme, vedi anche Cass. n. 25714 del 2015, cit.);

che si è, quindi, ribadita la interpretazione per cui le sentenze adottate dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato possono essere ritenute definitive solo con la scadenza dei termini previsti per la impugnazione della stessa con il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione;

che, nella specie, la sentenza di appello era stata depositata il 2 luglio 2012, sicchè la stessa era suscettibile di divenire definitiva con il decorso non del termine triennale per la revocazione, ma con il decorso del termine lungo, in mancanza di notificazione della sentenza, per la proposizione del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;

che la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 4 febbraio 2013, allorquando cioè, applicandosi il termine lungo maggiorato dei quarantasei giorni di sospensione feriale, la decisione di appello non era ancora passata in giudicato e non era quindi definitiva;

che la Corte d’appello in composizione collegiale è dunque pervenuta ad una soluzione, quella del rigetto dell’opposizione ex art. 5-ter, corretta in diritto, ma della quale la motivazione deve essere corretta nei sensi dianzi indicati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

che il ricorso va dunque rigettato;

che la mancanza di motivi in ordine alla duplicazione della sanzione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-quater, impedisce di esaminare la legittimità della applicazione della sanzione da quella disposizione prevista sia all’esito della fase monitoria sia all’esito della fase di opposizione;

che la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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