Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15147 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 15147 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 21512-2013 proposto da:
COMUNE DI ROCCAVALDINA, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
MONTE VERDE 162, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA
2014

GRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE

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GAZZARA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 20/07/2015

SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE
SICILIA;

per

la

risoluzione del

intimato –

conflitto negativo di

giurisdizione tra le sentenze nn. 3057/2012 del

2641/2012 della TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA depositata
il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Sergio Del Core, il quale chiede alla
Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice
ordinario.

TRIBUNALE di MESSINA emessa il 15/06/2012 e la n.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del gennaio 2010 il Comune di Roccavaldina,
premesso che la Regione Siciliana aveva istituito e finanziato in
Roccavaldina con d.a. n. 1738 del 31 diceMbre 1996 un cantiere di
lavoro (n. 9600713 ME 117) avente ad oggetto il “rifacimento di
marciapiede, lato Nord e di parte della pavimentazione stradale
della via Panoramica” per un importo complessivo di euro
80.321,96, affidato in gestione al Comune stesso, il quale, con
oltre dieci anni dopo, all’esito del collaudo delle opere
realizzate disposto dalla Regione, nella nota di revisione
amministrativo contabile del cantiere si evidenziava che il
Comune non aveva prodotto diversi documenti e si certificava
quindi a carico di esso un addebito per euro 66.306,98 oltre ad
interessi; tanto premesso, ha proposto opposizione davanti al
Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, avverso
il decreto di addebito n. 561 del 30 diceffibre 2008 ad esso
notificato dalla Regione, con il quale si disponeva il recupero
dell’importo di euro 64.457,43, comprendente interessi per euro
1.677,01.
L’ente territoriale ha anzitutto eccepito la prescrizione
del credito, negando in ogni caso la sussistenza dei presupposti
per la revoca del finanziamento concesso.
Il Tribunale adito, ritenuto che l’oggetto del contendere
“esula dalla propria competenza funzionale, venendo in rilievo la
un rapporto di debito credito fra due enti pubblici in ordine
all’esecuzione dei lavori pubblici come tale ictu oculi estraneo
non solo alle ipotesi normative ex art. 409 c.p.c. che radicano
la competenza del giudice del lavoro, ma anche all’ambito
cognitorio dello stesso giudice ordinario, venendo in rilievo una
fattispecie appartenente alla giurisdizione del g.a.”, ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del
giudice amministrativo.
2. Il T.A.R. della Sicilia, davanti al quale il Comune di
confronti
nei
giudizio
il
riassumeva
Roccavaldina
dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione (della Regione
Siciliana), rilevava tra l’altro in fatto che, terminata

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nota del diceMbre 1997, comunicava la conclusione dei lavori; che

l’attività di cantiere, istituita e finanziata con il d.a. n.
1738 del 31 dicembre 1996 attingendo al Fondo Siciliano per
l’assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, il
detto Assessorato, con nota n. 230/X1.L del 16 marzo 1998, aveva
diffidato il Comune a trasmettere entro dieci giorni la
relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti, ed a versare le
somme residue, oltre agli interessi, ribadendo che la mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento avrebbe comportato
lavoro.
E riteneva che la controversia, legata all’avvenuta
erogazione di un vero e proprio contributo, ed alla sua
successiva revoca, per un presunto inaderrpimento del suo
destinatario, il Comune, agli obblighi assunti, con particolare
riferimento alla rendicontazicne delle spese, rientrava nella
giurisdizione del giudice ordinario, essendo il beneficiario, in
tali casi, titolare di un diritto soggettivo alla conservazione
del finanziamento.
Dichiarava pertanto inammissibile il ricorso, per difetto
di giurisdizione, spettando alla giurisdizione del giudice
ordinario la controversia relativa alla decadenza e revoca del
beneficio per asserito inadempimento degli obblighi di legge
conseguenti al riconoscimento dei contributi erogati, in quanto
attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
3. Il Comune di Roccavaldina, con ricorso notificato
all’Assessorato regionale del lavoro della Regione Siciliana il
25 settembre 2013, dopo aver esposto la vicenda processuale nei
termini detti, preso atto che il Tribunale di Messina in funzione
di giudice del lavoro aveva declinato la propria giurisdizione in
favore del giudice amministrativo, e che il T.A.R. della Sicilia
aveva del pari negato la propria giurisdizione sulla controversia
in favore di quella del giudice ordinario, considerata ricorrente
l’ipotesi prevista dall’art. 362, secondo coma, n. 1, cod. proc.
civ., ha denunciato a queste Sezioni unite il conflitto reale
negativo di giurisdizione determinatosi a seguito della sentenza
del Tribúnale di Messina, ‘sezione lavoro, n. 3057/12 del 22
novembre 2012 e della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sezione
Catania, n. 2641 del 22 novembre 2012.

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l’esclusione dai successivi finanziamenti attinenti i cantieri di

L’Assessorato del lavoro della Regione Siciliana non ha
svolto attività nella presente sede.
Il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione
del giudice ordinario.
4. Il conflitto negativo di giurisdizione va regolato
dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Con il provvedimento impugnato l’Assessorato del lavoro
della Regione Siciliana ha infatti richiesto la restituzione di
marciapiede e della pavimentazione stradale al Comune di
Roccavaldina asserendo che questo, affidatario della gestione
dell’opera, comunicata la conclusione dei lavori, non aveva
adempiuto agli obblighi assunti, di produzione della
documentazione prescritta, con particolare riferimento alla
rendiconta7ione delle spese.

La controversia, come ha condivisibilmente osservato il
Procuratore generale, attiene quindi al corretto adempimento
degli obblighi di documentazione di spese “altrimenti
considerate in astratto come base di riferimento del contributo
erogabile, e si colloca nella fase paritetica successiva al
memento concessorio, ampliativo, di natura autoritativa; oltre
tale memento, infatti, insorge il diritto perfetto all’erogazione
contributiva”, a fronte del quale “le condizioni di esecuzione
degli interventi e, come nel caso, di corretta documentazione
delle spese ammesse, diventano oggetto del riscontro
dell’adempimento di un’obbligazione di diritto comune, spettante
alla cognizione del giudice ordinario come pendant del diritto
soggettivo alla contribuzione”.
Queste Sezioni unite hanno in proposito ripetutamente
affermato il principio secondo il quale “in materia di contributi
e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice

amministrativo

deve essere attuato

distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda
di concessione nella quale la legge, salvo il caso in cui
riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione,
attribuisce alla p.a. il potere ‘di riconoscere il beneficio,
previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati
in relazione all’interesse primario, apprezzando

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una parte del contributo erogato per la realizzazione di un

discrezionalmente l’an, il Quid ed il qucmodo dell’erogazione, e
al richiedente la posizione di interesse legittimo, da quella
I.

successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è
titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile
dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase
esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadanpimento degli
obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di
attribuzione” (Cass., sez. .un., 20 luglio 2011, n. 15867); e
ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica
sovvenzione, qualora la revoca sia stata disposta per
l’inaderrpimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla
legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del
rapporto, in assenza di margini discrezionali di apprezzamento
delle ragioni di pubblico interesse sottese all’erogazione del
contributo” (Cass., sez. un., 11 luglio 2014, n. 15941). “Il
destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta infatti -, nei confronti dell’autorità concedente, una posizione
tanto di interesse legittimo (rispetto al potere
dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione
dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per
contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto
soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di
denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla
conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con
conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle
controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in
concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amninistrazione
che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o
della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la
sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte
del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge” (Cass.,
sez . un., 10 maggio 2001, n. 183).
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del
‘ giudice ordinario, rimettendo le parti davanti al ‘tribunale
competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2014

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secondo il quale “appartiene alla giurisdizione del giudice

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