Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15147 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 07/10/2016, dep.20/06/2017),  n. 15147

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10057-2014 proposto da:

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente e legale

rappresentante in carica, On.le O.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 175, presso lo studio

dell’avvocato SERAFINO CONFORTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ORNELLA NUCCI, GAETANO PIGNANELLI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.M., C.P., C.F.,

CU.FA., C.G., C.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

COCOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRUCCIO FEDELE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1337/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ORNELLA NUCCI;

udito l’Avvocato FERRUCCIO FEDELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’improcedibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Paola con sentenza 16.4.2013, ritenuta inefficace, in difetto dei presupposti di legge ex art. 27 LEC, la disdetta comunicata dalla Provincia di Cosenza per anticipata cessazione del rapporto di locazione di immobile, destinato a sede dell’Istituto alberghiero di Stato, intrattenuto con gli eredi dei locatori C.A. e Fa. ed oggetto del contratto stipulato il 25.6.1990, e ritenuto altresì giustificato il rifiuto dei locatori di ricevere la consegna dell’immobile che presentava danni e modifiche non autorizzate, condannava l’ente pubblico al risarcimento dei danni e quindi al pagamento delle somme necessarie ai lavori di ripristino dell’immobile deteriorato e danneggiato, al pagamento dell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dalla data 16.10.2006 di scadenza della naturale del rapporto fino alla pubblicazione della decisione, al pagamento della ulteriore indennità per diciotto mesi, tempo necessario alla esecuzione dei lavori.

La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello che con sentenza 17.10.2013 n. 1337: 1- riconosceva non dovuto il risarcimento corrispondente alle spese (Euro 322.701,19) per lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento intonaco esterno e manto copertura terrazzo), in quanto gravanti esclusivamente sul locatore ai sensi dell’art. 1576 c.c., non incidendo sulla ripartizione degli obblighi ex lege l’omesso avviso ex art. 1577 c.c. da parte dell’ente conduttore; 2- accertava la legittimità del rifiuto dei locatori a ricevere la consegna dell’immobile, in condizioni di degrado tali, accertate in esito alla c.t.u., da richiedere ingenti lavori di ripristino, con conseguente responsabilità della Provincia in mora nell’adempimento della obbligazione ex art. 1590 c.c..

La Provincia di Cosenza ha impugnato per cassazione la sentenza, che dichiara non esserle stata notificata, deducendo con due motivi vizi di errori di diritto e vizio di motivazione.

Resistono con controricorso C.P., F., Fa., E., G. e R. che eccepiscono la improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) e la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato, assumendo che la sentenza di appello era stata ritualmente notificata, in data 10.1.2014, ai procuratori costituti dell’ente pubblico, presso la Cancelleria della Corte d’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I resistenti hanno eccepito la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), non avendo l’ente ricorrente prodotto la sentenza impugnata autenticata corredata della relata di notifica ed essendo stato notificato il ricorso in data 17.4.2014 oltre il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c..

Sostengono che la Provincia, diversamente da quanto dalla stessa allegato in tale atto, non ha riferito che la sentenza di appello le era stata ritualmente notificata in data 10.1.2014, mediante deposito presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, non avendo eletto i difensori dell’ente pubblico domicilio nel comune in cui aveva sede l’Ufficio giudiziario (Corte appello di Catanzaro) ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1: la sentenza di appello, giusta certificazione del funzionario della Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, risulta notificata, ai fini della decorrenza del termine breve in data 10.1.2014, mentre il ricorso principale è stato notificato in data 17.4.2014, oltre la scadenza alla data 11.3.2014 del termine perentorio di giorni 60.

Occorre premettere che, la notifica della sentenza di appello è stata eseguita alla Provincia di Cosenza presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, non essendo stata fatta dai difensori della parte elezione di domicilio nella circoscrizione in cui aveva sede l’ufficio del Giudice adito e trovando in conseguenza applicazione il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 secondo cui “1. (I procuratori: da intendersi sostituito, ai sensi della L. n. 27 del 1997, con “gli avvocati”), i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.

Non osta alla ritualità della indicata notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la disciplina normativa che ha richiesto al difensore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35 ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, nonchè dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 comma 1, lett. a), che hanno modificato -con efficacia dall’1.2.2012- l’art. 125 c.p.c. e l’art. 366 c.p.c., comma 2, (indirizzo PEC coincidente con quello comunicato al Consiglio dell’Ordine ex D.L. n. 185 del 2008), ed ancora dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha reso obbligatorie le comunicazioni e le notificazioni telematiche. Tale disciplina è stata interpretata sistematicamente dalla SS.UU. di questa Corte che hanno rilevato come la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, dettata per il giudizio di legittimità, secondo cui la notifica mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte di cassazione era da considerare valida esclusivamente nel ricorso di entrambe le condizioni negative della omessa elezione di domicilio in Roma della omessa indicazione dell’indirizzo PEC, esprimesse un principio di carattere generale, evidenziando come la indicazione dell’indirizzo PEC si ponesse in aggiunta all’onere di elezione del domicilio, assolvendo entrambe alla medesima funzione di assicurare la speditezza delle notificazioni e comunicazioni del processo, con la conseguenza che anche nel giudizio di merito la ritualità della notifica degli atti mediante deposito in Cancelleria rimane subordinata alla mancanza di entrambe le condizioni predette: se, pertanto, non è stato eletto domicilio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ma risulta indicato l’indirizzo PEC, la notificazione va eseguita presso tale indirizzo e quindi la notifica in Cancelleria deve essere dichiarata invalida (cfr. Corte cass. SSUU 20.6.2012 n. 10143). La notifica in Cancelleria può essere, tuttavia, validamente eseguita se la notifica telematica all’indirizzo PEC non riesce, in quanto il servizio “genera un avviso di mancata consegna”, ossia fornisce risposta che la notifica non si è potuta effettuare per malfunzionamento della casella elettronica per fatto imputabile al titolare dell’indirizzo PEC (regolamento DM 44/2011): ma in tal caso è richiesta anche la pubblicazione nel “portale dei servizi telematici” (D.L. n. 112 del 2008, artt. 34 e 51 conv. L. n. 133 del 2008) dell’avviso di avvenuta notifica con deposito in Cancelleria.

Tanto premesso dall’esame del ricorso proposto in appello dalla Provincia di Cosenza depositato presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro in data 17.5.2013, emerge dalla procura ad litem rilasciata a margine dell’atto che il Presidente dell’ente territoriale aveva conferito il “jus postulandi” all’avv. Gaetano Pignanelli ed all’avv. Ornella Nucci, dichiarando di eleggere domicilio “presso la sede dell’Ente in Cosenza P.zza XV Marzo n. 1”. La elezione di domicilio veniva altresì ripetuta nella intestazione del ricorso (“La Provincia di Cosenza…., domiciliata presso la sede dell’Ente, in Cosenza P.zza XV Marzo n. 1,…”). Dalla medesima intestazione del ricorso in appello, risulta che i predetti difensori avevano indicato il proprio indirizzo PEC, e l’avv. Nucci aveva indicato anche il proprio numero di FAX, ma entrambi chiedendo “espressamente che eventuali comunicazioni vengano trasmesse al numero fax od indirizzo PEC”.

Orbene questa Corte ha già avuto modo di esaminare -anteriormente alla introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica: D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies conv. in legge n. 221/2012, introdotto dal D.L. n. 114 del 2014, art. 52 conv. in L. n. 114 del 2014, non applicabile alla fattispecie in esame- la ipotesi di concorrente indicazione nell’atto difensivo, da parte del difensore, dell’indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14969 de 16/07/2015; id. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 22892 del 10/11/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 -in motivazione-; id. Sez. 2 – I Sentenza n. 23412 del 17/11/2016), rilevando:

a) che l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo;

b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato;

c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;

d) che se la indicazione dell’indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le “comunicazioni”, quanto le “notificazioni” degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle “comunicazioni” di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio – tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem -, concentrava esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle “notificazioni”: con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria R.D. n. 34 del 1937, ex art. 82.

Orbene la Provincia (così come nel ricorso per cassazione) nell’atto di appello ha effettuato autonoma elezione di domicilio presso la sede legale dell’ente (dunque in luogo diverso da quello indicato nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82: nella specie, nell’ambito della circoscrizione della Corte d’appello di Catanzaro), con la conseguenza che l’indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell’indirizzo PEC dei legali “non domiciliatari”, accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere colà soltanto le “comunicazioni”, assume rilevanza (così come nel ricorso per cassazione) esclusivamente ai fini delle “comunicazioni” di Cancelleria ex artt. 134 e 135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, ma non anche ai fini delle “notificazioni”, dovendo pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro.

Pertanto, perfezionatasi in data 10.1.2014 la notifica della sentenza di appello n. 1337/2013 mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice a quo, ai sensi del R.D. n. 34 del 1937, art. 82, come da attestazione del predetto Ufficio di Cancelleria in data 22.3.2014, ne segue che il ricorso per cassazione proposto dalla Provincia di Cosenza e notificato in data 17.4.2014, oltre il termine di decadenza ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1, deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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