Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15147 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 16/07/2020), n.15147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30138/2017 R.G. proposto da:

DSV s.p.a. (già Saima Avandero s.p.a.), in persona del L.R. pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Scarpa e

Claudio Lucisano, presso i quali è domiciliata in Roma, via

Crescenzio 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 3953/17, depositata in data 4/5/2017, notificata il

7/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la Agenzia delle Dogane di Napoli emetteva nei confronti della Saima Avandero S.p.A. atto di contestazione delle sanzioni, per complessivi Euro 15.630,86, conseguenti al mancato pagamento dell’IVA all’importazione su operazioni – poste in essere nel corso degli anni 2004-2006 per conto della importatrice Carlino Diffusion s.p.a. – nelle quali la merce non era stata introdotta materialmente nel deposito autorizzato Saima Avandero S.p.A.

2. La società impugnava l’atto innanzi alla CTP di Napoli che accoglieva il ricorso.

3. La sentenza era impugnata dalla agenzia innanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 216/28/2013 rigettava l’appello, ritenendo che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non fosse applicabile alla fattispecie.

4. La Corte di cassazione, adita dall’agenzia, con Ordinanza n. 1384/16 del 13 gennaio 2016 ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, affermando il principio che in caso di deposito fiscale cosiddetto “virtuale”, la sanzione prevista, in mancanza di altre speciali, va individuata in quella stabilita dal D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, per il ritardato o omesso versamento d’imposte.

5. Con sentenza n. 3953/2017, depositata il 4 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), in sede di rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto dalla Saima Avandero. A fondamento di questa decisione, la CTR: – rilevava che in base alle evidenze probatorie disponibili era provato che le merci non erano state materialmente introdotte nel deposito Iva della società; – affermava che la sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa nel caso Equoland aveva valore solo se non vi era stata frode; – riteneva assente la prova che l’Iva fosse stata assolta con il metodo dell’inversione contabile, mancando la prova dell’avvenuto pagamento.

6. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, illustrato da memoria. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. adempiuto all’onere imposto dalla sentenza rescindente di verificare se la sanzione comminata eccedesse il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione.

Con il secondo motivo, la società eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e ss., – del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, conv. in L. n. 427 del 1993, – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, – D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che per verificare la congruità della sanzione e, in difetto, pervenire alla sua rideterminazione, la CTR avrebbe dovuto esaminare i documenti contabili prodotti e considerare che dagli accertamenti della Guardia di Finanza, confluiti nel processo verbale di constatazione, emergeva la corretta contabilizzazione di tutte le autofatture emesse dalla società importatrice, con le relative annotazioni effettuate sui registri Iva degli acquisti e delle vendite.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La CTR non ha considerato che l’unico tema in discussione introdotto con il ricorso per cassazione riguardava esclusivamente la sanzione applicabile in caso di introduzione solo virtuale della merce in deposito fiscale “dal quale era derivato il mancato pagamento dell’IVA all’importazione e l’assolvimento dell’IVA interna all’atto dell’estrazione della merce con il sistema dell’auto fatturazione”. Del tutto inutilmente, quindi, la CTR si sofferma sulla utilizzabilità al fine di pagare l’Iva del meccanismo dell’inversione contabile mediante autofattura.

3. Mette, peraltro, conto di rilevare, in relazione all’accenno nella sentenza impugnata alla “frode” che sarebbe stata realizzata dalla società, escludente ex se il beneficio fiscale, che, nella sentenza C272/13, Equoland, sono chiaramente espressi i principi secondo cui:

– “l’obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale costituisce un requisito formale” (punti 29 e 36);

– la cui violazione “non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo”;

– che “Ad ogni modo, un siffatto versamento tardivo non può essere equiparato, di per sè, a una frode, la quale presuppone, da un lato, che l’operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze Halifax e a., C-255/02, EU:C:2006:121, punti 74 e 75, nonchè EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 74).

4. L’adeguata determinazione della sanzione applicabile all’importatore che si sia avvalso del sistema di sospensione del versamento dell’imposta all’importazione senza immettere materialmente la merce nel deposito fiscale, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito. (Cass. sez. trib. n. 12231 del 2017). La CTR, in particolare, dovrà valutare in sede di rinvio la proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall’Ufficio, considerando la rilevanza del pagamento effettuato all’atto di estrazione della merce con le forme della auto fatturazione disciplina dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 6, e tenendo conto del tempo intercorso fra omesso versamento dell’IVA all’importazione ed eventuale assolvimento dell’IVA interna – con annotazione nei relativi registri – all’atto dell’estrazione della merce (v. pp. 39 e 42 sent. Equoland). Ciò anche al fine di vagliare l’applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nel versamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland (sentenza n. 16109/2015).

5. All’accoglimento del ricorso, nei termini appena precisati, consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che, attenendosi ai principi enunciati, rideterminerà la sanzione. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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