Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15146 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22256-2019 proposto da:

I.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato EUGENIA LO BELLO,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TRENTO, P.zza

CESARE BATTISTI 26;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1119/2019 del TRIBUNALE di TRENTO depositato il

5/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

I.B. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere cittadino della (OMISSIS), originario di (OMISSIS) (dove aveva sempre vissuto prima di rifugiarsi a Boda presso lo zio materno); di essere orfano di padre e di avere in vita la madre e una sorella minore; di aver frequentato solo la scuola coranica per un breve periodo; che lasciava il Paese a causa dei problemi con i propri familiari, in quanto il padre, infrangendo la tradizione locale, si era scelto la moglie autonomamente; che erano sorti contrasti perchè i familiari volevano che egli lasciasse la propria madre; che tali contrasti erano proseguiti anche dopo la morte del padre; che nel maggio 2015 era intervenuto per difendere sua sorella, che si era rifiutata di eseguire una commissione richiesta dalla famiglia del padre; che per questo egli era stato aggredito e la notte seguente i fratelli del padre avevano incendiato la sua stanza; che, quindi, si era trasferito a Boda, presso il fratello della madre, dove rimaneva per un mese; che si recava in Senegal e, dopo essersi recato in vari altri Paesi, giungeva in Italia; in caso di rimpatrio temeva di essere ucciso dai familiari del padre.

Con decreto n. 1119/2019, depositato in data 5.6.2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, ritenendo di condividere la decisione della Commissione di non ritenere credibile la contraddittoria e temporalmente lacunosa narrazione effettuata dal ricorrente, aggiungendo che il timore di rientrare nel proprio Paese fosse infondato in quanto, come dallo stesso ammesso, la madre e la sorella – con cui era in contatto – continuavano a vivere tranquillamente a (OMISSIS), senza minaccia o aggressione da parte dei familiari del padre. Innanzi al Tribunale, il ricorrente aveva detto di temere che i familiari del padre avrebbero potuto pensare che egli, in caso di rimpatrio, volesse riprendere possesso dei beni di suo padre, di cui essi si erano già impadroniti. Sempre innanzi al Tribunale, il ricorrente riferiva che nella zona di provenienza non esistevano conflitti armati nè violenze indiscriminate e che, se non fosse stato per i dissidi con gli zii paterni, egli sarebbe rimasto in (OMISSIS). Le fonti internazionali consultate confermavano queste affermazioni. Anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata, in quanto il ricorrente non aveva alcun serio motivo umanitario che potesse giustificare la sua permanenza in Italia. Infatti, non erano state allegate specifiche situazioni soggettive, tali da giustificare la concessione di tale misura di protezione, non essendo stato provato di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali fossero ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità (patologie gravi, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari). Non era sufficiente che il ricorrente avesse svolto attività di volontariato e frequentato corsi in Italia; così come non lo era il certificato medico attestante la presenza di cicatrici sul corpo, derivanti da ustioni provocate “da persone sconosciute”.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione I.B. in base a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Il Tribunale non avrebbe approfondito il vissuto e il contesto sociale di provenienza del ricorrente, il quale, sia in sede di audizione che di interrogatorio libero, aveva dato prova di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per provare i fatti posti a fondamento della sua richiesta. Invece, il Tribunale si era limitato ad aderire alle motivazioni espresse dalla Commissione Territoriale, contravvenendo così al proprio obbligo di cooperazione istruttoria officiosa. Il Tribunale avrebbe dovuto, al contrario, valutare la veridicità del narrato sulla base degli elementi forniti dal ricorrente (certificati medici e fotografie), oltre che sulla base delle più accreditate fonti internazionali e, di conseguenza, concedere la protezione sussidiaria.

1.1. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (perantro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.3. – Sotto altro profilo, questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 29.3.2019) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2. – A ciò va aggiunto che questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come, inoltre precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

2.1. – Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale pure avendo analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai numerosi siti internazionali accreditati: v. decreto impugnato; nonchè Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona della (OMISSIS) in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che la situazione politica del Paese, risulta, al momento, sufficientemente stabile, tanto da escludere episodi di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3. – Orbene, va posto in rilievo come (movendo il Tribunale da una mera condivisione delle argomentazioni elaborate dalla Commissione Territoriale in ordine al narrato del ricorrente) da un lato si osservava che il racconto da questi effettuato risultasse non credibile alla luce del fatto che fosse apparso alquanto generico; e dall’altro lato si rivelava che in sede di interrogatorio libero non gli fosse stata concessa la possibilità di fornire ulteriori precisazioni in merito alle violenze subite (v. decreto impugnato); là dove vicecersa le domande erano state poste in senso meramente confermativo dei pregressi esami, senza richiesta di specificazione.

In questo modo il Tribunale contravveniva all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul Giudice. Quanto alla protezione sussidiaria, si deduce una rilevante contraddittorietà della motivazione del decreto che, da un lato riporta una serie di situazioni critiche oggettivamente rilevate dalle più autorevoli fonti internazionali, mentre dall’altro lato, nel concludere, afferma che la situazione generale della (OMISSIS) non consentiva di ritenere sussistente un’ipotesi di minaccia grave o di guerriglia tale da fondare il riconoscimento della suddetta forma di protezione.

Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la veridicità del narrato sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, oltre che sulla base delle più accreditate fonti internazionali.

Invero, dal canto suo il ricorrente ha viceversa fornito anche prove documentali in ordine al proprio vissuto (quali certificati medici), che tuttavia non sarebbero state prese in considerazione (come comprovato dalla mancanza di elementi in senso contrario, che lasciava presumere l’assenza di elementi a riprova delle condizioni del ricorrente).

4. – Il primo motivo, pertanto, va accolto, nei limiti di cui in motivazione e con assorbimento del secondo motivo; va cassato il decreto impugnatato, con rinvio del processo al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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