Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15146 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15146 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 02/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 7701-2008 proposto da:
BANCO DI

SICILIA SOCIETA’

PER AZIONI

(P.I.

05102070827), succeduto al BANCO DI SICILIA S.P.A.
a sua volta succeduto alla GESTIONE CREDITI
S.P.A. (già BANCA DEL SUD), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso
l’avvocato PALMERI GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUDICE MARIO,
giusta procura in calce al ricorso;

1

- ricorrente contro

NISSENA CARNI S.R.L. (c.f. 01210100853), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. GODENZO

rappresentata e difesa dagli avvocati GRANDE
GIOVANNI, GRANDE ROSALIA, giusta procura a margine
del controricorso;
– controri corrente
contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE;
– intimata –

sul ricorso 10089-2008 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SOC.
COOP. A R.L., già CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
RONCIGLIONE S.C.AR.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22,

59, presso l’avvocato AIELLO GIUSEPPE,

presso l’avvocato ANGELO COLUCCI, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio GIORGIO IMPARATO di VETRALLA – Rep.n. 56096
del 10.12.09;

C-

el

‘).°

“9- )°55

controricorrente e ricorrente incidentale contro

2

BANCO DI SICILIA S.P.A., NISSENA CARNI S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

di

265/2007 della CORTE

CALTANISSETTA,

depositata

il

09/11/2007;

pubblica udienza del 06/06/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI
PALMERI che ha chiesto l’accoglimento;
udito,

per

la controricorrente e ricorrente

incidentale,

l’Avvocato GIANLUIGI MALOSSI, con

delega, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, per
l’accoglimento dell’incidentale.

udita la relazione della causa svolta nella

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 novembre 2007, la Corte d’appello
di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale
della stessa città in data 24 gennaio 2005, ha condannato
il Banco di Sicilia Società per azioni s.p.a., quale banca

s.r.l. della somma di C 21.532,08, oltre interessi legali
dalla negoziazione fraudolenta, per avere pagato due
assegni non trasferibili a soggetti non destinatari dei
titoli e previa abrasione della clausola apposta; in
accoglimento parziale della domanda di garanzia spiegata,
ha condannato la Banca di Credito Cooperativo (già Cassa
Rurale ed Artigiana) di Ronciglione, negoziatrice, a
tenere indenne la trattaria nella misura del cinquanta per
cento del corrisposto.
La Corte ha ritenuto provato che gli assegni, come
risultante dalla fotocopia in atti, contenessero tale
clausola, evidentemente in seguito soppressa; che la banca
girataria al momento della negoziazione, così come la
banca trattaria in stanza di compensazione, avrebbero
dovuto rilevare l’alterazione dei titoli; che, in
particolare, la banca trattaria, responsabile in via
contrattuale, aveva l’onere di provare il suo
comportamento incolpevole nella negoziazione degli
assegni; che la banca girataria rispondeva verso la prima
secondo le norme sul mandato, ed aveva omesso di produrre
in giudizio gli originali degli assegni al fine di
r.g. 7701/2008, 10089/2008

3

Il cons r . est.
Loredan
zicone

trattaria, al pagamento in favore della Nissena Carni

dimostrare l’assenza di una condotta negligente, onde
doveva rimborsare il Banco di Sicilia s.p.a. nella misura
della metà.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Banco di Sicilia Società per azioni s.p.a.,

Nissena Carni s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di
Ronciglione, quest’ultima proponendo anche ricorso
incidentale condizionato sulla base di un motivo. La
ricorrente ha, altresì, depositato la memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va disposta la riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti
avverso la medesima decisione.
2. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce il
vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata
affermato la responsabilità della banca trattaria, pur
senza mai avere acquisito al giudizio e, quindi, esaminato
gli originali degli assegni in questione (oggetto di
sequestro penale), posto che l’eventuale abrasione o
cancellazione di segni sui titoli non era affatto
ravvisabile dall’esame delle mere fotocopie. Ha rilevato
che la banca non aveva titolo per chiedere la restituzione
dei titoli,

essendo estranea al giudizio penale,

restituzione che invece il Tribunale aveva disposto fosse
chiesta dalla parte offesa Nissena Carni s.r.1., senza
tuttavia che questa si attivasse.
r.g. 7701/2008, 10089/2008

4

11 cons. rel. st.
Loredana
ne

affidato a tre motivi. Hanno depositato controricorso la

Con il secondo motivo,

deduce il vizio di

motivazione, per avere la sentenza affermato che la
clausola di non trasferibilità sussiste, sebbene i titoli
non siano mai stati prodotti in originale e dagli atti
risulti una volontà chiara ed inequivocabile della banca,

ricavabile anche dalla produzione delle copie dei titoli
negoziati non recanti la clausola di non trasferibilità,
di disconoscere la conformità agli originali.
Con il terzo motivo, deduce ancora il vizio di
motivazione, per avere, dopo l’affermazione della piena
responsabilità della banca negoziatrice quale mandataria,
ritenuto la corresponsabilità della banca trattaria e
suddiviso l’apporto nella misura del 50% ciascuna.
3.

– Con il motivo del ricorso incidentale

condizionato,

la Banca di Credito Cooperativo di

Ronciglione deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
posto che, mentre la banca trattaria aveva limitato la
chiamata in garanzia alle conseguenze negative afferenti
l’assegno di £ 36.403.000, unico negoziato presso la Banca
di Credito Cooperativo di Ronciglione, la corte d’appello
aveva posto a carico della banca negoziatrice le
conseguenze negative dell’azione, come proposta dalla
società stessa.
4.

– Il ricorso principale è inammissibile, in

quanto tutti i vizi di motivazione denunciati mancano del
cd. momento di sintesi, posto che nei ricorsi per
cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo
r.g. 7701/2008, 10089/2008

5

i

Il cons. re). est.
Loredana
cone

l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, secondo l’art. 366

bis

c.p.c., la censura

deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito
di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, onde

inammissibile la deduzione (e

multis,

Cass. 20 maggio

2013, n. 12248; 18 novembre 2011, n. 24255; sez. un., l °
ottobre 2007, n. 20603).
5.

– Il ricorso incidentale è, di conseguenza,

inefficace.
Esso, invero, risulta notificato in data 11 aprile
2008, dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 9
gennaio 2008.
Invero, qualora il ricorso principale in cassazione
sia dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale perde
efficacia ove sia stato tardivamente proposto (Cass. 22
marzo 2007, n. 6937).
6.

– Le spese del giudizio vengono interamente

compensate fra le banche, e seguono la soccombenza della
ricorrente verso la Nissena Carni s.r.l.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile
il ricorso principale ed inefficace il ricorso
incidentale; condanna la ricorrente BANCO DI SICILIA
SOCIETÀ PER AZIONI S.P.A. al pagamento delle spese di lite
r.g. 7701/2008, 10089/2008

6

Il cons. r I. est.
Loredana
cone

l’assenza di qualsiasi momento di sintesi ne rende

in favore della NISSENA CARNI S.R.L., che liquida in C
3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese
forfetarie al 10% sui compensi ed agli accessori come per
legge; compensa per intero le spese di lite fra
ricorrente principale ed incidentale.

giugno 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6

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