Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15145 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/05/2021), n.15145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25128-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Robbiate (LC) via

Ferriera n. 1, presso lo studio dell’avv.to MASSIMILIANO VIVENZIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 06/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 6 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da L.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perchè alla morte del padre, nel 2010, gli abitanti del villaggio avevano cominciato a maltrattarlo, a causa di un terreno di famiglia; egli poi era stato attaccato da alcuni banditi.

Il Tribunale reputava generica e contraddittoria la narrazione effettuata dal richiedente e, dunque, non credibile. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c),. Il richiedente non aveva allegato che, in caso di rimpatrio, poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il (OMISSIS) non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata, in particolare con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda di protezione internazionale. L’unico elemento allegato al ricorso risultava essere l’aver svolto attività tipiche organizzate dai centri di accoglienza che non rappresentava una forma di integrazione sufficiente.

Non vi erano i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità tali da legittimare la richiesta della protezione umanitaria, anche confrontando la condizione del ricorrente sul territorio nazionale rispetto a quella del paese di provenienza in caso di rientro.

3. L.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La censura attiene al fatto che la domanda di protezione sussidiaria sarebbe stata valutata sulla base di informazioni generali sul (OMISSIS) non aggiornate rispetto all’effettiva situazione del paese. Le fonti citate non terrebbero in considerazione gli eventi susseguitisi a partire dal gennaio 2019 e dunque nel lasso di tempo tra l’udienza di comparizione e la definizione del procedimento. Il collegio avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi di valutazione sul generale stato del paese, esercitando i poteri istruttori e ricorrendo a fonti attualizzate al momento della decisione.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La trattazione della causa si è svolta con fissazione dell’udienza di comparizione il 4 marzo 2019 e discussione all’udienza dell’8 maggio 2019.

Il Tribunale ha fondato la decisione in relazione alla situazione socio-politica del (OMISSIS) su fonti aggiornate al momento della decisione, citando varie fonti qualificate, tra le quali Easo Coi Report del 10 dicembre 2018. Il ricorrente asserisce che le suddette fonti non sarebbero aggiornate rispetto al momento della decisione e, tuttavia, non indica alcuna fonte qualificata alternativa o successiva rispetto a quelle citate nel provvedimento impugnato. In altri termini il ricorrente, pur lamentando l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non evidenzia, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Sez. 1, Ord. n. 4037 del 2020).

Deve, pertanto, farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 1, Ord. n. 22769 del 2020).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

La censura ha ad oggetto la domanda di protezione umanitaria in relazione alla quale a parere del ricorrente sussistevano i presupposti per il suo accoglimento soprattutto in relazione ai rischi connessi al rimpatrio in (OMISSIS) per le condizioni di gravissima incertezza e instabilità del paese.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta, anche in questo caso, il riferimento a fonti non aggiornate in modo del tutto generico e privo di concreti riferimenti salvo un comunicato dell’UNHCR del 9 agosto del 1019. Tale documento, tuttavia è successivo al provvedimento impugnato che è stato pubblicato il 6 luglio 2019.

Nel caso di circostanze sopravvenute è consentito al richiedente di riproporre la domanda di protezione anche dopo la decisione della commissione territoriale, indicando i nuovi elementi che possono avere ad oggetto sia le sue condizioni personali che la situazione del Paese di origine. Tali nuovi elementi, tuttavia, non possono essere esaminati nel giudizio di legittimità avente ad oggetto il provvedimento del Tribunale di rigetto del ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e 35 bis.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA