Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15145 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15145 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

DAGO Allestimenti sai., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Luigi
Beatrice ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giovanni Beatrice, in Roma, via
Nomentana n. 91, come da procura in calce all’atto GIO83 ,g c}. 062.2- —
-ricorrente Contrò

FALLIMENTO SIDA Immobiliare s.r.1., in persona del curatore fallimentare p.t.
-intimato-

Resce Antonietta e Muccillo Milena
Pagina I

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estenso

erro

Data pubblicazione: 20/07/2015

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 14.3.2007i %. ■
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 giugno 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi
che ha concluso perché si disponga l’integrazione del contraddittorio, nel merito il
rigetto del ricorso;

Il PROCESSO
Dago Allestimenti s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 14.3.2007 con cui
venne respinto il proprio appello principale ed altresì quello incidentale del
fallimento SIDA Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza Trib. S.M. Capua Vetere
17.12.2003, che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare di
un’alienazione di due immobili, effettuata dalla fallita nel biennio anteriore alla
dichiarazione di fallimento (pronunciata il 9.3.1995) e ritenuta conclusa per prezzo
sproporzionato, così integrandosi la fattispecie di cui all’art 67 co.1 n.1 1.fall.
Ritenne la corte, per quanto qui di residuo interesse, che: a) nessuna ragione di
improcedibilità era ravvisabile nell’azione della Curatela, avendo essa agito proprio ai
sensi dell’art.67 co.1 1.fall., senza dunque mutamento di domanda; b) corretta era la
conclusione della c.t.u. sul valore del compendio irrirnobiliire ceduto dalla fallita, per
esso essendosi tenuto altresì conto — oltre che dell’ubicazione e della tipologia
edilizia – anche del valore dato ai beni dalla perizia di parte dei subacquirenti e così
determinando un valore finale pari a circa 350 milioni Lit, ben superiore al prezzo
indicato nell’atto revocato, menzionante solo 200 milioni Lit. Il rigetto dell’appello
incidentale esplicitava a sua volta la conferma del diniego della domanda della
curatela non solo quanto ai frutti ed al risarcimento dei danni, ma altresì per la parte
volta alla restituzione dei beni ovvero in subordine al riconoscimento del relativo
controvalore, e comunque dell’azione esperita ex art66 1.fall. contro le terze
subacquirenti finali, per difetto di prova della consapevolezza della frode.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 163 164 cod.proc.dv., 67 co.1 e 2 1.fall., in relazione all’art.360 nn.3 e 4 cod.proc.civ.,
avendo erroneamente la sentenza impugnata trascurato che la curatela aveva in realtà
promosso entrambe le azioni di cui all’art.67 1.fall., conseguendone indeterminatezza
della causapetendi e delpetitum.
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estensore

udito l’avvocato Luigi Beatrice per il ricorrente;

Il ricorso è inammissibile. Si dà atto che il Collegio all’udienza ha fatto constatare che
il ricorso stesso non risulta essere stato notificato al curatore fallimentare, mentre la
notifica è pervenuta alle terze acquirenti delle due unità immobiliari già oggetto di
azione revocatoria fallimentare, soggetti chiamati in giudizio avanti al giudice di
merito da parte del curatore e che la circostanza è pacifica, oltre che ammessa anche
dal ricorrente. Nella vicenda, va invero considerato che l’azione promossa dalla
curatela verso il ricorrente Dago Allestimenti s.r.l. (odierno ricorrente) era
unicamente — non ha rilievo qui per quale specie — un’azione revocatoria fallimentare
di due vendite immobiliari, mentre contro Antonietta Resce e Milena Muccillo la
curatela si è determinata promuovendo un’azione del tutto autonoma rispetto alla
prima, avendo infatti con la chiamate in causa di tali due subacquirenti dei medesimi
beni agito per la dichiarazione di inefficacia ex art.661.fall.
Il rilievo è condotto da questa Corte in relazione all’appello incidentale coltivato
dalla curatela contro le descritte due subacquirenti (non costituite in sede di
legittimità) e respinto dalla corte di merito, ponendosi per esso la questione degli
effetti sia dell’inerzia dell’appellante principale (odierno ricorrente) verso la curatela
vincitrice avanti al giudice di merito (sull’azione revocatoria fallimentare), sia
dell’omessa coltivazione da parte della curatela di alcun ricorso per cassazione
autonomo e tempestivo avverso la parte della sentenza di rigetto del proprio appello
incidentale. La concessione di un termine al ricorrente in cassazione che non ha
notificato il ricorso al curatore ed allo scopo di rimediarvi ora sembrerebbe così
destinata a riaprire il contraddittorio anche verso le due predette subacquirenti,
conseguenza che appare confliggere con il diverso, e prevalente, principio per cui
qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine
perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha
l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso
che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei
tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatoti° e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del p ce. ento,
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estensore

i m.ferro

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art.183 cod.proc.civ. e degli
artt.67 co.1 e 2 1.fall., in relazione all’art.360 nn.3 e 4 cod.proc.civ., avendo la corte
d’appello omesso di apprezzare l’inammissibilità del mutamento di domanda svolta
in primo grado dall2 curatela, che aveva promosso un’azione ex art.67 co.1 1.fall., per
poi mutare la stessa ai sensi del co.2
Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge quanto agli artt.115-116
cod.proc.dv., in relazione all’art.360 nn.3 e 4 cod.proc.dv., avendo riguardo alla
disattesa richiesta di rinnovazione della C.T.U. formulata dall’appellante, respinta
dalla corte d’appello senza motivazione.
Con il quarto motivo, si solleva la violazione dell’art.2697 cod.civ. e dell’art.67 co.1
n.1 1.fall., in relazione all’art.360 nn.3 e 4 cod.proc.dv., avendo erroneamente il
giudice di merito ricostruito la notevole sproporzione nell’atto revocato solo sulla
base della C.T.U.

Inoltre, osserva il Collegio, la concessione del termine non potrebbe essere piegata
ad una protezione indiretta dell’interesse della curatela, per la quale — per quanto non
costituita – è abbondantemente trascorso il termine per la proposizione di autonoma
impugnazione contro il capo della sentenza che la vedeva soccombente, sulla base
però di una statuizione non appartenente al rapporto processuale costituito con
l’attuale ricorrente (colpito dall’azione revocatoria fallimentare ex art.67 1.fall.), bensì
relativo a quello proprio dell’azione di inefficacia ex art66 1.fall., proposta contro le
due subacquirenti, domanda allo stato respinta. Anche a tutela di tali parti
(odiernamente intimate) l’applicazione del medesimo principio del giusto processo
confligge con una soluzione che, in astratta aderenza al rispetto della integrità
soggettiva delle parti del processo e a ricostituzione tardiva dello stesso, procuri il
risultato di una ripresa del processo nonostante ogni inerzia del curatore, che così si
gioverebbe di una rimessione in termini accordata ad un’altra parte con cui le
intimate non sono state obbiettivamente in lite.
Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugn 2015.

sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per
conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso
(Cass. 20830/2013, 18074/2012, 6846/2010). Nella specie, il ricorrente ha acquisito
la notizia del trasferimento ad altro luogo del domiciliatario della curatela costituita
in grado d’appello sin dal giugno del 2008, ma solo in sede di udienza avanti a questa
Corte (7 anni dopo), e dunque già essendo da tempo in possesso delle indicazioni
sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, ha svolto istanza di rimessione in
termini. Non può pertanto dirsi che il notificante si sia attivato con immediatezza, e
comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio,
andato poi a buon fine (diversamente che nella fattispecie decisa da Cass.
24641/2014 a conferma del principio), essendosi egli limitato a presentare da ultimo
un’istanza all’udienza.

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